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Sentenza

Sentenza n. 1249/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202300740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione II, che aveva respinto la domanda risarcitoria per danni da asbestosi pleurica causata dall'esposizione ad amianto durante il servizio nella Marina Militare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il sottufficiale della Marina Militare ha proposto appello contro la sentenza con cui il TAR aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'asbestosi pleurica contratta a causa dell'esposizione all'amianto durante l'impiego su navi della Marina Militare. L'unico motivo d'appello deduceva l'erroneità della decorrenza del termine di prescrizione e la violazione del d.P.R. n. 243/2006. L'appellante sosteneva che il termine non potesse decorrere prima del riconoscimento della qualità di soggetto equiparato alle vittime del dovere e della quantificazione dell'invalidità, intervenuti con verbale della Commissione Medica Ospedaliera dell'11 novembre 2011, poiché solo da quel momento sarebbe stato possibile chiedere i relativi benefici e il risarcimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la domanda proposta fosse una generica azione risarcitoria per i danni derivanti dal comportamento omissivo dell'Amministrazione, consistente nella mancata adozione delle cautele necessarie a prevenire l'esposizione all'amianto e l'insorgenza dell'asbestosi, e non un'azione fondata sul riconoscimento della causa di servizio o sulla qualità di vittima del dovere. Il verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto del 22 febbraio 2001 aveva già individuato sia la patologia sia la sua eziologia lavorativa, riconoscendo che essa dipendeva da causa di servizio. Da tale data l'interessato aveva quindi conoscenza del danno e del nesso eziologico con i periodi di imbarco. Alla data di notifica del ricorso di primo grado, il 12 giugno 2021, era già decorso il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 cod. civ. Il successivo riconoscimento dell'equiparazione alle vittime del dovere e la quantificazione dell'invalidità non costituivano il dies a quo della prescrizione e non condizionavano la proponibilità dell'azione risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2946 cod. civ.

    termine di prescrizione decennale

    Il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni; il termine decorre, nella fattispecie, dal momento in cui il danneggiato ha acquisito conoscenza del danno e del nesso eziologico con l'attività di servizio.

  • d.P.R. n. 243/2006

    La disciplina sull'equiparazione alle vittime del dovere non sposta il dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria fondata sull'omessa adozione di cautele contro l'esposizione all'amianto e non rende tale azione subordinata al previo riconoscimento amministrativo della qualità di vittima del dovere.

Massime di principio

  • Nell'azione risarcitoria fondata sull'omessa adozione, da parte della pubblica amministrazione, delle cautele necessarie a prevenire una patologia professionale, il termine di prescrizione decorre da quando l'interessato acquisisce conoscenza sia del danno sia del nesso eziologico tra la patologia e le condizioni lavorative.
  • Il riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio, dell'equiparazione alle vittime del dovere o della percentuale di invalidità non costituisce necessariamente il dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria, quando la domanda è fondata direttamente sulla condotta omissiva dell'amministrazione e il danneggiato conosceva già il danno e la relativa eziologia.
  • La successiva emanazione di una disciplina speciale attributiva di benefici alle vittime del dovere non rende retroattivamente proponibile un'azione risarcitoria già prescritta né condiziona la proponibilità dell'azione ordinaria al previo ottenimento dei benefici amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneForze armate e forze di polizia
IstitutiTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativaDecadenza e tardività

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