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Sentenza

Sentenza n. 462/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento 1. del provvedimento del Prefetto della Provincia di Trieste - AREA I - Prot. Interno N. 0021884 del 10.04.2026 (doc. 2), notificato al sig. -OMISSIS- in data 07.05.2026 (doc. 3), con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avente ad oggetto il sottoindicato provvedimento del Questore di Trieste; 2. del provvedimento presupposto del Questore di Trieste Cat. II.2/26 Mis. Prev. Nr. 02/2026/Di.Rit. adottato in data 23.02.2026 (doc. 4), con cui è stato ordinato al ricorrente di lasciare il territorio di Trieste entro 48 ore con divieto di ritorno per la durata di anni uno; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Foglio di via obbligatorio del Questore di Trieste del 23 febbraio 2026, con ordine di lasciare il Comune entro 48 ore e divieto di ritorno per un anno, nonché decreto prefettizio del 10 aprile 2026 di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il foglio di via e il rigetto prefettizio del ricorso gerarchico. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e dei presupposti: secondo la sua prospettazione, si trattava di tentativi pacifici di interlocuzione politica, privi di minacce o violenza, impropriamente qualificati come indici di pericolosità sociale; ha inoltre contestato l’attualità del giudizio prognostico, l’utilizzo del precedente avviso orale emesso a Bologna e la violazione del ne bis in idem. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di proporzionalità e adeguatezza, irragionevolezza e mancato bilanciamento degli interessi, sostenendo che l’interdizione dall’intero Comune di Trieste fosse eccessiva, assimilabile a una sanzione espulsiva e non conforme alla sentenza della Corte costituzionale n. 203/2024; ha prospettato l’adozione di misure meno restrittive, quali diffide o divieti localizzati, e invocato esigenze lavorative connesse a una graduatoria concorsuale.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi e quindi il ricorso. Ha ritenuto che la condotta non fosse riconducibile al legittimo confronto politico: dopo i contatti avviati tramite canali istituzionali, il ricorrente aveva reperito e contattato recapiti privati di familiari del Presidente della Regione, si era presentato presso lo studio medico di un familiare e presso l’abitazione dei suoceri per ottenere un incontro, e lo aveva poi avvicinato a un evento pubblico. Questi fatti, non contestati nella loro materialità, costituivano elementi specifici e convergenti di intrusione nella sfera privata e di possibile turbamento della tranquillità pubblica; la ripetizione nel 2024 di un analogo schema nei confronti di un assessore dell’Emilia-Romagna corroborava la prognosi, senza costituire un automatismo. La misura preventiva non presuppone l’accertamento definitivo di reati, potendo fondarsi su elementi indiziari obiettivi. Il giudizio di attualità era sostenuto dalla circostanza che l’ultimo avvicinamento risaliva al 9 febbraio 2026, appena quattordici giorni prima del provvedimento. Il richiamo all’avviso orale di Bologna era legittimo quale elemento di contesto e di valutazione della recidiva comportamentale; il TAR ha escluso anche la dedotta violazione del ne bis in idem, rilevando che la misura triestina era autonomamente fondata sui fatti recenti verificatisi in quel territorio. Quanto alla proporzionalità, il divieto di un anno era inferiore al massimo di quattro anni; il ricorrente non risiedeva a Trieste né vi aveva legami familiari, sociali o lavorativi formalizzati al momento dell’adozione. Le misure localizzate proposte non sarebbero state altrettanto efficaci, considerata la capacità di aggirare i canali istituzionali e di rivolgersi a luoghi privati; era inoltre prevista la possibilità di chiedere al Questore una mitigazione in presenza di documentate esigenze lavorative sopravvenute. La sentenza costituzionale n. 203/2024 non imponeva un controllo di proporzionalità più intenso né escludeva la misura, ma aveva dichiarato non fondata la questione di costituzionalità relativa al foglio di via. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    L’art. 1, lett. c), D.Lgs. n. 159/2011 include tra i destinatari delle misure di prevenzione personali coloro che, per il loro comportamento, siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.

    La misura può riguardare chi, sulla base di elementi fattuali, sia ritenuto dedito a condotte che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica; non è necessario che tali condotte siano state accertate con sentenza definitiva.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    La sentenza n. 203/2024 ha dunque confermato la piena compatibilità costituzionale della misura, confermando la competenza esclusiva del Questore ad adottarla senza necessità di intervento giurisdizionale preventivo.

    Il foglio di via è adottato dal Questore senza preventiva convalida giudiziale; la sua legittimità resta sindacabile dal giudice amministrativo, anche quanto alla proporzionalità nel caso concreto.

  • art. 60 c.p.a.

    Infine, nell’udienza camerale fissata per la discussione collegiale della questione cautelare, la causa è stata ritenuta matura per una sentenza in forma semplificata e posta in decisione.

    La causa, ritenuta matura nella camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare, è stata definita con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio può essere fondato su elementi di fatto circostanziati e convergenti, anche indiziari, senza che sia necessario l’accertamento con sentenza definitiva della commissione di reati; il giudizio di pericolosità deve tuttavia poggiare su un percorso motivazionale specifico, logicamente coerente e riferito a condotte concretamente documentate.
  • La reiterata ricerca di contatti personali con esponenti istituzionali, quando comporti il coinvolgimento e l’intrusione nella sfera privata di familiari estranei all’attività istituzionale e l’accesso a luoghi privati, può oltrepassare la soglia della mera inopportunità e costituire un indice di pericolosità per la tranquillità pubblica.
  • Il giudizio prognostico di pericolosità deve essere attuale; la prossimità temporale tra l’ultima condotta documentata e l’adozione del foglio di via può supportarne l’attualità. Precedenti misure relative a condotte distinte possono essere considerate come elementi di contesto per valutare la reiterazione, senza automatismi, purché il nuovo provvedimento trovi autonoma e sufficiente base nei fatti recenti.
  • La durata e l’estensione territoriale del foglio di via devono essere proporzionate alle condotte e alle esigenze preventive. La valutazione può considerare l’assenza di residenza e di legami personali o lavorativi formalizzati nel Comune interessato, l’idoneità delle misure alternative e la possibilità di chiedere una mitigazione per esigenze sopravvenute e documentate.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

Testo integrale

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