Sentenza n. 4519/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di autorizzazione paesaggistica per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato danneggiato dal sisma del 1980, fondato sul parere negativo della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR Campania n. 5145/2022, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di diniego dell’autorizzazione paesaggistica. Hanno dedotto, con un unico motivo articolato, la violazione degli artt. 2, comma 8-bis, e 17-bis della legge n. 241/1990, in relazione all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, il travisamento, l’omessa pronuncia su punti decisivi e l’eccesso di potere giurisdizionale. In particolare, hanno sostenuto che il parere della Soprintendenza fosse tardivo e che tale tardività determinasse l’inefficacia del provvedimento comunale o la formazione del silenzio-assenso; hanno inoltre contestato la motivazione del parere negativo, ritenendola apparente, manifestamente illogica e contraddittoria, anche perché non avrebbe considerato il modesto pregio del fabbricato demolito e la sostanziale omogeneità dell’intervento progettato rispetto al contesto edilizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che il parere tardivo della Soprintendenza non diviene inefficace, ma perde soltanto il carattere vincolante: decorso il termine previsto dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, il Comune deve decidere autonomamente, potendo tuttavia aderire alle valutazioni espresse tardivamente dalla Soprintendenza. Nel caso concreto, benché il provvedimento comunale avesse formalmente qualificato il parere come obbligatorio e vincolante, il Comune aveva sostanzialmente fatto proprie le ragioni del parere, mediante un richiamo motivazionale per relationem idoneo ad assolvere l’obbligo di motivazione. È stata inoltre esclusa l’applicabilità dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990 al procedimento di autorizzazione paesaggistica, in ragione dell’incompatibilità del silenzio tra amministrazioni con il meccanismo devolutivo previsto dall’art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004. Le censure sulla manifesta illogicità e contraddittorietà del parere sono state ritenute infondate: gli appellanti miravano sostanzialmente a sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale della Soprintendenza. Il parere aveva invece individuato in modo coerente il pregiudizio paesaggistico derivante dalla sostituzione di un manufatto rurale di forme semplici con un edificio moderno pluripiano, ritenuto omologato all’edilizia civile di mediocre valore paesaggistico. L’eventuale contrasto con precedenti atti comunali non è stato ritenuto determinante nella complessiva motivazione del parere. Le eccezioni di inammissibilità della controinteressata sono state assorbite dall’infondatezza nel merito. Gli appellanti sono stati condannati, in solido, al pagamento di euro 4.000 di spese in favore della controinteressata; le spese nei confronti del Ministero della Cultura sono state compensate.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
parere negativo vincolante
Il parere della Soprintendenza deve essere reso entro il termine previsto; se tardivo, non è inefficace, ma perde il carattere vincolante, consentendo al Comune di decidere autonomamente anche aderendo alle valutazioni della Soprintendenza.
art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004
Il meccanismo previsto per il procedimento di autorizzazione paesaggistica, una volta inutilmente decorso il termine per il parere della Soprintendenza, è incompatibile con la formazione del silenzio-assenso tra amministrazioni.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
inefficacia del provvedimento
La tardività del parere della Soprintendenza non determina, nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, l’inefficacia del successivo diniego comunale.
art. 17-bis l. 241/1990
silenzio e inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche
La disposizione sul silenzio-assenso tra amministrazioni non si applica al procedimento di autorizzazione paesaggistica, in ragione della sua incompatibilità con il sistema dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
udienza straordinaria mediante collegamento da remoto
Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria da remoto.
Massime di principio
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, il parere tardivo della Soprintendenza non è inefficace, ma perde il carattere vincolante; il Comune deve esercitare autonomamente il proprio potere, potendo comunque recepire nel merito le valutazioni espresse tardivamente.
- Il Comune può motivare il diniego di autorizzazione paesaggistica mediante un richiamo per relationem alle ragioni sostanziali del parere della Soprintendenza, anche quando abbia erroneamente qualificato sul piano formale il parere tardivo come vincolante, purché emerga che la decisione comunale è stata autonomamente assunta e motivata.
- Al procedimento di autorizzazione paesaggistica non si applica il silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall’art. 17-bis della legge n. 241/1990, poiché tale istituto è incompatibile con il meccanismo previsto dall’art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004.
- Il sindacato giurisdizionale sul parere paesaggistico non può tradursi nella sostituzione della valutazione del giudice o della parte a quella tecnico-discrezionale dell’amministrazione; la censura di illogicità o contraddittorietà è fondata solo quando il giudizio paesaggistico risulti effettivamente incoerente, irragionevole o basato su una rappresentazione falsata dei fatti.
- Un eventuale contrasto tra il parere paesaggistico e precedenti atti comunali non determina di per sé l’illegittimità del diniego, quando il parere sia fondato su una distinta e autonoma valutazione del pregiudizio arrecato alla forma estetico-culturale del territorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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