Cassazione Penale, Sentenza n. 26109/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mira ad ottenere l'annullamento della sentenza di patteggiamento perché, secondo il Pubblico Ministero, la richiesta di applicazione della pena era inammissibile: non era stata preceduta dalla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato richiesta dall'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen. per i delitti contro la pubblica amministrazione (commessi dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2015). In subordine il PM contesta le conclusioni del giudice di primo grado sull'inutilizzabilità delle intercettazioni, sostenendo che successivamente (ottobre 2024) le intercettazioni erano state autorizzate anche con riguardo ai fatti processati, e che ulteriori elementi probatori (videoriprese autorizzate, parziale ammissione di uno degli imputati) avrebbero comunque sostenuto la responsabilità.
La decisione
La Corte accoglie il motivo principale: dichiara che la richiesta di patteggiamento era inammissibile perché non era stata preceduta dalla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, come previsto dall'art. 444, comma 1-ter, per i reati contro la pubblica amministrazione commessi dopo la l. n. 69/2015. La Corte riafferma che il giudice deve verificare preliminarmente l'adempimento di tale condizione (deposito/offerta presso la cancelleria) e che l'assenza della restituzione rende illegittimo l'accordo. Per tali ragioni la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio e gli atti vengono trasmessi alla Procura.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen., comma 1-ter
La norma condiziona l'ammissibilità del patteggiamento nei delitti elencati (reati contro la PA) alla previa restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato; il giudice deve verificare tale adempimento preliminarmente e l'assenza della restituzione determina l'inammissibilità della richiesta.
art. 314 cod. pen.
Fatto rientrante tra i delitti contro la pubblica amministrazione cui si applica la condizione restitutoria dell'art. 444, comma 1-ter; i reati commessi dopo la l. n. 69/2015 sono soggetti alla restituzione prima del patteggiamento.
art. 319 cod. pen.
Altro reato contro la pubblica amministrazione richiamato nella decisione come rientrante nella disciplina che impone la restituzione del profitto per accedere al rito del patteggiamento.
art. 270 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello per il quale sono state autorizzate; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni non fossero autorizzate rispetto ai reati in giudizio e quindi inutilizzabili.
art. 12 cod. proc. pen.
Discute la connessione fra procedimenti; la Corte ha ritenuto che non sussistessero profili di connessione tali da consentire l'utilizzo delle intercettazioni autorizzate per altro procedimento.
art. 266 cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità delle intercettazioni; la Corte ha richiamato che le intercettazioni devono rientrare nei limiti normativi per essere utilizzate.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento alla possibilità di pronunciare il proscioglimento quando non sussistono risultanze investigative diverse; il giudice di primo grado aveva seguito tale percorso sulla base dell'inutilizzabilità delle intercettazioni.
art. 322-ter cod. pen.
Norma sulla confisca per equivalente; la Corte osserva che, una volta ammesso il patteggiamento con restituzione, il giudice può decidere alternativamente tra restituzione e confisca evitando duplicazioni punitive (ne bis in idem).
Legge n. 69 del 27 maggio 2015
Il riferimento temporale è rilevante perché la disciplina prevista dall'art. 444, comma 1-ter, si applica ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore di tale legge.
Massime di principio
- Per i delitti contro la pubblica amministrazione espressamente indicati, la richiesta di patteggiamento è inammissibile se non è preceduta dalla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato: il giudice deve verificarne preliminarmente l'effettiva esistenza (deposito/offerta presso la cancelleria).
- L'adempimento restitutorio non è meramente formale: deve trattarsi di un'offerta reale o di deposito che dimostri l'effettiva rinuncia al vantaggio economico, salvo che il giudice, valutando il caso nel merito, disponga diversamente con riferimento alla confisca ove le condizioni di legge sussistano.
- Se il patteggiamento è stato concluso senza rispettare la condizione processuale prevista (restituzione), la sentenza che lo omologa può essere cassata perché ratifica un accordo incompatibile con una norma processuale a pena di inammissibilità.
- Le intercettazioni autorizzate in un procedimento sono utilizzabili in altro procedimento solo nei limiti previsti dalle norme (art. 270 e limiti di connessione): se non emergono autorizzazioni specifiche o presupposti di connessione e indispensabilità, quelle intercettazioni possono essere dichiarate inutilizzabili.
- In mancanza di altre risultanze investigative utili, l'inutilizzabilità delle intercettazioni può portare al proscioglimento; tuttavia, la valutazione spetta al giudice del merito se esistono fonti alternative di prova (videoriprese, ammissioni, altri elementi).
- In caso di impugnazione, la Procura può ottenere l'annullamento di una sentenza di patteggiamento illegittima; la Corte può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti alla Procura per ulteriori determinazioni.
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