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Sentenza

Sentenza n. 2976/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V n. 02454/2024, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202508473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto il ricorso introduttivo ai soli fini dell'accertamento dell'illegittimità, confermato il rigetto dei motivi aggiunti e compensato le spese di lite

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere dal Comune la refusione del contributo unificato versato per il ricorso introduttivo di primo grado e dell'intero contributo unificato del giudizio di appello. La sentenza azionata aveva riformato parzialmente la decisione del TAR, accogliendo il ricorso introduttivo ai soli fini dell'accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa in vista di una futura azione risarcitoria, confermando invece il rigetto del ricorso per motivi aggiunti relativo alla revoca dell'incarico assessorile e compensando le spese di lite. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario, l'inammissibilità dell'ottemperanza per mancanza di una statuizione espressa di condanna o di soccombenza in ordine al contributo unificato e, nel merito, l'assenza di un obbligo di rimborso, stante la soccombenza reciproca. Il Collegio ha inoltre rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'azione per essere stata proposta senza previa notifica del titolo esecutivo in forma idonea e senza il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la controversia relativa all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione di una statuizione sulle spese processuali, compreso il rimborso del contributo unificato già versato all'erario, appartiene alla giurisdizione amministrativa, poiché non riguarda l'an o il quantum dell'obbligazione tributaria, ma il ribaltamento dei costi del giudizio tra le parti. Tuttavia, in presenza di soccombenza reciproca e di una sentenza che si sia limitata a compensare le spese senza determinare l'an e il quantum del contributo eventualmente dovuto, non è ammissibile un'azione di ottemperanza meramente esecutiva. La parte avrebbe dovuto proporre un'azione di ottemperanza a carattere cognitorio, diretta a integrare il comando giudiziale secondo la teoria del giudicato a formazione progressiva e a ottenere una statuizione sulla quota di contributo eventualmente imputabile al Comune in base al criterio della maggiore soccombenza. Tale domanda non poteva essere introdotta d'ufficio dal giudice, per il principio della domanda e il divieto di ultrapetizione. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche con riferimento al contributo relativo al ricorso introduttivo di primo grado, perché la sentenza era stata notificata senza indicazione della finalità esecutiva e la successiva richiesta di rimborso non era accompagnata da una nuova notificazione della sentenza. Non era quindi iniziato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Le spese del giudizio sono state compensate per la novità della questione e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti; il contributo unificato del giudizio è rimasto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzabile anche per l'esecuzione delle statuizioni contenute nelle sentenze amministrative.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Consente, quando non residui interesse all'annullamento, l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini della proposizione dell'azione risarcitoria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d'ufficio sulle quali intenda fondare la decisione.

  • art. 76, comma 4, c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui la regola sull'ordine logico delle questioni.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Impone l'esame delle questioni processuali e di merito secondo il loro ordine logico, con priorità dei presupposti processuali.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002

    Prevede l'obbligazione relativa al contributo unificato a carico della parte soccombente; la disposizione non consente però, in caso di soccombenza reciproca e compensazione delle spese, di determinare direttamente in sede esecutiva l'an e il quantum dovuti senza una specifica statuizione giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Richiede, per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme da parte della pubblica amministrazione, la previa notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

  • art. 475 c.p.c.

    La soppressione della formula esecutiva non elimina la necessità di notificare una copia conforme del titolo in forma titolata, accompagnata da una formale richiesta di pagamento ai fini dell'ottemperanza.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992

    La giurisdizione tributaria riguarda le controversie sull'an e sul quantum del contributo unificato nei rapporti con l'erario, non l'esecuzione tra le parti della statuizione sulle spese processuali.

Massime di principio

  • La controversia sull'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, della statuizione giudiziale relativa alla refusione del contributo unificato già versato all'erario appartiene alla giurisdizione amministrativa, perché riguarda il rapporto patrimoniale tra le parti processuali e non l'an o il quantum dell'obbligazione tributaria verso l'erario.
  • Quando la sentenza abbia compensato le spese di lite e non abbia determinato l'an e il quantum del contributo unificato eventualmente dovuto da una parte all'altra in presenza di soccombenza reciproca, non è ammissibile un'azione di ottemperanza meramente esecutiva diretta al pagamento; occorre una domanda di ottemperanza a carattere cognitorio, volta a integrare il comando giudiziale secondo il criterio della maggiore soccombenza.
  • Il giudice dell'ottemperanza non può sostituire d'ufficio la domanda di esecuzione con una diversa domanda cognitoria di integrazione del giudicato, poiché il principio della domanda e il divieto di ultrapetizione impediscono di attribuire un bene o un'utilità sulla base di un petitum e di una causa petendi non dedotti dalla parte.
  • Per proporre l'ottemperanza finalizzata al pagamento di somme da parte di una pubblica amministrazione è necessaria la previa notificazione di una copia conforme del titolo esecutivo in forma titolata, accompagnata da una formale richiesta di pagamento, nonché il successivo decorso del termine dilatorio di centoventi giorni; la mera notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine per impugnare non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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