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Sentenza

Sentenza n. 14897/2026 - Roma, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 6427/2025 resa in data 30/4/2025 dal Tribunale Civile di Roma, sez. XVII, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, nel giudizio recante R.G.N. 15718/2020 (doc. 1), passata in giudicato – con richiesta di nomina di un Commissario ad acta che si attiverà in caso di denegata e non creduta perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata – nella parte in cui ha disposto la condanna del Comune di Roma Capitale al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di euro 29.280,00 oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo; oltre alla condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, IV c., lett. e), c.p.a.

Giustizia amministrativa202602462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte di Roma Capitale, della sentenza civile di condanna al pagamento di un indennizzo e alla riconsegna di un'area di cantiere

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 6427/2025, passata in giudicato, che aveva condannato Roma Capitale al pagamento di euro 29.280,00 oltre interessi legali, a titolo di indennizzo per spese sostenute in relazione alla risoluzione di un contratto d'appalto, nonché alla riconsegna dell'area di cantiere sita in via Molajoli, Municipio X. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, gli uffici di Roma Capitale hanno posto in essere gli atti necessari al pagamento dell'indennizzo, come risultante dalla nota del 5 maggio 2026 del Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici, e hanno richiesto alla società l'emissione della fattura, poi emessa. Il giudice ha quindi ritenuto intervenuta l'ottemperanza alla parte di sentenza azionata, senza procedere alla nomina del commissario ad acta né alla condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese sono state compensate, considerando che la certificazione del passaggio in giudicato risaliva soltanto al dicembre 2025 e che i tempi dell'amministrazione comunale non potevano essere ritenuti irragionevolmente rapidi; Roma Capitale è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente aveva chiesto l'applicazione della misura pecuniaria prevista per le violazioni o inosservanze successive e per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la pronuncia, intervenuta dopo l'adempimento, non applica tale misura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue il titolo giudiziale durante il processo e viene così integralmente soddisfatta la parte di giudicato azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza esclude la necessità di nominare un commissario ad acta e di applicare misure coercitive per il ritardo, se non risultano ulteriori violazioni o inosservanze da sanzionare.
  • La regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può tener conto del tempo trascorso dal passaggio in giudicato e dei tempi procedimentali dell'amministrazione; anche in caso di compensazione, l'amministrazione può essere condannata alla restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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