Sentenza n. 567/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - della determina del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche n. 581 del 9.7.2025, portante aggiudicazione della procedura aperta telematica per l’affidamento mediante Accordo quadro della fornitura di dispositivi medici vari per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nella parte relativa al lotto 27 “siringhe preriempite con sodio cloruro” (CIG A0347C833B); - dei verbali di gara del 13.2.2024, del 6.3.2024, del 19.3.2024 e della relazione di verifica di conformità del 10.6.2025, nella parte relativa al lotto 27; - di ogni altro atto connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 27 di una procedura aperta telematica per la fornitura di siringhe preriempite con soluzione di sodio cloruro, nonché i relativi verbali e la relazione di verifica di conformità
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti di gara limitatamente al lotto 27, deducendo due motivi. In primo luogo, ha sostenuto che l'offerta dell'aggiudicataria fosse carente dei requisiti minimi previsti dalla lex specialis, poiché la documentazione tecnica prodotta avrebbe riguardato soltanto le siringhe da 5 ml e non anche quelle da 10 ml, benché il capitolato richiedesse la disponibilità di entrambe le capacità. Ha quindi denunciato il difetto di istruttoria e la mancata esclusione dell'offerta. In secondo luogo, ha contestato l'etichettatura, assumendo che fosse costituita da un'unica etichetta riferibile al confezionamento secondario, non conforme perché non redatta in italiano e comunque prodotta soltanto per le siringhe da 5 ml. Ha inoltre interpretato l'art. 4.4 del capitolato come imposizione di un doppio confezionamento, primario e secondario, con relativa etichettatura.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha accertato sulla base della documentazione di gara che l'offerta dell'aggiudicataria comprendeva entrambe le siringhe, da 5 ml e da 10 ml. L'indicazione della sola siringa da 5 ml nella scheda prodotto non implicava l'omessa offerta della siringa da 10 ml, poiché le specifiche tecniche erano identiche e non dipendevano dalla capacità del dispositivo. La scheda tecnica relativa al prodotto da 5 ml, integrata dal foglio illustrativo, era pertanto idonea ad attestare la conformità tecnica di entrambi i dispositivi, secondo quanto richiesto dal disciplinare. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto che la medesima etichetta potesse riferirsi a entrambe le siringhe, una volta constatata l'indipendenza delle caratteristiche tecniche dal volume. Ha inoltre chiarito che l'art. 4.4 del capitolato non imponeva necessariamente l'esistenza di un doppio confezionamento: stabiliva soltanto che, ove fossero presenti confezionamenti primario e secondario, le rispettive etichette dovessero essere conformi alla normativa vigente. L'etichetta prodotta risultava comunque conforme e recava anche indicazioni in lingua italiana. Il ricorso è stato quindi respinto nel merito; le spese sono state compensate per la specificità del caso concreto.
Norme richiamate
art. 17 del disciplinare di gara
La documentazione tecnica richiesta dal disciplinare può attestare la conformità di tutti i dispositivi del lotto quando le relative specifiche tecniche sono identiche e indipendenti dalla diversa capacità dei prodotti.
art. 4.4 del capitolato
l’etichettatura del confezionamento primario e secondario dei dispositivi medici latex free deve essere conforme alla normativa vigente comprese le Linee Guida Meddev 2.5/9
La clausola non impone necessariamente un doppio confezionamento; richiede la conformità dell'etichettatura dei confezionamenti primario e secondario eventualmente presenti.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Il giudizio è stato trattato e definito secondo le disposizioni processuali richiamate, incluso il rito speciale in materia di contratti pubblici.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la mancata riproduzione nella scheda tecnica di ogni distinta capacità o variante dimensionale del prodotto non determina di per sé l'incompletezza dell'offerta quando le caratteristiche tecniche richieste dalla lex specialis sono identiche e indipendenti dalla capacità del dispositivo.
- La documentazione tecnica riferita a un prodotto di una determinata capacità può attestare la conformità anche di prodotti di diversa capacità inclusi nello stesso lotto, se dagli atti di gara risulta che le specifiche tecniche non variano in ragione del volume.
- Una clausola della lex specialis che richiede la conformità dell'etichettatura del confezionamento primario e secondario non impone necessariamente la presenza di entrambi i livelli di confezionamento, ma disciplina l'etichettatura di quelli effettivamente presenti.
- L'offerta non può essere esclusa per carenza documentale quando la conformità ai requisiti minimi della lex specialis risulta complessivamente ricostruibile dalla documentazione tecnica prodotta, compreso il foglio illustrativo, e non sussiste una reale difformità del prodotto offerto.
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