Sentenza n. 1735/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 204/25 emessa in data 13 febbraio 2025 dal Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per il valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato che aveva prestato servizio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 204/25 del Tribunale di Monza, con la quale era stato accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico, ed era stato condannato il Ministero a dare esecuzione a tale diritto. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia. La sentenza civile era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 14 febbraio 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza. Il Collegio ha accertato che la pronuncia da eseguire era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero, ritenendo così soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che potrà assumere le funzioni su istanza diretta della creditrice, decorso il termine assegnato al Ministero, e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni alla determinazione dell’importo dovuto e agli atti necessari all’esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell’esiguità degli importi, una misura non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Monza da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale presupposto del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato o comunque esecutive del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché, in rapporto all’esiguità degli importi dovuti, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La disposizione è stata considerata applicabile insieme all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., essendo la sentenza notificata all’Amministrazione e rimasta ineseguita.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’Amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all’amministrazione obbligata e non spontaneamente adempiuta.
- Accertati i presupposti dell’ottemperanza, il giudice amministrativo può imporre all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente pubblico le cui funzioni rientrino nei compiti istituzionali, senza riconoscimento di uno specifico compenso.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione dell’esiguità dell’obbligazione da eseguire, una condanna non meramente simbolica risulti manifestamente iniqua.
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