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Sentenza

Sentenza n. 394/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento prot. C_ D643 del Comune di Foggia AREA 5 Attività Produttive del 28 agosto 2025 avente ad oggetto “istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 l. 241/90 …. DINIEGO” notificato in data 1 settembre 2025; per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso della ricorrente alla documentazione richiesta al Comune di Foggia in data 7 agosto 2025 prot. nn. 135452 – 135645 e 11 agosto 2025 prot. 136852; nonchè per l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4 c.p.a.

Giustizia amministrativa202501577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale a autorizzazioni, rinnovi e ricevute di pagamento del CUP relative a oltre cento impianti pubblicitari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego opposto dal Comune di Foggia a tre istanze di accesso documentale, presentate ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, aventi a oggetto le autorizzazioni, gli eventuali rinnovi e le ricevute di pagamento del CUP relativi a un impianto a LED, a trenta impianti e ad altri settantasei impianti pubblicitari individuati mediante indirizzi, coordinate GPS e fotografie. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990, del regolamento comunale sull'accesso e dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, sostenendo di avere un interesse diretto, concreto e attuale connesso all'espansione della propria attività e alla possibile installazione di nuovi impianti nei siti già occupati. Ha contestato inoltre la qualificazione delle istanze come generiche, esplorative e massive, affermando di avere chiesto documenti determinati e non un'elaborazione di dati. Con un secondo motivo ha censurato l'esclusione delle ricevute CUP, ritenendo che esse attestassero soltanto la regolarità fiscale degli impianti e non contenessero informazioni commerciali, industriali o finanziarie riservate. Con un terzo motivo ha dedotto l'incompetenza o comunque l'illegittimità della sottoscrizione del diniego da parte di un funzionario diverso dal dirigente dell'Area competente, in assenza di delega alla firma.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto, in linea generale, che la società, operando nel settore delle affissioni e intendendo espandere la propria attività nel territorio comunale, era titolare di un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla documentazione richiesta. Tuttavia ha ritenuto che l'esercizio del diritto di accesso dovesse rispettare i doveri di correttezza e buona fede e non potesse tradursi in un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione né in un aggravio amministrativo sproporzionato. Richiamando i principi elaborati dal Consiglio di Stato in materia di richieste onerose, sproporzionate, massive o pretestuose, il Collegio ha ritenuto che la richiesta riguardasse più di cento impianti e quindi un numero elevato di documenti, imponendo al Comune attività di ricerca, selezione e ricomposizione. Le istanze, inoltre, indicavano siti, fotografie e coordinate GPS, ma non gli estremi identificativi delle autorizzazioni, dei rinnovi, dei titolari, dei protocolli o dei fascicoli, rendendo non agevole l'individuazione della documentazione. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo perché fondato sul carico di lavoro non ragionevole e sulla possibile interferenza con il buon andamento degli uffici, a fronte di una finalità allo stato esplorativa e commerciale. Il TAR non ha accolto neppure la censura relativa alla competenza del firmatario, poiché dagli atti depositati risultava che il funzionario era stato nominato coordinatore del Servizio Impianti Pubblicitari con determina dirigenziale. La questione relativa alla riservatezza delle ricevute CUP non è stata posta a fondamento autonomo dell'esito, risultando assorbita dalla ritenuta legittimità del diniego per l'onerosità, la genericità e il carattere massivo delle richieste. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori di legge a titolo di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplinano l'accesso documentale e richiedono il collegamento tra i documenti richiesti e una situazione giuridicamente tutelata, con interesse diretto, concreto e attuale.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    Vieta l'uso del diritto di accesso per esercitare un controllo generalizzato sull'operato delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla possibilità di accesso per la cura e la tutela dei propri interessi giuridici, ma non conduce all'accoglimento perché la richiesta è stata ritenuta sproporzionata e massiva.

  • art. 2 Cost.

    Il principio solidaristico è richiamato quale fondamento dei doveri di correttezza e buona fede oggettiva nel rapporto amministrativo, anche nell'esercizio dell'accesso documentale.

  • art. 18 Regolamento comunale sull'accesso ai documenti

    È interpretato nel senso che l'istanza deve consentire la concreta individuazione dei documenti e non può imporre all'amministrazione attività sproporzionate di ricerca, selezione e ricomposizione.

  • art. 26, lett. f, Regolamento comunale in materia di accesso

    È richiamato dal Comune per sostenere l'esclusione delle ricevute CUP contenenti informazioni economiche, patrimoniali e commerciali di terzi; il TAR non fonda autonomamente su tale profilo la decisione finale.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    È richiamato nella domanda di ordine di esibizione, non accolto in conseguenza del rigetto dell'azione di accesso.

Massime di principio

  • Il titolare di un'attività economica è legittimato all'accesso documentale quando dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla cura di una situazione giuridicamente tutelata e ai documenti richiesti; il mero interesse commerciale, tuttavia, non rende automaticamente ostensibile ogni documentazione riguardante potenziali spazi di mercato.
  • Il diritto di accesso documentale non può essere utilizzato per realizzare un controllo generalizzato sull'attività amministrativa né per acquisire, in funzione meramente esplorativa, una massa indistinta di informazioni.
  • Anche nell'accesso documentale, e non soltanto nell'accesso civico generalizzato, l'amministrazione può respingere richieste manifestamente onerose, sproporzionate o massive quando comportino un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento degli uffici e non risultino necessarie per la cura o la tutela dell'interesse sostanziale dell'istante.
  • Un'istanza di accesso deve individuare concretamente i documenti richiesti; la mera indicazione di siti, fotografie e coordinate, senza estremi identificativi di autorizzazioni, rinnovi, protocolli o fascicoli, può non essere sufficiente quando imponga all'amministrazione una complessa attività di ricerca, selezione e ricomposizione.
  • L'esercizio dell'accesso documentale è soggetto ai doveri di correttezza e buona fede: la legittimazione soggettiva dell'istante non esclude che la modalità e l'ampiezza della richiesta siano valutate alla luce della proporzionalità del carico imposto all'amministrazione.
  • Il provvedimento in materia di accesso adottato da un funzionario è legittimo quando dagli atti risulti l'attribuzione della competenza o dell'incarico organizzativo pertinente mediante determinazione dirigenziale, anche se il firmatario non coincide con il dirigente dell'area.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoResponsabile del procedimento e competenza
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaIncompetenza

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