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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35881/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva rigettato il suo appello e, in sostanza, confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2007. L'accertamento aveva attribuito alla contribuente un imponibile complessivo derivante da reddito di partecipazione in una società di fatto e da reddito di lavoro dipendente, sulla base di risultanze della Guardia di finanza che avevano evidenziato un presunto sodalizio criminale e un meccanismo di finanziamenti e cessioni di quinto fittizie. La contribuente aveva eccepito, tra l'altro, la decadenza dell'atto, la sua emissione prima del decorso di 60 giorni dal processo verbale di constatazione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, il vizio di motivazione e l'insufficienza degli elementi presuntivi. La CTP aveva accolto il ricorso limitandosi alla violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni, ritenendo insussistenti ragioni d'urgenza; la CTR aveva confermato, reputando non evidente la partecipazione della contribuente al sistema illecito e ritenendo applicabile il termine anche in tale contesto. Con il solo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che, trattandosi di accertamento "a tavolino" eseguito presso gli uffici e non di accesso/ispezione/verifica nei locali del contribuente, non sussisteva alcun obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale né il correlato termine dilatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica alle verifiche svolte nei locali del contribuente e non agli accertamenti cd. "a tavolino" effettuati dall'Ufficio sulla base di documenti e dati già acquisiti. Poiché nel caso concreto l'accertamento IRPEF era stato svolto in ufficio e si trattava di tributo non armonizzato, non esisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale idoneo a determinare l'invalidità dell'atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    termine di sessanta giorni dalla chiusura del processo verbale di constatazione

    il termine dilatorio opera nei casi di accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente; non si estende agli accertamenti a tavolino svolti presso gli uffici dell'Amministrazione

  • art. 43 del DPR n. 600/73

    richiamato dalla contribuente come norma sulla decadenza dell'azione accertativa

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 12 D.Lgs. n. 546/1992

    non citato direttamente nel testo fornito; non determinabile

Massime di principio

  • L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riguarda gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche eseguiti nei locali del contribuente, perché tali attività incidono direttamente sulla sua sfera di libertà e organizzazione.
  • Gli accertamenti fiscali svolti "a tavolino" presso gli uffici dell'Amministrazione, sulla base di atti e documenti già acquisiti, non sono soggetti al termine dilatorio di 60 giorni previsto per le verifiche in loco.
  • In materia di tributi non armonizzati, il sistema nazionale non prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: l'invalidità dell'atto deriva solo dalle ipotesi in cui tale contraddittorio sia espressamente imposto da una norma.
  • Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente allega e prova in giudizio quali concrete difese avrebbe potuto svolgere tempestivamente e che non si tratti di deduzioni meramente pretestuose.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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