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Sentenza

Sentenza n. 933/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Sestri Levante-OMISSIS- avente ad oggetto “Movimento franoso versante a monte di -OMISSIS- - messa in sicurezza versante -OMISSIS- e interdizione transito veicolare”; - dell'ordinanza sindacale -OMISSIS-avente ad oggetto “Movimento franoso versante a monte di -OMISSIS- - messa in sicurezza versante -OMISSIS- e ripristino del transito a senso unico alternato” (doc. 2); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; - nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Sestri Levante e/o della Regione Liguria e/o di -OMISSIS- di farsi carico dei costi delle opere di messa in sicurezza del versante oggetto dell'Ordinanza già eseguite ed ancora da eseguirsi, con conseguente condanna alla restituzione di tutto quanto già speso e che sarà ancora speso dalla ricorrente in esecuzione dell'Ordinanza-OMISSIS-impugnata.

Giustizia amministrativa202300174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Due ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco di Sestri Levante che imponevano alla proprietaria la messa in sicurezza del versante interessato da un movimento franoso e disponevano successivamente il ripristino del transito stradale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le ordinanze sindacali deducendo: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell’art. 54 d.lgs. 267/2000 per insussistenza dei presupposti di contingibilità, urgenza e pericolo per la pubblica incolumità, anche perché la suscettività al dissesto sarebbe stata prevedibile; omessa comunicazione delle ordinanze al Prefetto; sviamento di potere e intento di favorire la controinteressata; violazione degli artt. 53 e 56 d.lgs. 152/2006, del Piano di bacino e del principio di proporzionalità, sostenendo che la messa in sicurezza avrebbe dovuto essere programmata ed eseguita dalla pubblica amministrazione e non imposta alla proprietaria privata; violazione dell’art. 30, comma 4, d.lgs. 285/1992, ritenendo responsabile la proprietaria della strada o il Comune quale attuale proprietario della viabilità. La ricorrente aveva inoltre chiesto l’accertamento della competenza pubblica all’esecuzione degli interventi e la condanna alla restituzione delle spese sostenute, ma ha rinunciato alla domanda risarcitoria, riservandosi di proporla autonomamente ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto all’art. 7 l. 241/1990, ha ritenuto giustificata l’omissione dell’avviso di avvio poiché la caduta di materiale lapideo su una strada pubblica costituiva una situazione obiettivamente urgente e indifferibile, incompatibile con i tempi della partecipazione procedimentale. Ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell’art. 54 d.lgs. 267/2000: il movimento franoso e la caduta di materiale detritico sulla strada pubblica determinavano un pericolo grave e imminente per la pubblica incolumità e richiedevano interventi immediati, non sostituibili nell’immediatezza dagli ordinari strumenti di pianificazione e gestione del territorio. La mancata comunicazione al Prefetto non è stata ritenuta causa di illegittimità dell’ordinanza. È stato escluso lo sviamento, non essendo dimostrato alcun intento di favorire la controinteressata e risultando gli atti fondati su presupposti fattuali obiettivi e congrui. Il Collegio ha ritenuto legittimo imporre alla proprietaria privata interventi urgenti e proporzionati, consistenti nel disgaggio degli elementi lapidei pericolanti e nella posa di reti paramassi, distinguendoli da opere di consolidamento definitivo dell’intero versante, che avrebbero richiesto gli ordinari strumenti di programmazione. Ha escluso che gli artt. 53 e 56 d.lgs. 152/2006 o il Piano di bacino imponessero, in tale situazione emergenziale, l’intervento pubblico in luogo del proprietario. Quanto all’art. 30 d.lgs. 285/1992, ha chiarito che la disposizione invocata riguarda le opere di sostegno delle strade in trincea, mentre nel caso concreto il dissesto proveniva da terreni privati posti a notevole distanza dalla strada; trovava quindi applicazione l’art. 31, commi 1 e 3, d.lgs. 285/1992, che pone a carico del proprietario della ripa a monte l’obbligo di prevenire cedimenti, franamenti e caduta di materiali sulla strada. La domanda di accertamento è stata respinta se intesa quale domanda collegata all’azione di annullamento; sarebbe stata invece inammissibile, se autonoma, perché riferita a una posizione di interesse legittimo e non a un diritto soggettivo. La rinuncia alla domanda risarcitoria è stata presa d’atto. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    L’avviso di avvio del procedimento può essere omesso quando l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente è resa necessaria da fatti obiettivamente urgenti e indifferibili, incompatibili con i tempi della partecipazione procedimentale.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Il potere sindacale extra ordinem è legittimamente esercitabile in presenza di un pericolo concreto, grave e imminente per la pubblica incolumità e dell’impossibilità di fronteggiarlo tempestivamente con gli strumenti ordinari.

  • artt. 53 e 56 d.lgs. 152/2006

    Le esigenze di programmazione e pianificazione degli interventi di mitigazione del rischio geologico non precludono l’adozione di misure contingibili e urgenti quando occorra fronteggiare immediatamente un pericolo per la pubblica incolumità.

  • art. 30, comma 4, d.lgs. 285/1992

    “la stabilità o la conservazione delle strade”

    La disposizione riguarda le opere di sostegno delle strade in trincea confinanti con fondi privati e pone a carico del proprietario della strada le opere che svolgono funzione di sostegno della sede stradale.

  • art. 31, commi 1 e 3, d.lgs. 285/1992

    “ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi”

    Quando il dissesto proviene dalla ripa a monte situata in un fondo privato, il relativo proprietario deve mantenerla in condizioni tali da impedire cedimenti, franamenti o caduta di materiale sulla strada, sostenendo le spese necessarie.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    La ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria, riservandosi di proporla autonomamente entro il termine indicato dalla norma.

Massime di principio

  • In presenza di un movimento franoso con caduta di materiale su una strada pubblica e conseguente pericolo grave e imminente per la pubblica incolumità, il Sindaco può esercitare il potere di ordinanza contingibile e urgente quando gli strumenti ordinari non consentano una tutela tempestiva, anche senza attendere la definizione delle competenze amministrative o l’attivazione delle procedure di programmazione e pianificazione.
  • L’urgenza qualificata che giustifica un’ordinanza contingibile e urgente può rendere incompatibile la previa comunicazione di avvio del procedimento, quando il tempo necessario per la partecipazione comprometta l’immediata messa in sicurezza della collettività.
  • Un’ordinanza contingibile e urgente può imporre al proprietario privato l’esecuzione di interventi urgenti e proporzionati, direttamente funzionali a neutralizzare un pericolo concreto, come il disgaggio di elementi instabili e la posa di reti paramassi; non può invece essere utilizzata per imporre opere di consolidamento definitivo e generale dell’intero versante, estranee all’emergenza immediata.
  • L’ordinamento non pone in via generale a carico della pubblica amministrazione ogni intervento di messa in sicurezza di aree private soggette a dissesto: il proprietario della ripa a monte della strada deve adottare le misure necessarie a prevenire franamenti, scoscendimenti e caduta di materiali sulla sede stradale.
  • L’art. 30, comma 4, d.lgs. 285/1992 riguarda le opere di sostegno delle strade in trincea e non si applica quando il materiale franoso proviene da terreni privati posti a distanza dalla strada; in tale ipotesi rilevano gli obblighi del proprietario della ripa previsti dall’art. 31 d.lgs. 285/1992.
  • Una domanda autonoma di accertamento volta a stabilire quale soggetto pubblico debba sostenere gli interventi imposti mediante ordinanza è inammissibile se concerne una posizione di interesse legittimo e non l’accertamento di un diritto soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRifiutiOrdinanze contingibili e urgentiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneRiparto di giurisdizione

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