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Ordinanza

Ordinanza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia -della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 649 dell’11.6.2025, pubblicata sul B.U.R. n. 74 del 11.6.2025, parte seconda, avente ad oggetto la “Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)”; -del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, incardinato nel Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, assunto al prot. n. 0214931 del 15.5.2025 (allegato A alla deliberazione G.R. n. 649 del 11.6.2025).

Giustizia amministrativa202501391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026, limitatamente alla fissazione al 31 gennaio 2026 della chiusura della caccia a canapiglia, germano reale, gallinella d’acqua e tordo sassello, nonché il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazioni ambientaliste)

Prevale il privato

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 649 dell’11 giugno 2025, recante il calendario venatorio regionale 2025/2026, e il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale. Nella fase cautelare hanno chiesto la sospensione delle disposizioni che consentivano la caccia fino al 31 gennaio 2026 per canapiglia, germano reale, gallinella d’acqua e tordo sassello. La censura esaminata riguarda la violazione della disciplina nazionale e unionale sulla tutela degli uccelli selvatici e il difetto di adeguata istruttoria e motivazione scientifica. In particolare, i Key Concepts per l’Italia aggiornati al 2025 indicavano, per le specie considerate, l’inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio, e addirittura nella prima decade di gennaio per il germano reale. Il parere ISPRA riteneva pertanto necessario chiudere la caccia non oltre il 19 gennaio 2026. La Regione aveva invece fissato la chiusura al 31 gennaio, richiamando il buono stato di conservazione delle specie, dati sulla nidificazione, l’assenza di rischi di confusione con specie protette, la possibilità di utilizzare una decade di sovrapposizione e pubblicazioni scientifiche in parte prive di indicazione temporale o risalenti. Le parti resistenti hanno inoltre eccepito l’improcedibilità del ricorso per inidoneità della notifica ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente Produttori Selvaggina.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che l’eccezione di improcedibilità dovesse essere approfondita nella fase di merito, ma che l’eventuale incompletezza del contraddittorio non impedisse l’esame della domanda cautelare, essendo questa stata notificata alla Regione e ad altre associazioni venatorie riconosciute come parti necessarie. Nel merito cautelare, il Collegio ha rilevato che la disciplina nazionale vieta la caccia durante il ritorno degli uccelli ai luoghi di nidificazione e che i Key Concepts costituiscono il riferimento tecnico-scientifico unionale per individuare i periodi migratori. I margini di flessibilità e la possibile esclusione di una decade di sovrapposizione non dispensano l’amministrazione dall’onere di dimostrare, mediante dati scientifici e tecnici adeguati, che nella specifica Regione la migrazione inizi più tardi rispetto ai dati nazionali. La motivazione regionale è stata ritenuta prima facie inadeguata, perché fondata su dati non temporalmente specificati, risalenti o non comparabili con i Key Concepts aggiornati al 2025, e non idonea a dimostrare che la migrazione prenuziale iniziasse soltanto dopo la terza decade di gennaio. Anche in applicazione del principio di precauzione, il TAR ha sospeso le disposizioni del calendario relative alla chiusura al 31 gennaio 2026 per le quattro specie, confermando la misura monocratica già adottata e imponendo alla Regione di rimotivare sulle date di chiusura mediante dati aggiornati e scientificamente attendibili. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1-bis, l. 157/1992

    L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli

    La disposizione impone di evitare l’esercizio venatorio durante il periodo di migrazione prenuziale e negli altri periodi biologicamente protetti.

  • art. 18, comma 4, l. 157/1992

    È richiamato per individuare le associazioni venatorie riconosciute come parti necessarie del giudizio.

  • art. 7, paragrafo 4, direttiva 79/409/CEE, c.d. Direttiva Uccelli

    Costituisce il parametro unionale per la fissazione dei periodi di apertura e chiusura della caccia, in modo da evitare la sovrapposizione con la migrazione di ritorno e la riproduzione.

  • art. 49 c.p.a.

    Ha costituito la base per l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente Produttori Selvaggina.

  • artt. 35 e 49 c.p.a.

    Sono stati richiamati per l’eccezione di improcedibilità relativa all’asserita inidoneità della notifica ai fini dell’integrazione del contraddittorio; la questione è stata riservata alla fase di merito.

  • artt. 41 e 55 c.p.a.

    Consentono l’esame della domanda cautelare anche in presenza di un contraddittorio non ancora integralmente perfezionato, quando la domanda sia stata notificata alle parti necessarie rilevanti per la fase cautelare.

Massime di principio

  • La fissazione regionale della chiusura della caccia in un periodo potenzialmente coincidente con la migrazione prenuziale deve essere sorretta da dati scientifici e tecnici aggiornati, attendibili e riferibili alla situazione territoriale interessata.
  • I Key Concepts aggiornati costituiscono il riferimento tecnico-scientifico nazionale per individuare i periodi di migrazione; l’amministrazione può discostarsene soltanto fornendo una prova scientifica idonea a dimostrare, nella specifica Regione, una diversa tempistica migratoria.
  • La possibilità di utilizzare una decade di sovrapposizione non opera automaticamente: essa richiede una motivazione concreta e dati scientifici comparabili, soprattutto quando il parere dell’autorità tecnico-scientifica competente esclude la compatibilità della data di chiusura prescelta.
  • Il principio di precauzione giustifica la sospensione cautelare di una disciplina venatoria quando la data di chiusura determina un possibile rischio di sovrapposizione con la migrazione prenuziale e l’amministrazione non abbia fornito una dimostrazione scientifica adeguata dell’assenza di tale rischio.
  • Nella fase cautelare, l’incompletezza del contraddittorio non impedisce necessariamente l’esame della domanda quando questa sia stata notificata all’amministrazione e alle parti necessarie individuate dalla disciplina applicabile; le questioni sulla piena integrazione del contraddittorio possono essere riservate al merito.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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