Cassazione Penale, Sentenza n. 1208/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo contro il rigetto della richiesta di liberazione anticipata per i semestri 12/1/2021-12/1/2023. Il ricorrente contestava la valutazione negativa estesa anche al semestre 12/7/2021-12/1/2022, per il quale non risultano infrazioni disciplinari, sostenendo che la valutazione deve essere frazionata per ciascun semestre e che il semestre senz'infrazioni avrebbe dovuto essere considerato positivamente, conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 276/1990 e alla giurisprudenza di legittimità che richiede valutazione semestre per semestre.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato adeguatamente il rigetto, evidenziando che il semestre privo di infrazioni era meramente occasionale rispetto al quadro complessivo di numerose e gravi violazioni disciplinari nei semestri precedenti e successivi, tale da far emergere il fallimento dell'opera rieducativa. La Corte ha ricordato l'orientamento consolidato secondo cui la valutazione frazionata non è assoluta: una violazione può riverberarsi negativamente su altri semestri se manifesta il rifiuto della risocializzazione. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Sentenza Corte costituzionale n. 276 del 1990
Richiamata dal ricorrente a sostegno della necessità di una valutazione "atomistica" per semestri; la Corte di cassazione osserva però che il richiamo non è stato confrontato con la motivazione del Tribunale e che il principio non esclude effetti negativi di trasgressioni gravi su semestri diversi da quello inficiato.
Cass. Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 (Tabet)
Conferma il principio che la valutazione frazionata per semestri non esclude che una trasgressione si rifletta negativamente su semestri antecedenti o successivi quando la violazione manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione.
Cass. Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997 (Pirozzi)
Sostiene che un comportamento tenuto dopo i semestri valutati (anche in stato di libertà) può incidere negativamente sui periodi precedenti, come elemento rivelatore di mancata adesione alla rieducazione.
Cass. Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000 (Musumeci G.)
Conferma che successivi illeciti possono ricadere negativamente sulla valutazione della condotta carceraria e della risocializzazione.
Cass. Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011 (Ndoci)
Riflette la stessa linea giurisprudenziale in caso di reato di evasione commesso in successivo stato di arresti domiciliari; sottolinea l'effetto negativo di comportamenti successivi.
Cass. Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014 (De Costanzo)
Afferma che la valutazione frazionata per semestri non esclude che una trasgressione possa annullare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, specie se la violazione è tanto più grave quanto più distante è nel tempo il periodo positivo.
Massime di principio
- La valutazione per la concessione della liberazione anticipata si effettua per semestri, ma il principio è relativo: violazioni disciplinari gravi o reiterate possono influire negativamente anche su semestri diversi da quelli in cui sono state commesse.
- Una richiesta di valutazione "frazionata" di un semestre privo di infrazioni deve dimostrare che il comportamento positivo è stabile e non meramente occasionale rispetto al quadro complessivo della detenzione; altrimenti il tribunale può ritenere vanificata l'opera rieducativa.
- Comportamenti illeciti successivi alla fase detentiva o in periodi contigui possono essere valutati come indice di mancata adesione alla rieducazione e incidere sulla concessione del beneficio anche per semestri anteriori.
- Nel ricorso è necessario confrontare puntualmente la giurisprudenza richiamata con il percorso motivazionale del provvedimento impugnato: la mera citazione di principi generali (es. Corte cost.) senza analisi comparativa è insufficiente.
- Per ottenere esito favorevole occorre fornire elementi concreti e specifici sulla regolarità della condotta e sull'efficacia dell'attività trattamentale nel semestre richiesto, mostrando che tali elementi non sono stati resi irrilevanti da condotte gravi in altri periodi.
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