Sentenza n. 206/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e condannato il Ministero all'accredito di euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di euro 500,00, per ciascun anno scolastico nel quale il ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna complessiva del Ministero al pagamento di euro 2.000,00. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione il 5 novembre 2024, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito il giudicato, almeno quanto all'attivazione della Carta elettronica e all'accredito della somma. Ha chiesto l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo e risultava decorso senza esito il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché era incontestata la mancata esecuzione, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di euro 2.000,00. Il giudice ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Al commissario è stato imposto di porre in essere anche le attività contabili necessarie, compresa l'allocazione della somma in bilancio ove mancasse uno stanziamento e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non sono stati ritenuti cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre accessori, spese generali, eventuale restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La norma consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione e dei poteri del giudice dell'ottemperanza, compresa l'adozione delle misure necessarie a dare attuazione al giudicato e la nomina del commissario ad acta.
art. 479 c.p.c.
La notifica del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell'Amministrazione consente di procedere all'esecuzione, secondo il regime risultante dalle modifiche normative richiamate.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza costituisce prova della definitività del titolo posto a fondamento dell'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del diritto riconosciuto nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga all'Amministrazione un obbligo di dare o di fare riferito al caso deciso.
- Ai fini dell'ottemperanza, la definitività del titolo può essere dimostrata mediante il certificato attestante il passaggio in giudicato e la sua idoneità esecutiva mediante la notificazione all'Amministrazione presso il domicilio digitale, senza necessità di apposizione della formula esecutiva quando la legge ne abbia escluso l'obbligo.
- La mancata esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'adempimento entro un termine perentorio e a nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario, il commissario ad acta deve adottare tutte le misure contabili e amministrative necessarie al pagamento, inclusa l'eventuale allocazione della somma in bilancio; l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all'esecuzione del giudicato.
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