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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18047/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la misura patrimoniale di confisca applicata con la sentenza di patteggiamento, lamentando l'illegalità della confisca nella parte in cui ha riguardato due telefoni cellulari. La difesa ha sostenuto che, essendo contestata solo la detenzione illecita di stupefacenti, non è stato dimostrato il nesso di pertinenzialità o la strumentalità dei telefoni rispetto al reato, e che trattandosi di confisca facoltativa il giudice avrebbe dovuto motivare sull'eventuale pericolosità e sull'incentivo alla reiterazione del reato derivante dalla libera disponibilità dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro, con rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo giudizio su quel punto. La Corte ha ritenuto carente la motivazione circa il nesso di asservimento/strumentalità dei telefoni rispetto al reato e ha osservato che anche l'ordine di distruzione delle cose sequestrate non era adeguatamente giustificato.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio mediante patteggiamento; la motivazione della sentenza di patteggiamento è normalmente sintetica, ma deve essere più approfondita quando si applicano misure di sicurezza patrimoniali non oggetto di pattuizione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nelle ipotesi previste; qui invocato per censurare la motivazione della confisca.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativo al delitto contestato (illecita detenzione di sostanze stupefacenti).

  • art. 240, comma 1, cod. pen.

    Prevede la confisca facoltativa delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o profitto; richiede il nesso di pertinenzialità/strumentalità tra bene e reato.

  • Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (dep. 17/07/2020)

    Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17 luglio 2020, Rv. 279348

    Conferma la possibilità di ricorrere per cassazione, anche per vizio di motivazione, contro la sentenza di patteggiamento che impone una misura di sicurezza non oggetto di pattuizione.

  • Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020 (dep. 2021)

    Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280991

    Precisa che per la confisca delle cose che servirono a commettere il reato è necessario il nesso di pertinenzialità in termini di strumentalità, non richiedendo però un rapporto di indispensabilità o causalità diretta.

  • Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014

    Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, Rv. 259631

    Si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui la confisca richiede dimostrazione della pertinenzialità/strumentalità del bene rispetto al reato.

  • Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022

    Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081

    Sottolinea che la motivazione sintetica tipica del patteggiamento non può giustificare l'omessa o insufficiente argomentazione quando il giudice dispone di ufficio la confisca facoltativa; l'onere motivazionale dipende dall'evidenza del nesso rispetto all'imputazione.

  • Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003

    Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Rv. 226687

    In materia di stupefacenti, la confisca del telefono è legittima se risulta il suo uso non occasionale e costante per comunicazioni relative allo spaccio (asservimento del bene al reato).

Massime di principio

  • La confisca facoltativa richiede sempre un nesso di pertinenzialità/strumentalità tra il bene e il reato; non è sufficiente la mera presenza del bene se non emerge un uso funzionale al delitto.
  • La motivazione nella sentenza di patteggiamento può essere sintetica, ma deve essere adeguatamente sviluppata quando il giudice, anche d'ufficio, impone misure patrimoniali non concordate: se il collegamento tra bene e reato non emerge "ictu oculi" dalla imputazione, il giudice deve argomentare con maggior dettaglio.
  • I telefoni cellulari possono essere confiscati soltanto se risulta che sono stati assoggettati a un uso sistematico e funzionale allo spaccio (comunicazioni non occasionali), altrimenti la confisca è illegittima.
  • L'ordine di distruzione di cose sequestrate richiede una giustificazione specifica e non può essere disposto senza adeguata motivazione.
  • È ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando vi siano vizi di motivazione riguardanti misure di sicurezza o patrimoniali non oggetto di patto; in tali casi la Corte può annullare e rinviare per supplemento di motivazione o nuovo giudizio sul punto.

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