Sentenza n. 6648/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza alle seguenti Sentenze del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, nell'ordine: - Sentenza n. 3153/2025 pubbl. il 14/03/2025 RG n. 21738/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Paola LUCARELLI (all. 1); - Sentenza n. 1591/2025, pubbl. il 06/04/2025 RG n. 39857/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Claudia CANE' (all. 14); - Sentenza n. 3147/2025 pubbl. il 14/03/2025 RG n. 21234/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Paola LUCARELLI (all. 15); - Sentenza n. 4316/2025 pubbl. il 09/04/2025, RG n. 25527/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Giulio CRUCIANI (all. 16); - Sentenza n. 5049/2025 pubbl. il 29/04/2025 RG n. 18780/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Antonio TIZZANO (all. 17). entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministero p.t. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Sentenza, in favore dell'Avv. Gennaro DEL GAUDIO, nella qualità di procuratore antistatario, per l'importo complessivo di euro 6.963,18, oltre accessori, come quantificato nei preavvisi di fattura (all. 8); condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, per questo giudizio di ottemperanza, in favore dell'avvocato antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di cinque sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione in ottemperanza di cinque sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che avevano condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in suo favore quale avvocato antistatario. Ha dedotto la mancata esecuzione dei giudicati, protrattasi anche dopo la notificazione delle sentenze in forma esecutiva, chiedendo l'ordine di pagamento entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che, a fronte dei giudicati del giudice del lavoro, l'amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni di pagamento né giustificato l'inerzia. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alle cinque sentenze nella parte relativa alle spese di lite di interesse del ricorrente, fissando il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere entro centoventi giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 900, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
D.M. 55/2014
È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, tenuto conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e dell'impegno difensivo concretamente svolto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento o fornire una giustificazione dell'inerzia; in mancanza, il giudice può dichiarare l'obbligo di esecuzione entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in luogo dell'amministrazione inadempiente dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento, previa richiesta della parte interessata.
- La costituzione dell'amministrazione con un atto meramente formale, priva di contestazioni sull'adempimento e di giustificazioni dell'inerzia, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando il mancato pagamento risulti non smentito.
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