Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 649/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 19/09/2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 06/09/2023 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202514179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, adottato dal Ministero dell'Interno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno dell'istanza cautelare ha prospettato un pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento della cittadinanza e dalla conseguente impossibilità di esercitare i diritti civili e politici connessi allo status civitatis. Il provvedimento di diniego risulta fondato, secondo quanto considerato dal giudice, sui plurimi pregiudizi penali a carico del fratello convivente del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris. Quanto al periculum, ha ritenuto che il pregiudizio allegato non presentasse i caratteri della gravità e dell'irreparabilità: i diritti inviolabili e civili trovano tutela nella Costituzione e nella disciplina sull'immigrazione; i diritti politici, riferiti all'elettorato, non subiscono una lesione di frequenza e intensità tali da impedire l'esame della causa nel merito; il diniego non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa, la libertà economica in condizioni di parità con il cittadino né la permanenza in Italia sulla base di altro titolo di soggiorno, del quale il ricorrente è in possesso. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che dagli elementi acquisiti non emerge una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso, apparendo il diniego correttamente fondato sui plurimi precedenti penali del fratello convivente. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare e i presupposti per la concessione delle misure cautelari, tra cui il periculum in mora e il fumus boni iuris.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, ritenuta non compromessa dal diniego di cittadinanza.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato quale ulteriore disposizione costituzionale posta a tutela dei diritti inviolabili.

  • art. 2 d.lgs. 286/1998

    Richiamato per affermare la tutela dei diritti civili dello straniero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il mancato riconoscimento della cittadinanza italiana non integra, di regola, un pregiudizio cautelare grave e irreparabile quando i diritti civili fondamentali dello straniero restano tutelati dalla Costituzione e dalla disciplina sull'immigrazione, e quando il richiedente conserva la possibilità di lavorare, esercitare la libertà economica e permanere sul territorio nazionale in forza di un diverso valido titolo di soggiorno.
  • La lesione dei diritti politici connessi all'acquisizione della cittadinanza non presenta, in assenza di specifiche circostanze ulteriori, gravità e irreparabilità tali da impedire il differimento della tutela alla decisione di merito, anche in considerazione della frequenza dell'esercizio dell'elettorato.
  • In sede cautelare, la presenza di plurimi pregiudizi penali a carico di un familiare convivente può integrare, secondo la valutazione dell'amministrazione ritenuta prima facie plausibile dal giudice, un elemento idoneo a escludere il fumus boni iuris della domanda di annullamento del diniego di cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.