Ordinanza n. 1438/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.00097343 del 12 dicembre 2025, con il quale è stata respinta l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna dal ricorrente (doc. 1); - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti. E la condanna dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di un nuovo provvedimento inerente il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna dall’odierna parte ricorrente, successivo a un corretto riesercizio del potere amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata respinta la sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre domandato il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di un nuovo provvedimento all'esito del corretto riesercizio del potere amministrativo. In sede cautelare, il ricorrente ha contestato, in sostanza, l'insufficiente valutazione della documentazione prodotta e dell'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, sostenendo che le eventuali differenze tra la formazione conseguita all'estero e quella prevista dall'ordinamento italiano potessero essere colmate mediante adeguate misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso gli effetti del diniego ministeriale fino alla scadenza del contratto individuale di lavoro in essere, prevista per il 30 giugno 2026. Il giudice ha ritenuto, a un primo e sommario esame proprio della fase cautelare, che l'Amministrazione non sembrasse aver adeguatamente valutato la documentazione prodotta dal ricorrente e l'esperienza professionale maturata nel settore. Ha inoltre rilevato che le differenze tra la formazione conseguita e quella prevista dall'ordinamento italiano potessero essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, il diniego era idoneo a determinare la risoluzione del contratto di lavoro in essere. È stata disposta la fissazione dell'udienza di merito con separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della parte ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, c.p.a.
La parte ricorrente ha invocato il risarcimento del danno in forma specifica mediante il riesercizio del potere amministrativo; la misura non è stata decisa in questa fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito all'estero può essere sospeso quando, a un esame sommario, l'amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall'interessato e la sua esperienza professionale nel settore di riferimento.
- Le differenze tra la formazione professionale acquisita in un altro Stato e quella richiesta dall'ordinamento italiano non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- Il periculum in mora può sussistere quando gli effetti del diniego amministrativo siano idonei a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro in essere dell'interessato.
- La sospensione cautelare degli effetti di un diniego può essere limitata temporalmente alla scadenza del contratto di lavoro interessato, quando tale limite sia sufficiente a tutelare le esigenze cautelari rappresentate.
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