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direttiva

Direttiva 2001/64

Direttiva 2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Normativa europea32001L0064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene in modo puntuale sulle direttive settoriali in materia di sementi di piante foraggere e cereali, autorizzando gli Stati membri a prevedere una semplificazione delle regole su chiusura e contrassegno degli imballaggi per la vendita al consumatore finale di sementi certificate alla rinfusa. La deroga, prima sperimentata con decisione della Commissione, viene resa permanente ma subordinata a condizioni da stabilire secondo la procedura di comitologia. La direttiva aggiorna inoltre il richiamo alla decisione 1999/468/CE sulla procedura di esecuzione e fissa in un mese il termine del periodo previsto per l’esame del Comitato.

Modifica le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE per consentire in via permanente, a condizioni stabilite, la vendita al consumatore finale di sementi certificate alla rinfusa e per aggiornare la procedura di comitologia applicabile.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e delle sementi di cereali disciplinate dalle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE. Incide specificamente sulla categoria delle "sementi certificate" vendute alla rinfusa al consumatore finale, introducendo una possibile semplificazione del sistema di chiusura e di contrassegno degli imballaggi. Non introduce una disciplina generale per tutte le sementi, ma solo una deroga mirata e le relative condizioni applicative.

Vendita alla rinfusa di sementi certificate e aggiornamento della disciplina comitologica

La direttiva 2001/64/CE modifica in modo mirato la disciplina della commercializzazione delle sementi contenuta nelle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE. Il legislatore europeo prende atto dell’esito dell’esperimento temporaneo avviato con la decisione 94/650/CE e consente agli Stati membri di prevedere, a condizioni determinate, una semplificazione delle regole di chiusura e contrassegno degli imballaggi per la vendita al consumatore finale di sementi certificate alla rinfusa.

Obiettivo e contesto normativo

La direttiva si fonda sull’esigenza di verificare se la vendita alla rinfusa al consumatore finale possa essere compatibile con il mantenimento della qualità delle sementi. I considerando affermano che, in base all’esperimento temporaneo, è opportuno autorizzare in via permanente tale forma di commercializzazione, purché siano rispettate condizioni specifiche. Contestualmente, viene adeguata la disciplina delle competenze di esecuzione della Commissione alla decisione 1999/468/CE.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda esclusivamente due atti settoriali:

  • la direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;
  • la direttiva 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

La modifica incide sulla categoria delle "sementi certificate" vendute alla rinfusa al consumatore finale. Non si tratta quindi di una liberalizzazione generale del mercato delle sementi, ma di una deroga circoscritta al sistema di chiusura e al contrassegno degli imballaggi.

Deroga sulla vendita alla rinfusa

Per entrambe le direttive viene introdotto un nuovo articolo che consente agli Stati membri di prevedere una semplificazione delle disposizioni in materia di:

  • sistema di chiusura degli imballaggi;
  • contrassegno degli imballaggi.

La deroga opera in relazione alla vendita di sementi della categoria "sementi certificate" alla rinfusa al consumatore finale. La direttiva non impone agli Stati membri di introdurre tale opzione, ma ne consente l’adozione, lasciando quindi una scelta discrezionale sul se e come recepire la semplificazione nel diritto nazionale.

Condizioni di applicazione e regime transitorio

L’esercizio della deroga non è libero: le condizioni applicative devono essere stabilite secondo la procedura prevista all’articolo 21, paragrafo 2, delle direttive modificate. Fino all’adozione di tali condizioni, resta applicabile il regime dell’articolo 2 della decisione 94/650/CE della Commissione, richiamata espressamente come disciplina transitoria.

Procedura di comitologia

L’articolo 21 di entrambe le direttive viene riscritto per armonizzare la procedura di esecuzione con la decisione 1999/468/CE. In particolare:

  • la Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali;
  • nei casi di rinvio al paragrafo 2 si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE;
  • il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese;
  • il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1º marzo 2002. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione dell’avvenuto recepimento.

Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità concrete del richiamo sono rimesse alla scelta degli Stati membri. È previsto anche un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata a tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione della vendita alla rinfusa di sementi certificate

Per la direttiva 66/401/CEE e per la direttiva 66/402/CEE viene introdotta una deroga agli articoli 8, 9 e 10: gli Stati membri possono prevedere una semplificazione delle disposizioni relative al sistema di chiusura e al contrassegno degli imballaggi per la vendita delle sementi della categoria "sementi certificate" alla rinfusa al consumatore finale (nuovo articolo 10 quinquies nella 66/401/CEE e nuovo articolo 10 bis nella 66/402/CEE).

Condizioni per la deroga e regime transitorio

Le condizioni per applicare la deroga sono stabilite secondo la procedura prevista all’articolo 21, paragrafo 2, delle rispettive direttive. Fino all’adozione di tali condizioni continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 2 della decisione 94/650/CE della Commissione, che aveva avviato l’esperimento temporaneo.

Aggiornamento della comitologia

L’articolo 21 delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE è sostituito per allineare la procedura di esecuzione alla decisione 1999/468/CE. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali; nei casi di rinvio al paragrafo 2 si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, è fissato a un mese.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 1º marzo 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicommercializzazione dei prodotti agricolimercato internoprocedimento comitologico

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