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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8279/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP. I difensori hanno dedotto: 1) mancata acquisizione/transmissione del decreto autorizzativo genetico del 15/6/2022 (contestando l'utilizzabilità delle intercettazioni e chiedendo la caducazione della misura); 2) carenza di elementi per configurare il reato associativo ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, sostenendo che i fatti descritti sono riconducibili a episodi isolati o a concorso semplice; 3) violazione del divieto di cumulo previsto dall'art. 649 c.p.p. in relazione a procedimenti paralleli; 4) erronea valutazione del rischio di reiterazione e di inquinamento probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto irricevibile la memoria della Procura per la limitata legittimazione del pubblico ministero a presentare memorie in Cassazione nel giudizio di legittimità. Sul merito, la Corte ha escluso che la mancata trasmissione del decreto genetico determinasse l'inefficacia delle intercettazioni o la caducazione della misura, rilevando che i decreti erano comunque nell'incarto al momento dell'udienza di riesame e che la difesa non aveva tempestivamente eccepito l'incompletezza; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omessa trasmissione deve essere specificamente collegata a dati decisivi sottratti al controllo per rendere la censura rilevante. Quanto al reato associativo, la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame: numerosi elementi indiziari (ruolo apicale del ricorrente, rapporti gerarchici, cassa comune, utenze e autovetture dedicate, presidi di autotutela, canali di approvvigionamento e ripartizione dei proventi) delineano un'organizzazione stabile e un quadro indiziario grave; le doglianze difensive sono state giudicate atomistiche e insufficienti a scalfire la valutazione stringente del giudice cautelare. Sono state respinte anche le censure relative ai reati fine, alla sovrapposizione con altro procedimento e al rischio di reiterazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    La mancata allegazione o trasmissione di decreti autorizzativi al tribunale del riesame non determina automaticamente l'inefficacia della misura o l'inutilizzabilità delle captazioni; il tribunale deve acquisire i decreti su richiesta per garantire il diritto di difesa, ma l'omissione rileva se i decreti sono assenti e la difesa ne indica il pregiudizio concreto

  • art. 267 c.p.p.

    Riferimento alle esigenze di motivazione rafforzata per le intercettazioni; la Corte richiede che eventuali vizi concreti della motivazione siano specificamente dedotti e tempestivamente eccepiti

  • art. 268 c.p.p.

    Norme procedurali sull'attività di intercettazione cui la Cassazione richiama l'osservanza; la violazione di tali norme può determinare inutilizzabilità, ma non è stata riscontrata nel caso

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Articolo che disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti non ammessi o manifestamente infondati nel giudizio di legittimità

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 (comma 4)

    Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti; richiamata per la qualificazione di alcuni episodi come detenzione/cessione aggravata

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Definizione del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte applica i principi giurisprudenziali che identificano gli elementi richiesti (patto associativo, stabile disponibilità di risorse, organizzazione)

  • art. 649 c.p.p.

    Norma sul divieto di doppia imputazione o cumulabilità di misure rispetto a più procedimenti; la Corte ha valutato e rigettato la censura relativa alla sovrapposizione temporale/territoriale con altro procedimento, ritenendo non preclusiva la diversa struttura organizzativa

  • art. 311, comma 1 c.p.p.

    Attribuisce la legittimazione del pubblico ministero a proporre ricorso per Cassazione contro le misure; la Corte ha però escluso che ciò conferisca automaticamente la qualità di 'parte' con diritto di presentare memorie nel giudizio di legittimità

  • art. 121 c.p.p.

    Regola la presentazione di memorie; la Corte ha ritenuto che il PM non possa esercitare pienamente tale facoltà come una parte nel giudizio di legittimità

  • art. 51, comma 1 c.p.p.

    Richiamato a sostegno del principio sulla ripartizione delle funzioni del pubblico ministero e della sua partecipazione nel processo

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Presunzioni utilizzate per valutare i precedenti penali ai fini del rischio di reiterazione; la Corte ha richiamato le presunzioni richiamate dal Tribunale nella valutazione del rischio

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata disponendo il pagamento delle spese e, in mancanza di esimenti, il versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La semplice mancata trasmissione formale di un decreto di intercettazione al tribunale del riesame non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni; la difesa deve tempestivamente eccepire l'omissione e specificare quali elementi decisivi siano stati sottratti al controllo
  • Per configurare il reato associativo finalizzato al narcotraffico non è necessaria una struttura complessa: bastano almeno tre persone legate da un patto criminoso, una stabilità organizzativa e risorse dedicate (utenze, autovetture, cassa comune, ruoli gerarchici) desumibili anche da fatti concludenti
  • Le censure in Cassazione relative a vizi di fatto o di acquisizione probatoria sono spesso inammissibili se non sono state sollevate nei termini e nelle sedi competenti (tribunale del riesame) e se non indicano con precisione il pregiudizio subito
  • La Procura, pur essendo legittimata a proporre ricorso ex art. 311 c.p.p., non gode automaticamente della stessa posizione processuale delle parti tali da poter presentare memorie nel giudizio di legittimità; le memorie dell'ufficio possono essere dichiarate irricevibili
  • Quando si impugna una misura cautelare fondata su intercettazioni, la difesa deve: a) verificare tempestivamente la completezza dell'incarto; b) indicare specificamente quali intercettazioni o porzioni di esse sono viziati e in che modo incidono sulla decisione cautelare; c) proporre l'eccezione già in sede di riesame per non incorrere in decadenze processuali

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