Cassazione Penale, Sentenza n. 45859/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, in appello, della condanna per riciclaggio (4 anni e 5.000 euro di multa) lamentando carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione di norme relative alle pene sostitutive (art. 20-bis c.p. e art. 53 legge 689/1981). In particolare chiedeva che la Corte di appello avesse illegittimamente escluso la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva breve limitandosi alla sola considerazione dei "numerosissimi precedenti penali", in contrasto con precedente giurisprudenziale secondo cui i precedenti non possono essere di per sé ostativi all'applicazione delle pene sostitutive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo il motivo infondato. Ha ritenuto valida e specifica la motivazione della Corte di appello, la quale non si era limitata a richiamare l'esistenza dei precedenti, ma aveva valutato la loro natura, numero ed epoca (in particolare condanne per evasione e violazione di obblighi connessi alla sorveglianza speciale) come elementi sintomatici di una propensione stabile a violare gli obblighi imposti, utile a fondare una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni connesse alle pene sostitutive. La sentenza ha richiamato l'art. 58 della legge 689/1981 (che esclude la sostituzione quando "sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non siano adempiute dal condannato"). Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 20-bis
Riferimento invocato dalla difesa in relazione alla possibilità di applicare pene sostitutive anche in presenza di recidiva; la Corte osserva però che il potere di valutazione resta del giudice di merito che deve motivare la prognosi sulla base di elementi concreti
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58
sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non siano adempiute dal condannato
Norma richiamata e applicata quale causa ostativa alla sostituzione della pena: se vi sono fondati motivi per ritenere che il condannato non adempirà le prescrizioni, la sostituzione è preclusa. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto tali motivi desumibili dal curriculum criminale e dalla natura delle condanne pregresse
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 56-ter
Disciplina le prescrizioni comuni connesse a misure quali semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità; la Corte ha valutato la probabilità di rispetto di tali prescrizioni nella prognosi negativa
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il diniego delle pene sostitutive non può fondarsi unicamente sulla presenza di precedenti penali, ma il giudice può tenerne conto in relazione alla loro natura, numero ed epoca per formare una prognosi sul rispetto delle prescrizioni
- L'art. 58 legge 689/1981 preclude la sostituzione quando esistono "fondati motivi" di non ottemperanza: occorre una motivazione specifica e concreta che colleghi i fatti personali e il curriculum dell'imputato a una prevedibile inosservanza delle prescrizioni
- Per contrastare un diniego delle pene sostitutive è utile dimostrare elementi positivi di affidabilità recente (es. lavoro stabile, assenza di violazioni recenti, percorsi riabilitativi) o evidenziare che la motivazione del giudice si è basata solo sui precedenti senza ulteriori elementi
- La Corte di Cassazione sindaca la motivazione di merito solo se è manifestamente illogica, contraddittoria o insufficiente; motivazioni specifiche e adeguate sono in genere confermate
- La giurisprudenza che afferma che i precedenti non sono di per sé ostativi va letta nel senso che il giudice non può limitarsi esclusivamente ai precedenti: tuttavia i precedenti, se pregnanti per natura, numero ed epoca, possono contribuire legittimamente a formare una prognosi negativa
- Quando si impugna per vizio di motivazione è importante confrontarsi puntualmente con gli argomenti posti dal giudice di merito e dimostrare la loro inconsistenza concreta, non solo enunciare il principio generale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45791/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45792/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45793/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45794/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45796/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45797/2024 del 13/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →