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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08314/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena ex art. 599-bis c.p.p. in relazione al reato di rapina. Con l'unico motivo deduceva erronea applicazione dell'art. 628 c.p. e manifesta illogicità della motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la rapina dovesse essere considerata di lieve entità in ragione della pronuncia della Corte costituzionale n. 86/2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, avendo la sentenza di appello definito il giudizio con concordato ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso era proponibile solo per censure inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo; nel caso concreto, invece, il motivo investiva la qualificazione giuridica del fatto e il trattamento sanzionatorio, profili non deducibili con questo tipo di impugnazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il ricorso avverso la sentenza resa all'esito del concordato in appello è ammesso solo per motivi attinenti alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto a quanto concordato; non consente di riaprire il merito della pena o della qualificazione giuridica del fatto, salvo l'illegalità della pena.

  • art. 628 c.p.

    È il reato oggetto della contestazione; la doglianza del ricorrente mirava a una diversa valutazione della rapina come di lieve entità alla luce della giurisprudenza costituzionale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale n. 86/2024

    Richiamata dal ricorrente come base per sostenere una diversa qualificazione del fatto ai fini del trattamento sanzionatorio, ma la Corte non esamina nel merito tale censura per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che attengano alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il concordato in appello per ottenere una nuova valutazione di merito sulla qualificazione giuridica del fatto o sul trattamento sanzionatorio, salvo che si deduca l'illegalità della pena concordata.
  • L'illegalità della pena concordata costituisce l'unico profilo che può legittimare una contestazione della decisione resa a seguito di concordato in appello al di fuori dei limiti ordinari dell'accordo processuale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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