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direttiva

Direttiva 2001/60

Direttiva 2001/60/CE della Commissione, del 7 agosto 2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/60/CE della Commissione adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi. L’intervento aggiorna i riferimenti normativi da R40 a R68, introduce una nota metodologica sulla classificazione di corrosività e aggiunge nuove prescrizioni di etichettatura per preparati contenenti R67 e per cementi con cromo (VI). Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 luglio 2002, con applicazione differita al 30 luglio 2004 per taluni prodotti fitosanitari e biocidi.

Adeguamento tecnico della disciplina UE su classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, con aggiornamento delle frasi di rischio e nuove avvertenze per alcuni preparati e cementi.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirne le modifiche nella normativa nazionale di attuazione della direttiva 1999/45/CE. Incide sui preparati pericolosi immessi sul mercato, in particolare su quelli che contengono sostanze con frase di rischio R67, sui preparati contenenti sostanze cui si applica la frase R40/R68, sui preparati corrosivi o irritanti ai fini della classificazione, nonché sui cementi e preparati di cemento contenenti cromo esavalente solubile. Sono previsti regimi applicativi differenziati per i preparati che rientrano nella direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari e nella direttiva 98/8/CE sui biocidi.

Adeguamento tecnico della direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi

La direttiva 2001/60/CE interviene come atto di adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dei preparati pericolosi. L’obiettivo è allineare la disciplina alle evoluzioni introdotte dalla normativa di base sulle sostanze pericolose, nonché chiarire alcuni profili applicativi in materia di classificazione e di avvertenze in etichetta.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si fonda sull’articolo 20 della direttiva 1999/45/CE e richiama, nei considerando, tre esigenze principali:

  • recepire il nuovo criterio e la nuova frase R67 introdotti dalla direttiva 98/98/CE per i vapori che possono provocare sonnolenza e vertigini;
  • aggiornare i riferimenti alla frase R40 alla luce della direttiva 2001/59/CE, che ne ha modificato la formulazione per i cancerogeni di categoria 3, distinguendo la precedente formulazione come R68;
  • rendere più chiara la classificazione dei preparati corrosivi e introdurre un’avvertenza specifica per i cementi contenenti cromo (VI), noti per possibili reazioni allergiche.

Modifiche alla direttiva 1999/45/CE: frasi di rischio e classificazione

L’articolo 1 modifica più punti dell’allegato II della direttiva 1999/45/CE, sostituendo sistematicamente il richiamo a "R40" con "R68" nei passaggi individuati della parte A e della parte B. La sostituzione riguarda sia richiami generali sia quelli riferiti ai mutageni di categoria 3, in modo da riallineare la terminologia e il sistema di classificazione alla nuova struttura delle frasi di rischio.

Nella parte B dell’allegato II viene inoltre aggiunta una nota alle tabelle IV e IV A. Tale nota avverte che la sola applicazione del metodo convenzionale ai preparati contenenti sostanze corrosive o irritanti può produrre errori per eccesso o per difetto nella classificazione del rischio. Per la classificazione della corrosività occorre quindi considerare anche le osservazioni del paragrafo 3.2.5 dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE e l’articolo 6.3, secondo e terzo trattino, della direttiva 1999/45/CE.

Nuovi obblighi di etichettatura

L’articolo 2 integra l’allegato V B della direttiva 1999/45/CE con due nuove categorie di prescrizioni.

Preparati contenenti sostanze con frase R67

Per i preparati contenenti una o più sostanze cui si applica la frase R67, l’etichetta deve riportare per esteso la frase: "l’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini" quando la concentrazione totale di tali sostanze è pari o superiore al 15%.

Sono previste due eccezioni:

  • non è richiesta l’indicazione per esteso se il preparato è già classificato con le frasi R20, R23, R26, R68/20, R39/23 o R39/26;
  • non è richiesta se il preparato è in confezione non superiore a 125 ml.

Cementi e preparati di cemento contenenti cromo (VI)

Gli imballaggi di cementi e preparati di cemento contenenti più dello 0,0002% di cromo solubile (VI) sul peso totale secco del cemento devono recare la dicitura: "Contiene cromo (VI). Può produrre una reazione allergica".

L’obbligo non si applica se il preparato è già classificato ed etichettato come sensibilizzante con la frase R43.

Recepimento, applicazione e margine nazionale

L’articolo 3 stabilisce il termine di recepimento: gli Stati membri devono adottare le disposizioni nazionali necessarie entro il 30 luglio 2002 e comunicarle immediatamente alla Commissione. La direttiva riconosce un’applicazione differenziata:

  • dal 30 luglio 2002 per i preparati che non rientrano nella direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari e nella direttiva 98/8/CE sui biocidi;
  • dal 30 luglio 2004 per i preparati che rientrano in tali direttive.

Quando gli Stati membri adottano le norme di recepimento, tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. La forma del rinvio è lasciata alla discrezionalità nazionale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è indirizzata agli Stati membri, che restano liberi nella scelta della forma e dei mezzi di attuazione, nel rispetto del risultato imposto dal diritto dell’Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle frasi di rischio negli allegati II della direttiva 1999/45/CE

L’articolo 1 sostituisce, in più punti dell’allegato II, parte A e parte B, la sigla "R40" con "R68". La modifica riguarda in particolare i riferimenti alla frase di rischio nei paragrafi 3.3 e 8.2 della parte A, e nei paragrafi 2.1, 2.2, 6.1 e 6.2 nonché nelle tabelle VI e VI A della parte B, con precisazione che il riferimento è in alcuni casi quello relativo ai mutageni di categoria 3.

Nota metodologica sulla classificazione di corrosività

L’articolo 1 integra le tabelle IV e IV A dell’allegato II, parte B, con una nota che avverte che l’applicazione del solo metodo convenzionale ai preparati contenenti sostanze corrosive o irritanti può portare a errori di classificazione. Per la classificazione di corrosività occorre quindi tenere conto delle osservazioni del paragrafo 3.2.5 dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE e dell’articolo 6.3, secondo e terzo trattino, della direttiva 1999/45/CE.

Nuovi obblighi di etichettatura per preparati con frase R67

L’allegato V B della direttiva 1999/45/CE è integrato con i nuovi paragrafi 11 e 12. Per i preparati contenenti una sostanza cui si applica la frase R67 ("l’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini"), l’etichetta deve riportare tale frase per esteso se la concentrazione totale delle sostanze R67 è uguale o superiore al 15%, salvo che il preparato sia già classificato con le frasi R20, R23, R26, R68/20, R39/23 o R39/26, oppure che la confezione non superi 125 ml.

Etichettatura dei cementi e preparati di cemento contenenti cromo (VI)

Per i cementi e i preparati di cemento contenenti più dello 0,0002% di cromo solubile (VI) sul peso totale secco del cemento, l’imballaggio deve recare la dicitura "Contiene cromo (VI). Può produrre una reazione allergica", salvo che il preparato sia già classificato ed etichettato come sensibilizzante con la frase R43.

Termine di recepimento e applicazione differita

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni nazionali necessarie entro il 30 luglio 2002 e informarne immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano ai preparati non rientranti nella direttiva 91/414/CEE e nella direttiva 98/8/CE dal 30 luglio 2002, mentre per i preparati rientranti in tali direttive l’applicazione è differita al 30 luglio 2004.

Obbligo di rinvio nella normativa nazionale

Quando gli Stati membri adottano le misure di recepimento, esse devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata alla determinazione degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è indirizzata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze e preparati pericolosiclassificazione dei preparatiimballaggio ed etichettaturaprodotti chimicitutela della salute

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