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Direttiva 2001/61

Direttiva 2001/61/CE della Commissione, dell'8 agosto 2001, sull'uso di certi derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva introduce limiti armonizzati e misure provvisorie per l’uso di alcuni derivati epossidici nei materiali a contatto con alimenti, a seguito delle incertezze scientifiche richiamate nei considerando. Stabilisce limiti di migrazione specifica per BADGE e BFDGE, impone un divieto/limite molto restrittivo per alcune componenti di NOGE e prevede una fase transitoria fino al 1° dicembre 2002 per taluni prodotti già immessi in commercio. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 novembre 2002, fermo restando il termine del 31 dicembre 2004 per la cessazione dell’ammissibilità dell’uso dei tre gruppi di sostanze.

Disciplina provvisoria dell’uso e della migrazione di BADGE, BFDGE e NOGE in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, in particolare a quelli costituiti da materie plastiche, coperti da rivestimenti di superficie e agli adesivi, quando sono fabbricati con o contengono BADGE, BFDGE, NOGE e alcuni loro derivati e, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a essere messi a contatto o sono messi a contatto con alimenti. È esclusa la disciplina per i contenitori o serbatoi di stoccaggio con capacità superiore a 10.000 litri e per le relative tubature, se ricoperti da rivestimenti speciali denominati "rivestimenti super resistenti". Non si applica inoltre ai materiali e oggetti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 1 già immessi in libera pratica nella Comunità prima del 1° dicembre 2002. La direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di mantenere divieti nazionali già vigenti per BADGE, BFDGE e/o NOGE, se non ancora autorizzati a livello nazionale.

Uso di certi derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

La direttiva interviene in via armonizzata sull’impiego di BADGE, BFDGE e NOGE nei materiali a contatto con alimenti, alla luce delle perplessità scientifiche richiamate nei considerando circa la loro sicurezza e della presenza di tali sostanze, e di alcuni loro derivati, negli alimenti. La disciplina è provvisoria e mira a conciliare tutela della salute e libera circolazione delle merci, prevedendo limiti di migrazione, divieti/limitazioni temporali e una fase transitoria.

Obiettivi e contesto regolatorio

La Commissione fonda l’intervento sulla direttiva 89/109/CEE e sul parere del comitato scientifico per l’alimentazione umana. I considerando evidenziano che:

  • per BADGE è possibile una proroga provvisoria dell’ammissibilità in attesa di ulteriori dati tossicologici;
  • per BFDGE la valutazione scientifica è ritenuta assimilabile a quella del BADGE, con analoga proroga provvisoria e condizioni;
  • per NOGE, invece, la mancanza di informazioni sull’esposizione potenziale e sul profilo tossicologico impedisce una valutazione di sicurezza, per cui l’uso come additivi è ritenuto non opportuno e deve essere regolato con un limite molto restrittivo.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a:

  • materiali e oggetti composti da qualsiasi tipo di materie plastiche;
  • materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie;
  • adesivi. Il requisito comune è che tali materiali siano fabbricati con o contengano BADGE, BFDGE, NOGE e alcuni loro derivati, e siano destinati al contatto con alimenti o già posti a contatto con alimenti in conformità alla loro destinazione.

Sono esclusi:

  • i contenitori o serbatoi di stoccaggio con capacità superiore a 10.000 litri;
  • le relative tubature o tubature collegate; quando siano rivestiti da "rivestimenti super resistenti".

Inoltre, i materiali e oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), immessi in libera pratica nella Comunità prima del 1° dicembre 2002 non rientrano nell’applicazione della direttiva.

Limiti di migrazione per BADGE

Per BADGE e alcuni suoi derivati, l’allegato I stabilisce che la somma delle migrazioni di:

  • BADGE;
  • BADGE.H2O;
  • BADGE.HCl;
  • BADGE.2HCl;
  • BADGE.H2O.HCl; non deve superare:
  • 1 mg/kg nei prodotti alimentari o nei simulanti, esclusa la tolleranza analitica; oppure
  • 1 mg/6 dm2 nei casi previsti dall’articolo 4 della direttiva 90/128/CEE.

Il test di migrazione deve essere eseguito secondo le regole delle direttive 82/711/CEE e 90/128/CEE, come modificate. Nei simulanti acquosi il valore deve includere anche BADGE.2H2O, salvo che il materiale o oggetto sia etichettato per l’uso esclusivo con alimenti e/o bevande per i quali sia stato dimostrato che la somma dei livelli di migrazione delle cinque sostanze elencate non può superare i limiti stabiliti.

L’articolo 2 prevede inoltre che l’uso e/o la presenza di BADGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti sia ammesso soltanto fino al 31 dicembre 2004.

Limiti di migrazione per BFDGE

Per BFDGE e alcuni suoi derivati, l’allegato II stabilisce che la somma delle migrazioni di:

  • BFDGE;
  • BFDGE.H2O;
  • BFDGE.HCl;
  • BFDGE.2HCl;
  • BFDGE.H2O.HCl; addizionata alla somma di quelli elencati nell’allegato I, non deve superare:
  • 1 mg/kg nei prodotti alimentari o nei simulanti, esclusa la tolleranza analitica; oppure
  • 1 mg/6 dm2 nei casi previsti dall’articolo 4 della direttiva 90/128/CEE.

Anche qui il test di migrazione va svolto secondo le direttive 82/711/CEE e 90/128/CEE, come modificate. Nei simulanti acquosi il valore deve comprendere anche BFDGE.2H2O, salvo l’eccezione per materiali o oggetti etichettati per l’uso esclusivo con specifici alimenti e/o bevande per i quali sia dimostrato il rispetto dei limiti.

L’articolo 3 prevede che l’uso e/o la presenza di BFDGE nella fabbricazione sia ammesso soltanto fino al 31 dicembre 2004.

Disciplina restrittiva per NOGE

L’articolo 4 introduce una regola più severa per NOGE. Dal 1° dicembre 2002, la quantità di componenti di NOGE con più di due anelli aromatici e almeno un gruppo epossidico, nonché dei loro derivati contenenti funzioni cloridriniche e con massa molecolare inferiore a 1000 Dalton, non deve essere rilevabile nei materiali e oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, al limite di rilevabilità di 0,2 mg/6 dm2, compresa la tolleranza analitica.

Anche in questo caso, l’uso e/o la presenza di NOGE nella fabbricazione dei materiali e oggetti interessati è ammesso soltanto fino al 31 dicembre 2004.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare entro il 30 novembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Quando adottano tali misure, gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.

Profili pratici per operatori e consulenti

Per gli operatori del settore dei materiali a contatto con alimenti, la direttiva rileva soprattutto per:

  • la necessità di verificare i limiti di migrazione specifica applicabili ai derivati del BADGE e del BFDGE;
  • l’esigenza di controllare la presenza di componenti NOGE oltre la soglia di rilevabilità indicata;
  • la gestione del periodo transitorio per i materiali immessi in libera pratica prima del 1° dicembre 2002;
  • la possibile permanenza di divieti nazionali più restrittivi già vigenti negli Stati membri che non avevano autorizzato tali sostanze.

La natura provvisoria delle autorizzazioni e i termini del 31 dicembre 2004 imponevano un costante monitoraggio regolatorio e tecnico, in attesa di eventuali successive decisioni di armonizzazione più definitiva.

Disposizioni principali

Obiettivo e razionale della disciplina

La direttiva mira a disciplinare a livello comunitario l’uso e/o la presenza di BADGE, BFDGE e NOGE nei materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti, per prevenire rischi per la salute umana e ostacoli alla libera circolazione dei beni. I considerando richiamano l’incertezza scientifica sui profili tossicologici, la presenza di tali sostanze e di loro derivati nei prodotti alimentari e la necessità di misure provvisorie in attesa di ulteriori dati.

Ambito oggettivo e esclusioni

L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a materiali e oggetti di plastica, materiali rivestiti da rivestimenti di superficie e adesivi contenenti BADGE, BFDGE o NOGE e alcuni loro derivati, destinati o già messi a contatto con alimenti. L’articolo 1, paragrafo 2, esclude i contenitori o serbatoi di stoccaggio oltre 10.000 litri e le relative tubature, se rivestiti con "rivestimenti super resistenti".

Limiti di migrazione per BADGE

L’articolo 2 dispone che i materiali e oggetti interessati non cedano le sostanze elencate nell’allegato I oltre il limite fissato in tale allegato. Per BADGE e alcuni suoi derivati, la somma delle migrazioni di BADGE, BADGE.H2O, BADGE.HCl, BADGE.2HCl e BADGE.H2O.HCl non deve superare 1 mg/kg nei prodotti alimentari o nei simulanti, esclusa la tolleranza analitica, oppure 1 mg/6 dm2 nei casi previsti dall’articolo 4 della direttiva 90/128/CEE. Il test di migrazione deve essere effettuato secondo le direttive 82/711/CEE e 90/128/CEE, come modificate. L’uso e/o la presenza di BADGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti è ammesso solo fino al 31 dicembre 2004.

Limiti di migrazione per BFDGE

L’articolo 3 stabilisce che la somma delle sostanze elencate nell’allegato II non debba superare il limite ivi fissato, addizionata alla somma dei livelli già previsti nell’allegato I. Per BFDGE e alcuni suoi derivati, la somma delle migrazioni di BFDGE, BFDGE.H2O, BFDGE.HCl, BFDGE.2HCl e BFDGE.H2O.HCl non deve superare 1 mg/kg nei prodotti alimentari o nei simulanti, esclusa la tolleranza analitica, oppure 1 mg/6 dm2 nei casi previsti dall’articolo 4 della direttiva 90/128/CEE. Anche l’uso e/o la presenza di BFDGE nella fabbricazione è consentito solo fino al 31 dicembre 2004.

Regola restrittiva per NOGE

L’articolo 4 prevede che, dal 1° dicembre 2002, i componenti di NOGE con più di due anelli aromatici e almeno un gruppo epossidico, nonché i loro derivati contenenti funzioni cloridriniche e aventi massa molecolare inferiore a 1000 Dalton, non siano riscontrabili nei materiali e oggetti al limite di rilevabilità di 0,2 mg/6 dm2, compresa la tolleranza analitica. L’uso e/o la presenza di NOGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti è ammesso solo fino al 31 dicembre 2004.

Regime transitorio per prodotti già immessi in libera pratica

L’articolo 5 esclude dall’applicazione della direttiva i materiali e oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), che siano stati immessi in libera pratica nella Comunità prima del 1° dicembre 2002.

Recepimento nazionale

L’articolo 6 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 30 novembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 8 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremateriali a contatto con alimentichimica dei materialilibera circolazione delle merci

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