Cassazione Civile, Sentenza n. 7262/2020 del 16/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (spedizioniere)
La controversia
A seguito dell’importazione, nel 2011, di abiti di provenienza cinese, l’Agenzia delle dogane rettificò al rialzo il valore dichiarato della merce e contestò allo spedizioniere, che aveva agito come rappresentante diretto dell’importatore, sanzioni per dazi non integralmente corrisposti. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse il ricorso dello spedizioniere; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 6021/32/15 depositata il 12 giugno 2015, accolse invece l’appello dell’Agenzia, ritenendo che lo spedizioniere fosse tenuto a un generale dovere di vigilanza sui dati e sui documenti della dichiarazione e dovesse dimostrare la propria estraneità. In Cassazione lo spedizioniere propose cinque motivi: con i primi due denunciò la violazione dell’art. 201 del Codice doganale comunitario e dell’art. 2, commi 6 e 7, della L. n. 213/2000, sostenendo che, in caso di rappresentanza diretta, il dichiarante e debitore doganale è l’importatore e che lo spedizioniere risponde solo se ha fornito dati o documenti erronei conoscendone, o dovendone ragionevolmente conoscere, l’irregolarità; il suo controllo non comporterebbe una verifica autonoma della veridicità dei dati forniti dall’importatore. Con il terzo motivo invocò la violazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 472/1997, per mancata prova della colpa dello spedizioniere quale autore mediato della violazione. Con il quarto denunciò la violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e dell’art. 64, par. 6, del Codice doganale comunitario, lamentando l’assenza di contraddittorio prima dell’avviso di rettifica. Con il quinto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., censurò la motivazione della sentenza regionale e il mancato esame della sua conoscenza dell’erroneità del valore dichiarato.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Ministero dell’economia e delle finanze, individuando nell’Agenzia delle dogane l’unico legittimato passivo. Ha accolto i primi due motivi: la dichiarazione doganale era stata regolarmente presentata e poi rettificata, sicché la fattispecie ricadeva nell’art. 201 del Codice doganale comunitario e non nelle ipotesi di importazione irregolare o sottrazione al controllo doganale previste dagli artt. 202-205. Il rappresentante diretto, che si era limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall’importatore utilizzando i dati e i documenti da questo forniti, non era responsabile in solido per i dazi rettificati, in assenza della prova che avesse fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione conoscendone o dovendone conoscere l’erroneità o invalidità. Tale prova gravava sull’Amministrazione doganale, anche mediante presunzioni, e nel caso non risultava dedotta né allegata. Il terzo, quarto e quinto motivo sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza regionale e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso del contribuente. Ha compensato integralmente le spese dell’intero giudizio per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 201, par. 3, Reg. (CEE) n. 2913/1992
Dal combinato disposto dell’art. 201 CDC, p. 3 e 4, punto 18, e in correlazione con l’immissione di merci in libera pratica per effetto della sequenza procedimentale prevista dall’art. 38 CDC ss., (trasporto delle stesse presso gli uffici doganali o zone franche e presentazione in dogana), l’obbligazione doganale sorge con la dichiarazione, quale effetto della indicazione di un determinato regime doganale in essa contenuto, e si lega soggettivamente all’autore della dichiarazione, indipendentemente dal rapporto che il dichiarante abbia con la merce
In caso di dichiarazione regolarmente presentata, l’obbligazione doganale sorge con la dichiarazione e grava, in linea di principio, sul suo autore. Il rappresentante diretto non è normalmente il dichiarante, perché agisce in nome e per conto dell’importatore; può tuttavia rispondere se ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione, conoscendone o dovendone ragionevolmente conoscere l’irregolarità o invalidità.
art. 5, par. 2, Reg. (CEE) n. 2913/1992
Ai sensi dell’art. 5 CDC, p. 2, (applicabile ratione temporis) e del TULD, art. 40, comma 1, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall’importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.
La distinzione tra rappresentanza diretta e indiretta identifica il dichiarante e, conseguentemente, il soggetto normalmente tenuto all’obbligazione doganale: nella rappresentanza diretta il rappresentante agisce in nome e per conto dell’importatore, mentre in quella indiretta agisce in nome proprio.
art. 5, par. 4, Reg. (CEE) n. 2913/1992
La centralità della figura del dichiarante è confermata anche dal Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, art. 5, comma 4, secondo cui “la persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto”.
Chi non dichiara di agire per un terzo, oppure non dispone dei relativi poteri rappresentativi, è considerato agire in proprio; in tal caso assume la posizione di dichiarante e la correlata responsabilità doganale.
artt. 202-205 Reg. (CEE) n. 2913/1992
Diversa è, invece, l’ipotesi in cui l’obbligazione doganale sorga per effetto della inosservanza della normativa doganale, ossia in caso di introduzione irregolare (art. 202 CDC), di sottrazione al controllo doganale (art. 203 CDC), e delle altre ipotesi previste dal Codice doganale (artt. 204 e 205 CDC). In questo caso, l’obbligazione doganale emerge non per effetto della presentazione di una dichiarazione, poi rivelatasi erronea, ma a causa del verificarsi di alcuni fatti (introduzione di merci senza dichiarazione doganale, dichiarazione riguardante merci del tutto diverse da quelle effettivamente importate, sottrazione al controllo doganale, inosservanza di obblighi previsti dalla normativa doganale per i regimi speciali, ecc.), che inducono una presunzione legale di immissione al consumo delle merci medesime.
Le ipotesi degli artt. 202-205 riguardano obbligazioni doganali originate da fatti di inosservanza della disciplina doganale, distinti dalla presentazione di una dichiarazione valida ma successivamente rettificata. La responsabilità dei soggetti coinvolti dipende dalle condizioni specifiche previste per ciascuna di tali fattispecie.
art. 2, comma 6, L. n. 213/2000
Tale disposizione non può che essere inserita ed interpretata nel quadro del diritto unionale applicabile ratione temporis. Ne consegue che lo spedizioniere rappresentante diretto dell’importatore è responsabile, in solido con quest’ultimo, dei dazi non corrisposti: a) in caso di regolare dichiarazione doganale, unicamente nell’ipotesi prevista dall’art. 201 CDC, p. 3, seconda proposizione, e, cioè, quando lo stesso spedizioniere abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della menzionata dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della erroneità di quei dati o dell’invalidità di quei documenti;
L’obbligo professionale di controllo previsto dalla disposizione comporta responsabilità solidale del rappresentante diretto soltanto se la dichiarazione rettificata è risultata erronea per dati o documenti forniti dallo stesso spedizioniere, il quale ne conosceva o avrebbe dovuto conoscerne l’irregolarità, l’incompletezza, la non veridicità o l’invalidità. Non basta che egli abbia depositato la dichiarazione predisposta dall’importatore sulla base dei dati e dei documenti da questi consegnati.
art. 2729 c.c.
La prova della responsabilità solidale dello spedizioniere rappresentante diretto dell’importatore è, ovviamente, a carico dell’Amministrazione doganale e può essere fornita anche a mezzo di elementi presuntivi, secondo la generale previsione dell’art. 2729 c.c..
Spetta all’Amministrazione doganale provare i presupposti della responsabilità solidale del rappresentante diretto; la prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, evidenziandosi che la motivazione della sentenza di appello sarebbe contraddittoria ed insufficientemente motivata e che la stessa non avrebbe esaminato il profilo della conoscenza della erroneità dei dati relativi al valore della merce importata.
La disposizione è richiamata per la censura motivazionale relativa al mancato esame della conoscenza dell’erroneità dei dati; la Corte non decide nel merito tale motivo, che resta assorbito dall’accoglimento dei primi due.
Massime di principio
- Quando la dichiarazione doganale è regolarmente presentata, l’obbligazione doganale sorge, in via ordinaria, in capo al dichiarante. Il rappresentante diretto, che agisce in nome e per conto dell’importatore, non risponde normalmente dei dazi dovuti in seguito alla rettifica della dichiarazione.
- Il rappresentante diretto può essere obbligato in solido per i dazi conseguenti alla rettifica solo se l’Amministrazione doganale prova che ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e che conosceva, o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere, la loro erroneità, incompletezza, non veridicità, inidoneità o invalidità.
- L’obbligo professionale di controllo dello spedizioniere rappresentante diretto non si traduce in una responsabilità solidale per il solo fatto di avere depositato una dichiarazione predisposta dall’importatore utilizzando dati e documenti da questi forniti.
- La responsabilità del rappresentante diretto nelle ipotesi di introduzione irregolare o sottrazione al controllo doganale è distinta da quella connessa alla rettifica di una dichiarazione regolarmente presentata e ricorre solo al verificarsi dei presupposti specifici previsti dal Codice doganale comunitario.
- L’onere di provare i presupposti della responsabilità solidale del rappresentante diretto grava sull’Amministrazione doganale; la prova può essere fornita anche tramite elementi presuntivi.
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