Cassazione Penale, Ordinanza n. 16612/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto in abitazione aggravato già confermata in appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. In cassazione deduceva, da un lato, inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p.; dall'altro, vizio di motivazione sulla ritenuta condotta ingannatoria che avrebbe carpito il consenso della persona offesa all'ingresso dell'imputata nell'abitazione. La Corte ha rilevato però che tali censure non risultavano previamente dedotte come motivi di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p., e che inoltre i motivi erano generici perché non accompagnati da una specifica esposizione del ragionamento critico contro la decisione impugnata e contro il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Indicato come base normativa del reato di furto in abitazione contestato e confermato nei gradi di merito.
art. 625, n. 5, c.p.
Richiamato come circostanza aggravante del furto in abitazione contestato.
art. 61, n. 7, c.p.
Richiamato come ulteriore aggravante contestata.
art. 521 c.p.p.
Evocato dalla ricorrente per dedurre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
art. 522 c.p.p.
Evocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa violazione del principio di correlazione tra imputazione e decisione.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La Corte lo richiama quale norma che preclude in cassazione censure non previamente dedotte come motivi di appello, a pena di inammissibilità.
art. 581 c.p.p.
Richiamato per affermare l'onere di specificità dei motivi di ricorso; la mera esposizione di un approccio critico non basta se manca l'esplicitazione del ragionamento a sostegno delle censure.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che non risultino previamente dedotte nei motivi di appello, quando la loro deduzione sia richiesta a pena di inammissibilità.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente contrapporre una diversa lettura critica della decisione impugnata, ma occorre indicare con precisione gli errori della sentenza e confrontarsi con la motivazione resa.
- La deduzione di un vizio di correlazione tra imputazione e sentenza o di un vizio motivazionale richiede una chiara e puntuale articolazione argomentativa; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la decisione di merito, e il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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