Cassazione Penale, Ordinanza n. 06936/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna, deducendo in cassazione la genericità o l’erroneità della ricostruzione dei fatti operata nei precedenti gradi, in particolare quanto alla validità del vincolo amministrativo sul mezzo, agli errori materiali dei verbalizzanti, alla sua asserita non titolarità effettiva del veicolo e al trattamento sanzionatorio, comprensivo della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche. Con memoria difensiva insisteva inoltre sull’intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che la data di consumazione dovesse essere anticipata all’8 marzo 2015 anziché al 13 marzo 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi generici e riproduttivi di doglianze già confutate dalla Corte di appello, che aveva escluso la rilevanza del presunto vizio del vincolo amministrativo sul mezzo, l’inconferenza degli errori materiali dei verbalizzanti e l’inattendibilità della tesi difensiva sulla non effettiva titolarità del mezzo. Ha inoltre reputato adeguata la pena, giustificata la recidiva sulla base della aumentata pericolosità e correttamente negati le attenuanti generiche. Il motivo sulla prescrizione è stato considerato manifestamente infondato, poiché, anche assumendo la data alternativa prospettata dalla difesa, il termine prescrizionale di nove anni non sarebbe comunque decorso prima della sentenza di appello. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude sia la deduzione sia il rilievo d’ufficio dell’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
art. 624 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la corte di merito abbia fornito una motivazione logica e completa sulle questioni decisive, tra cui la rilevanza degli elementi di fatto contestati dalla difesa.
- La prescrizione non può essere utilmente fatta valere in cassazione se, anche prendendo per buona la diversa data di consumazione allegata dal ricorrente, il termine non risultava ancora maturato alla data della decisione di appello.
- L’inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
- La valutazione della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, illogica o manifestamente incongrua, non quando sia sorretta da argomentazioni coerenti sulla pericolosità del reo e sull’assenza di elementi favorevoli.
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