Cassazione Penale, Sentenza n. 8279/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP. I difensori hanno dedotto: 1) mancata acquisizione/transmissione del decreto autorizzativo genetico del 15/6/2022 (contestando l'utilizzabilità delle intercettazioni e chiedendo la caducazione della misura); 2) carenza di elementi per configurare il reato associativo ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, sostenendo che i fatti descritti sono riconducibili a episodi isolati o a concorso semplice; 3) violazione del divieto di cumulo previsto dall'art. 649 c.p.p. in relazione a procedimenti paralleli; 4) erronea valutazione del rischio di reiterazione e di inquinamento probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto irricevibile la memoria della Procura per la limitata legittimazione del pubblico ministero a presentare memorie in Cassazione nel giudizio di legittimità. Sul merito, la Corte ha escluso che la mancata trasmissione del decreto genetico determinasse l'inefficacia delle intercettazioni o la caducazione della misura, rilevando che i decreti erano comunque nell'incarto al momento dell'udienza di riesame e che la difesa non aveva tempestivamente eccepito l'incompletezza; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omessa trasmissione deve essere specificamente collegata a dati decisivi sottratti al controllo per rendere la censura rilevante. Quanto al reato associativo, la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame: numerosi elementi indiziari (ruolo apicale del ricorrente, rapporti gerarchici, cassa comune, utenze e autovetture dedicate, presidi di autotutela, canali di approvvigionamento e ripartizione dei proventi) delineano un'organizzazione stabile e un quadro indiziario grave; le doglianze difensive sono state giudicate atomistiche e insufficienti a scalfire la valutazione stringente del giudice cautelare. Sono state respinte anche le censure relative ai reati fine, alla sovrapposizione con altro procedimento e al rischio di reiterazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
La mancata allegazione o trasmissione di decreti autorizzativi al tribunale del riesame non determina automaticamente l'inefficacia della misura o l'inutilizzabilità delle captazioni; il tribunale deve acquisire i decreti su richiesta per garantire il diritto di difesa, ma l'omissione rileva se i decreti sono assenti e la difesa ne indica il pregiudizio concreto
art. 267 c.p.p.
Riferimento alle esigenze di motivazione rafforzata per le intercettazioni; la Corte richiede che eventuali vizi concreti della motivazione siano specificamente dedotti e tempestivamente eccepiti
art. 268 c.p.p.
Norme procedurali sull'attività di intercettazione cui la Cassazione richiama l'osservanza; la violazione di tali norme può determinare inutilizzabilità, ma non è stata riscontrata nel caso
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Articolo che disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti non ammessi o manifestamente infondati nel giudizio di legittimità
art. 73 d.P.R. 309/1990 (comma 4)
Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti; richiamata per la qualificazione di alcuni episodi come detenzione/cessione aggravata
art. 74 d.P.R. 309/1990
Definizione del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte applica i principi giurisprudenziali che identificano gli elementi richiesti (patto associativo, stabile disponibilità di risorse, organizzazione)
art. 649 c.p.p.
Norma sul divieto di doppia imputazione o cumulabilità di misure rispetto a più procedimenti; la Corte ha valutato e rigettato la censura relativa alla sovrapposizione temporale/territoriale con altro procedimento, ritenendo non preclusiva la diversa struttura organizzativa
art. 311, comma 1 c.p.p.
Attribuisce la legittimazione del pubblico ministero a proporre ricorso per Cassazione contro le misure; la Corte ha però escluso che ciò conferisca automaticamente la qualità di 'parte' con diritto di presentare memorie nel giudizio di legittimità
art. 121 c.p.p.
Regola la presentazione di memorie; la Corte ha ritenuto che il PM non possa esercitare pienamente tale facoltà come una parte nel giudizio di legittimità
art. 51, comma 1 c.p.p.
Richiamato a sostegno del principio sulla ripartizione delle funzioni del pubblico ministero e della sua partecipazione nel processo
art. 275, comma 3 c.p.p.
Presunzioni utilizzate per valutare i precedenti penali ai fini del rischio di reiterazione; la Corte ha richiamato le presunzioni richiamate dal Tribunale nella valutazione del rischio
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata disponendo il pagamento delle spese e, in mancanza di esimenti, il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La semplice mancata trasmissione formale di un decreto di intercettazione al tribunale del riesame non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni; la difesa deve tempestivamente eccepire l'omissione e specificare quali elementi decisivi siano stati sottratti al controllo
- Per configurare il reato associativo finalizzato al narcotraffico non è necessaria una struttura complessa: bastano almeno tre persone legate da un patto criminoso, una stabilità organizzativa e risorse dedicate (utenze, autovetture, cassa comune, ruoli gerarchici) desumibili anche da fatti concludenti
- Le censure in Cassazione relative a vizi di fatto o di acquisizione probatoria sono spesso inammissibili se non sono state sollevate nei termini e nelle sedi competenti (tribunale del riesame) e se non indicano con precisione il pregiudizio subito
- La Procura, pur essendo legittimata a proporre ricorso ex art. 311 c.p.p., non gode automaticamente della stessa posizione processuale delle parti tali da poter presentare memorie nel giudizio di legittimità; le memorie dell'ufficio possono essere dichiarate irricevibili
- Quando si impugna una misura cautelare fondata su intercettazioni, la difesa deve: a) verificare tempestivamente la completezza dell'incarto; b) indicare specificamente quali intercettazioni o porzioni di esse sono viziati e in che modo incidono sulla decisione cautelare; c) proporre l'eccezione già in sede di riesame per non incorrere in decadenze processuali
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