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direttiva

Direttiva 2001/63

Direttiva 2001/63/CE della Commissione, del 17 agosto 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

Normativa europea32001L0063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/63/CE della Commissione aggiorna al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotti da motori a combustione interna per macchine mobili non stradali. L'intervento è di natura essenzialmente tecnica: modifica gli allegati III e IV della direttiva madre per allineare le prescrizioni ai requisiti del regolamento ECE n. 96 e per precisare formule, metodi di calcolo e parametri di prova. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2002, senza pregiudizio per le omologazioni già rilasciate.

Adeguamento tecnico della direttiva 97/68/CE sulle emissioni dei motori a combustione interna destinati a macchine mobili non stradali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in quanto destinatari dell'obbligo di recepimento, e incide sulla disciplina tecnica dell'omologazione e della misurazione delle emissioni dei motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. Il testo modifica in particolare gli allegati III e IV della direttiva 97/68/CE, con effetti sulle procedure di prova e sui parametri tecnici per la certificazione dei motori; salva le omologazioni già rilasciate prima della scadenza di recepimento e non preclude l'estensione di tali omologazioni secondo la disciplina originaria.

Direttiva 2001/63/CE: adeguamento tecnico della direttiva 97/68/CE sulle emissioni dei motori per macchine mobili non stradali

La direttiva interviene come atto di aggiornamento tecnico della disciplina UE sulle emissioni dei motori a combustione interna destinati a macchine mobili non stradali. Il suo obiettivo è allineare la direttiva 97/68/CE al progresso tecnico e, in particolare, alle prescrizioni del regolamento ECE n. 96, con effetti sulle procedure di prova, sui parametri di misurazione e su alcuni profili dell'omologazione.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che il regolamento n. 96 della Commissione economica per l'Europa, relativo alle emissioni dei motori ad accensione per compressione destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali, è stato esteso ad altri tipi di macchine mobili non stradali. Poiché la Comunità europea è parte contraente di tale regolamento, si rende necessario coordinare le prescrizioni tecniche del regolamento con quelle della direttiva 97/68/CE. La direttiva 2001/63/CE si colloca dunque come intervento di armonizzazione tecnica, adottato secondo il parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 92/53/CEE.

Ambito di applicazione

La direttiva non istituisce un nuovo regime sostanziale autonomo, ma modifica la direttiva 97/68/CE. L'impatto riguarda i motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, con particolare incidenza sui criteri tecnici di omologazione e sulle prove relative alle emissioni gassose e al particolato.

Sono destinatari dell'obbligo di recepimento gli Stati membri. Sul piano materiale, le modifiche investono soprattutto:

  • le formule e i parametri delle procedure di prova;
  • la misurazione della concentrazione dei gas e del particolato;
  • la correzione dei risultati in funzione dell'acqua e del tenore di zolfo del carburante.

Modifiche agli allegati della direttiva 97/68/CE

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati III e IV della direttiva 97/68/CE secondo l'allegato della direttiva 2001/63/CE.

Allegato III

Le modifiche all'allegato III sono di natura tecnica e riguardano:

  • il paragrafo 2.2.2, dove la formula viene sostituita con 0,96 <= fa <= 1,06;
  • l'appendice 2, paragrafo 1.2.1, terzo trattino, dove 'CO' è sostituito da 'CO2';
  • l'appendice 2, paragrafo 1.9.2.2, interamente riscritto sul controllo dell'attenuazione causata dall'acqua.

Quest'ultima disposizione chiarisce che il controllo si applica solo alle misure della concentrazione nei gas umidi. Viene descritto un metodo di prova fondato sul passaggio di un gas di calibrazione per NO attraverso l'analizzatore (H)CLD, prima in condizioni normali e poi dopo gorgogliamento in acqua a temperatura ambiente. La norma definisce anche le grandezze da registrare, tra cui:

  • temperatura dell'acqua (F);
  • pressione di vapore di saturazione corrispondente (G);
  • concentrazione di vapore acqueo nella miscela (H);
  • concentrazione attesa del gas di calibrazione per NO diluito in vapore acqueo (De).

Per i motori diesel, la concentrazione massima di vapore acqueo nello scarico attesa durante le prove è stimata assumendo un rapporto degli atomi H/C del combustibile di 1,8 a 1, a partire dalla concentrazione massima di CO2 nei gas di scarico o dalla concentrazione del gas di calibrazione per la CO2 non diluito (A), secondo la formula indicata nel testo. L'attenuazione causata dall'acqua non deve superare il 3% del fondo scala. Il testo segnala inoltre che il gas di calibrazione per l'NO deve contenere una concentrazione minima di NO2, poiché i calcoli dell'attenuazione non considerano l'assorbimento di NO2 in acqua.

Nell'appendice 3, paragrafo 1.4.4, viene eliminata la seconda formula relativa alla correzione di fondo della portata massica del particolato a filtro singolo e la prima formula viene modificata secondo il testo allegato.

Allegato IV

Le modifiche all'allegato IV comprendono:

  • la sostituzione della voce 'Indice di neutralizzazione (acido forte)' nella tabella, seconda colonna, riga 17;
  • la modifica della nota 9, seconda frase, in materia di tenore di zolfo del carburante.

La nuova formulazione della nota 9 prevede che, per l'omologazione iniziale di un motore senza dispositivo di post trattamento dei gas di scarico, su istanza del richiedente sia ammesso un livello nominale del tenore di zolfo pari a 0,05% in massa, con minimo 0,03% in massa. In tal caso, il livello misurato del particolato deve essere corretto in base al valore medio nominale specifico del tenore di zolfo del carburante, fissato in 0,15% in massa.

Effetti sulle omologazioni già rilasciate

L'articolo 2 contiene una clausola di salvaguardia: la direttiva non incide sulle omologazioni rilasciate prima della data di cui all'articolo 3 ai sensi della direttiva 97/68/CE e non impedisce l'estensione delle medesime omologazioni secondo la direttiva originaria. Si tratta di una tutela della continuità amministrativa e della validità degli atti già adottati.

Recepimento, termine e margini di discrezionalità

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro e non oltre il 30 giugno 2002. Gli Stati devono informare immediatamente la Commissione dell'avvenuto recepimento.

È previsto anche un obbligo formale di richiamo alla direttiva nelle disposizioni nazionali di recepimento o nella pubblicazione ufficiale. Tuttavia, le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri, confermando la natura tipica della direttiva come atto vincolante quanto al risultato ma non quanto alla forma.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore industriale e della compliance tecnica, il testo rileva soprattutto perché aggiorna i parametri tecnici applicabili alle procedure di omologazione e prova dei motori non stradali. In concreto, occorre verificare:

  • la conformità delle procedure interne di prova alle nuove formule e ai nuovi metodi di calcolo;
  • l'eventuale impatto delle nuove regole sulla misurazione del particolato e sulla correzione dei risultati;
  • la gestione delle omologazioni già rilasciate prima del termine di recepimento, che restano salve;
  • il coordinamento con la normativa nazionale di recepimento, da adottare entro il 30 giugno 2002.

Disposizioni principali

Aggiornamento tecnico degli allegati III e IV della direttiva 97/68/CE

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati III e IV della direttiva 97/68/CE conformemente all'allegato della direttiva 2001/63/CE. Le modifiche riguardano formule di calcolo, terminologia tecnica e parametri per le prove sulle emissioni e sul particolato, con particolare riferimento ai metodi di misurazione e correzione del tenore di vapore acqueo e del tenore di zolfo del carburante.

Salvaguardia delle omologazioni già rilasciate

L'articolo 2 stabilisce che la direttiva lascia impregiudicate le omologazioni rilasciate prima della data di cui all'articolo 3 ai sensi della direttiva 97/68/CE e non impedisce l'estensione di tali omologazioni secondo la direttiva in base alla quale sono state originariamente rilasciate.

Termine di recepimento e obblighi degli Stati membri

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro e non oltre il 30 giugno 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 5 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Modifiche tecniche specifiche alle procedure di prova

L'allegato modifica l'allegato III della direttiva 97/68/CE: sostituisce la formula del paragrafo 2.2.2 con 0,96 <= fa <= 1,06; sostituisce 'CO' con 'CO2' all'appendice 2, paragrafo 1.2.1, terzo trattino; riscrive il paragrafo 1.9.2.2 sull'attenuazione causata dall'acqua, precisando il metodo di calcolo e fissando il limite massimo del 3% del fondo scala; elimina una delle formule del paragrafo 1.4.4 dell'appendice 3 e modifica la prima formula relativa alla correzione di fondo della portata massica del particolato a filtro singolo.

Modifiche tecniche all'allegato IV e correttivi sul carburante

L'allegato modifica l'allegato IV della direttiva 97/68/CE: sostituisce la voce 'Indice di neutralizzazione (acido forte)' nella tabella (seconda colonna, riga 17) e modifica la nota 9, prevedendo che, per l'omologazione iniziale di un motore senza dispositivo di post-trattamento dei gas di scarico, su richiesta del richiedente sia ammesso un livello nominale di tenore di zolfo pari a 0,05% massa (minimo 0,03% massa); in tal caso il particolato misurato deve essere corretto in funzione del valore medio nominale specifico di zolfo del carburante pari a 0,15% massa.

Come è indicizzato

Materieambienteemissioni industrialiomologazione tecnicatrasportienergia

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