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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4341/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti responsabili di vari reati relativi a fittizie intestazioni societarie e altri illeciti: contestano (i) la nullità per mancanza della sottoscrizione da parte del Presidente (art. 546 c.p.p.); (ii) l'utilizzabilità di intercettazioni acquisite in altro troncone processuale e la violazione dell'art. 270 c.p.p.; (iii) l'erronea applicazione della norma sulle intestazioni fittizie (ex art. 12-quinquies L. 356/92 ora art. 512-bis c.p.), sostenendo l'assenza del dolo specifico e della fittizietà; (iv) la carenza probatoria e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.); (v) la mancata valutazione del vincolo della continuazione (art. 81 c.p.); (vi) questioni procedurali sull'ammissione dell'appello depositato via PEC e altri profili di merito relativi alla valutazione dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha rigettato le eccezioni procedurali principali (tra cui la nullità per la sottoscrizione e l'inammissibilità dell'appello per deposito via PEC) e ha ritenuto legittima l'utilizzazione delle intercettazioni, poiché il processo attuale costituisce uno stralcio del procedimento Aemilia e ricorrono i presupposti di connessione. Tuttavia ha ritenuto fondate le censure relative all'insufficiente e generica motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e sulla mancata valutazione adeguata del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. per taluni capi: tali passaggi motivazionali sono stati annullati e rimessi al giudice di rinvio per ulteriore approfondimento. Per il resto le valutazioni di merito della Corte d'appello (sulla fittizia intestazione e sulla responsabilità per i singoli capi contestati) sono state confermate e non sono state rimesse in discussione dalla Cassazione, nella misura in cui le censure erano semplici richieste di rivalutazione del materiale probatorio.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto regolare la sottoscrizione della sentenza: in caso di impedimento del Presidente la sentenza può essere sottoscritta dall'estensore e dal componente più anziano del collegio; è sufficiente la menzione della causa di sostituzione senza sindacato di merito.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi non si applica quando i risultati derivano da un procedimento inizialmente unitario e i reati sono connessi ex art. 12 c.p.p.; pertanto intercettazioni acquisite nel procedimento Aemilia possono essere utilizzate nello stralcio processuale se nei limiti di ammissibilità dell'art. 266 c.p.p.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistente l'ipotesi di connessione con il procedimento Aemilia (eventualmente per le ragioni indicate alla lett. c), giustificando l'utilizzabilità del materiale intercettivo).

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Richiamato come limite di ammissibilità delle intercettazioni trasferite dal procedimento principale allo stralcio.

  • art. 512-bis cod. pen. (ex art. 12-quinquies L. 356/92)

    Si applica alla fattispecie della fittizia intestazione di beni; la valutazione della sussistenza del dolo specifico e dell'idoneità elusiva delle intestazioni richiede motivazione puntuale e riscontri fattuali. La Cassazione ha confermato che molte valutazioni su questo punto sono di merito e quindi difficilmente rivedibili in sede di legittimità, salvo vizi del percorso argomentativo.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Per l'aggravante 'in favore di un'associazione mafiosa' è necessario accertare non solo la riconducibilità delle attività alla cosca ma anche la consapevolezza e l'utilità concreta per la compagine mafiosa: la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'appello fosse generica e priva di indicazioni specifiche su tali profili e ha annullato il relativo punto per rinvio.

  • art. 81 cod. pen.

    Il vincolo della continuazione richiede una valutazione adeguata degli indici di unitarietà del disegno criminoso; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato in modo generico la non applicazione dell'istituto e ha annullato quel punto rimettendolo al giudice del rinvio.

  • artt. 583 e 591 cod. proc. pen.; art. 24 D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020)

    Le norme sulle modalità formali di deposito degli atti d'impugnazione e le disposizioni emergenziali sul deposito digitale sono richiamate: la Corte, tuttavia, ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione relativa all'impugnazione del P.M. via PEC perché l'atto risulta depositato in forma cartacea e firmato digitalmente, e l'onere di documentazione era a carico del difensore che ha sollevato l'eccezione.

Massime di principio

  • La nullità di una sentenza per mancata sottoscrizione del Presidente è evitabile se risulta espressa indicazione della causa di sostituzione e la sentenza è sottoscritta dall'estensore e dal componente più anziano del collegio ai sensi dell'art. 546 c.p.p.
  • Le intercettazioni sono utilizzabili nello stralcio di un procedimento quando provengono da un procedimento inizialmente unitario e le fattispecie sono riconducibili alla connessione ex art. 12 c.p.p.; in mancanza di connessione l'art. 270 c.p.p. può invece impedire l'uso.
  • Per configurare l'art. 512-bis (intestazione fittizia) è indispensabile una motivazione che colleghi la fittizietà e il comportamento degli imputati alla capacità di eludere misure di prevenzione: la sola intestazione formale senza elementi che ne dimostrino l'effettiva idoneità elusiva e il dolo specifico può non essere sufficiente.
  • L'aggravante 'per agevolare un'associazione mafiosa' (art. 416-bis.1) richiede elementi probatori specifici sia sulla riconducibilità delle attività alla cosca sia sulla consapevolezza e utilità concreta per la stessa: valutazioni generiche o isolate non reggono in sede di legittimità.
  • Il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) va motivato con riferimento non solo alla tipologia dei reati ma anche agli indici fattuali (concentrazione temporale, analogia delle modalità esecutive, unitarietà del disegno criminoso); una mera negazione generica della finalità unitaria è insufficiente.
  • Le questioni formali sul deposito telematico e la firma digitale richiedono che chi eccepisce dimostri il difetto formale: quando l'atto risulti depositato e firmato digitalmente, l'eccezione di inammissibilità per modalità di deposito è infondata se priva di specifica prova contraria.

Testo integrale

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