Ordinanza n. 532/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’accertamento del diritto della minore -OMISSIS- a ricevere dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in via diretta o in via indiretta, ossia sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo di terapia cognitivo-comportamentale secondo metodo ABA, nella misura minima di 6 ore settimanali, in continuità con quanto sino ad ora avvenuto a carico della famiglia, e secondo le raccomandazioni delle Linee Guida dell’ISS, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; e per l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell’obbligo da parte della stessa di provvedere all’erogazione della terapia cognitivo- comportamentale; e per la condanna dell’A.S.P. Palermo ad erogare l’intervento cognitivo comportamentale secondo metodo ABA alla minore -OMISSIS-, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di intervento ricevute da terzi, nella misura minima di 6 ore settimanali, in continuità con quanto sino ad ora avvenuto a carico della famiglia, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; nonché in ogni caso per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi € 12.365,00, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo; quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento, del documento denominato “contratto trattamento riabilitativo Li Chiavi Delia” dell’U.O.C Disturbi dello Spettro Autistico dell’A.S.P. del 29.09.25, consegnato ai ricorrenti in pari data, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o presupposto al predetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta omissiva dell’A.S.P. nell’erogazione o nel rimborso della terapia cognitivo-comportamentale secondo metodo ABA e, con motivi aggiunti, documento denominato “contratto trattamento riabilitativo”
Esito
La controversia
I genitori della minore hanno chiesto l’accertamento del diritto della figlia a ricevere dall’A.S.P. di Palermo, direttamente o mediante sostegno delle spese sostenute presso terzi, un trattamento riabilitativo cognitivo-comportamentale secondo il metodo ABA, nella misura minima di sei ore settimanali o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione sanitaria e la condanna all’erogazione del trattamento e al risarcimento del danno quantificato in euro 12.365,00, oltre interessi. Con motivi aggiunti è stato impugnato il documento denominato “contratto trattamento riabilitativo Li Chiavi Delia” dell’U.O.C. Disturbi dello Spettro Autistico dell’A.S.P., unitamente agli atti connessi e conseguenti. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione, affidandone l’incarico prima al responsabile dell’unità di Neuropsichiatria infantile del Policlinico “Paolo Giaccone” e poi al responsabile dell’omologa unità degli Ospedali “Civico Di Cristina Benfratelli”. Entrambi gli incarichi sono rimasti ineseguiti: il primo è stato rifiutato sulla base di non meglio precisati impegni istituzionali già programmati, mentre il secondo responsabile non ha fornito alcun riscontro.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande di accertamento, condanna, annullamento e risarcimento, ritenendo persistente la necessità di acquisire una valutazione tecnico-sanitaria. Poiché le precedenti verificazioni erano rimaste ineseguite, il Collegio ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, nominando un neuropsichiatra infantile iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Palermo. Al CTU è stato chiesto di individuare, sulla base degli atti, della documentazione eventualmente acquisita e delle operazioni ritenute necessarie, i disturbi sofferti dalla minore, il trattamento più adeguato e la relativa durata. Sono state disciplinate le modalità di giuramento, l’avviso alle parti dell’inizio delle operazioni, la nomina dei consulenti di parte, il versamento di un anticipo di euro 500,00 provvisoriamente posto a carico dei ricorrenti, nonché il deposito della relazione entro sessanta giorni dal giuramento, previa trasmissione alle parti di uno schema con termine di dieci giorni per le osservazioni. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per le opportune valutazioni in relazione alla mancata esecuzione degli incarichi di verificazione, richiamando l’obbligo del verificatore e le ipotesi penalistiche di rifiuto o inosservanza di provvedimenti dell’autorità. La prosecuzione del giudizio è stata fissata all’udienza pubblica del 23 giugno 2026. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
art. 20, comma 1, c.p.a.
Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo
L’incarico di verificatore o consulente tecnico costituisce obbligo di prestare l’ufficio, salvo il riconoscimento giudiziale di un giustificato motivo di esonero.
art. 328 c.p.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio ... è punito ...
La disposizione è richiamata quale possibile parametro per le valutazioni della Procura in relazione al rifiuto o alla mancata esecuzione dell’incarico istruttorio.
art. 650 c.p.
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia ... è punito ...
La disposizione è richiamata quale possibile parametro per le valutazioni della Procura in relazione alla mancata osservanza degli ordini istruttori del giudice.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alle norme sulla tutela dei dati sanitari, a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la disciplina del trattamento dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di garanzie per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, a sostegno dell’oscuramento disposto.
Massime di principio
- Quando le verificazioni già disposte dal giudice amministrativo rimangono ineseguite e la decisione della controversia richiede ancora un accertamento tecnico, il giudice può sostituire la verificazione con una consulenza tecnica d’ufficio, formulando uno specifico quesito sulla situazione clinica e sul trattamento appropriato.
- Il verificatore scelto tra dipendenti pubblici o iscritti negli albi previsti dalla legge ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio, salvo che il giudice riconosca un giustificato motivo; un rifiuto non adeguatamente giustificato o la mancata risposta all’incarico possono essere segnalati all’autorità giudiziaria penale per le valutazioni di competenza.
- Nella consulenza tecnica d’ufficio il giudice può imporre al consulente di comunicare preventivamente alle parti l’inizio delle operazioni, consentire la nomina dei consulenti tecnici di parte e garantire il contraddittorio mediante trasmissione dello schema di relazione prima del deposito definitivo.
- Quando il processo amministrativo riguarda dati relativi alla salute di una persona, il giudice può disporre l’oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelarne lo stato di salute, sulla base della disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
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