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Sentenza

Sentenza n. 2244/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo emesso dal Tribunale di Palermo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha agito per l'ottemperanza a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario, divenuto definitivamente esecutivo perché non opposto nei termini, con il quale l'amministrazione regionale era stata ingiunta di pagare la somma di euro 1.068.111,49, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il titolo traeva origine da una conciliazione giudiziale intervenuta in un precedente giudizio civile, nella quale era stato fissato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo per il pagamento dell'importo complessivo. L'amministrazione non aveva provveduto al pagamento, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione integrale del titolo, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo ed esecutivo e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato alla Regione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al pagamento integrale dell'obbligazione oggetto del titolo, qualificata come obbligazione oggettivamente novata dalla conciliazione giudiziale. L'importo dovuto è stato individuato nella sorte capitale di euro 1.068.111,49, oltre agli interessi moratori di legge dal 1° gennaio 2025 fino all'effettivo soddisfacimento e alle spese della procedura monitoria. In caso di ulteriore inerzia, il Prefetto della Provincia di Palermo, quale commissario ad acta, dovrà provvedere su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni, con facoltà di delega. Il TAR ha inoltre posto le spese di lite a carico dell'amministrazione, liquidandole in euro 3.270,00 oltre accessori, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma 3 c.p.a. per il quale il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La disposizione consente di definire con sentenza in forma semplificata il giudizio di ottemperanza e fonda il potere del giudice di ordinare l'esecuzione del titolo e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce uno dei presupposti per procedere giudizialmente all'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 52 d.lgs. n. 174/2016

    È stato richiamato quale base della trasmissione telematica della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, in ragione dell'aggravio della posizione debitoria dell'ente derivante dal mancato tempestivo adempimento.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con i richiami specifici agli artt. 55, 56 e 71.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è eseguibile nei confronti della pubblica amministrazione un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo, purché sia provata la definitività del titolo e sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla sua notificazione.
  • Quando il credito deriva da una conciliazione giudiziale recepita nel titolo esecutivo, l'ottemperanza deve assicurare l'esecuzione dell'obbligazione risultante dalla conciliazione, inclusa la sorte capitale, gli interessi decorrenti dalla scadenza convenuta e le spese riconosciute nel titolo.
  • In caso di mancata esecuzione spontanea dell'ordine di pagamento impartito nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro un termine ulteriore su istanza della parte interessata.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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