Cassazione Penale, Sentenza n. 22897/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Ambrabat contro la conferma di condanna per rapina aggravata, lesioni e resistenza. Due motivi principali: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per mancata riqualificazione del fatto in furto, sostenendo che la presa del cellulare fu rapida e la violenza successiva non era finalizzata a garantire l'impunità né a impedire di chiamare le forze dell'ordine; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante per riparazione del danno (art. 62 n.6 cod. pen.), in quanto prima dell'ammissione al rito abbreviato era stata depositata una quietanza di risarcimento e pertanto l'attenuante doveva essere riconosciuta, nonostante la quietanza non indicasse l'importo e il rito abbreviato fosse stato già ammesso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che non fosse consentita una rivalutazione dei fatti e che la motivazione dei giudici di merito fosse intrinsecamente razionale: la violenza esercitata dall'imputato era finalizzata ad impedire che fosse chiamata la polizia e a garantirsi l'impunità, giustificando la qualificazione come rapina ai sensi del secondo comma dell'art. 628 cod. pen. Quanto all'attenuante per riparazione del danno, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel rito abbreviato, la riparazione deve intervenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito (richiamo alla Sez.5, n.8581 del 15/01/2025, Rv. 287740) e ha inoltre ritenuto la quietanza prodotta generica e insufficiente a valutare la congruità del risarcimento. Perciò il motivo è infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
La violenza o la minaccia è stata ritenuta finalizzata a impedire che fosse chiamata la polizia e a garantire l'impunità, giustificando la configurazione della rapina aggravata secondo il secondo comma dell'art. 628
art. 62 n.6 cod. pen.
L'attenuante per riparazione del danno richiede che la riparazione sia effettiva e, nel caso di giudizio con rito abbreviato, che la riparazione intervenga prima dell'ordinanza di ammissione al rito; una quietanza generica e successiva non consente il riconoscimento dell'attenuante
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata sia condannata al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza: Sez.5, n.8581 del 15/01/2025 (Rv. 287740)
Sez.5, n.8581 del 15/01/2025
Principio richiamato secondo cui, nel rito abbreviato, la riparazione del danno ai fini dell'attenuante deve intervenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito; operazione successiva non è idonea
Massime di principio
- La distinzione tra furto e rapina si basa non solo sulla modalità immediata della sottrazione, ma anche sulla finalità della violenza o minaccia: se questa è diretta a garantire l'impunità o a impedire che la vittima chiami le forze dell'ordine, il fatto è qualificabile come rapina.
- In caso di rito abbreviato, per ottenere l'attenuante per riparazione del danno occorre che la riparazione avvenga prima dell'ordinanza di ammissione al rito; atti di riparazione successivi o quietanze generiche possono essere insufficienti.
- La produzione di una quietanza generica che non indica l'importo e non dimostra la congruità del risarcimento rende difficile il riconoscimento dell'attenuante per riparazione.
- La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti né sostituire la valutazione dei giudici di merito con una diversa lettura probatoria: il controllo è limitato alla verifica della razionalità, coerenza e completezza della motivazione.
- Chi propone ricorso infondato o manifestamente inammissibile rischia la condanna alle spese e, se c'è colpa nella determinazione del motivo, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22837/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22839/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22840/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22843/2026 del 22/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →