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Direttiva 2009/33

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/33/CE impone che, nell’acquisto di veicoli stradali, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e taluni operatori tengano conto dei costi energetici e ambientali lungo l’intero ciclo di vita del veicolo. L’obiettivo è creare domanda per veicoli puliti e a basso consumo energetico, stimolando il mercato e contribuendo alle politiche UE in materia di ambiente, clima ed energia. La direttiva lascia agli Stati membri margini di scelta sulle modalità di recepimento e consente alcune deroghe ed esenzioni, ma impone un risultato minimo armonizzato dal 4 dicembre 2010.

Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico negli acquisti pubblici e nei servizi pubblici di trasporto su strada, mediante criteri obbligatori di valutazione dell’impatto energetico e ambientale nel ciclo di vita.

Ambito di applicazione

Si applica ai contratti di acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada conclusi da amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori soggetti alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché dagli operatori che svolgono obblighi di servizio pubblico nell’ambito di un contratto di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, sopra una soglia fissata dagli Stati membri entro i limiti delle soglie UE. La direttiva copre le categorie di veicoli elencate nella tabella 3 dell’allegato (autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti, autobus). Gli Stati membri possono esentare i veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE non soggetti a omologazione-tipo o individuale sul loro territorio, nonché prevedere l’esclusione degli acquisti di scarsa importanza per evitare oneri amministrativi e, in generale, adottare criteri/soluzioni adatti alle condizioni locali nel quadro delle opzioni consentite.

Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

La direttiva 2009/33/CE introduce un quadro armonizzato per orientare gli acquisti di veicoli stradali verso soluzioni a minore impatto energetico e ambientale. La logica sottesa, richiamata nei considerando, è quella di creare una domanda pubblica sufficientemente ampia da favorire economie di scala, innovazione industriale e riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti.

Obiettivi e contesto normativo

La direttiva si colloca nel quadro delle politiche dell’Unione su ambiente, clima, energia e sviluppo sostenibile. Nei considerando si richiama l’esigenza di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, migliorare l’efficienza energetica e promuovere veicoli più puliti attraverso gli appalti pubblici, anche in coerenza con la direttiva 2004/17/CE, la direttiva 2004/18/CE e il regolamento (CE) n. 1370/2007.

L’articolo 1 precisa che il risultato perseguito è l’inclusione dell’impatto energetico e ambientale dell’intero ciclo di vita nella decisione di acquisto, con particolare attenzione a:

  • consumo energetico;
  • emissioni di CO2;
  • emissioni di NOx, NMHC e particolato.

Ambito di applicazione

L’articolo 3 delimita l’ambito ai contratti di acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada conclusi da:

  • amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori soggetti alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
  • operatori che assolvono obblighi di servizio pubblico nell’ambito di un contratto di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, oltre una soglia fissata dagli Stati membri entro i limiti UE.

L’articolo 4 rinvia alle definizioni di amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori contenute nelle direttive sugli appalti e identifica il veicolo rilevante come quello appartenente alle categorie dell’allegato. Il perimetro materiale comprende, in particolare, autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti, autobus e pullman, come emerge dalla tabella 3 dell’allegato.

Deroghe ed esclusioni

L’articolo 2 consente agli Stati membri di esentare i contratti relativi a veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE, cioè veicoli non soggetti a omologazione-tipo o omologazione individuale sul territorio nazionale.

Dai considerando risultano inoltre due margini di discrezionalità importanti:

  • la possibilità di escludere acquisti di scarsa importanza per evitare oneri amministrativi inutili;
  • la possibilità di esentare veicoli progettati e fabbricati per usi speciali.

Obblighi per gli Stati membri e soggetti interessati

L’obbligo centrale è fissato dall’articolo 5, paragrafo 1: dal 4 dicembre 2010 gli Stati membri devono assicurare che i soggetti rientranti nell’articolo 3, al momento dell’acquisto, tengano conto dell’impatto energetico e ambientale dell’esercizio nel corso dell’intero ciclo di vita e applichino almeno una delle opzioni previste dalla direttiva.

L’impatto minimo da considerare comprende:

  • consumo energetico;
  • emissioni di CO2;
  • emissioni di NOx, NMHC e particolato.

Gli Stati membri conservano un margine di scelta quanto alle modalità di attuazione, purché il risultato sia conseguito.

Opzioni applicative: specifiche tecniche o criteri di aggiudicazione

L’articolo 5, paragrafo 3, offre due strade alternative:

  1. fissare specifiche tecniche di prestazioni energetiche e ambientali nella documentazione d’acquisto;
  2. integrare l’impatto energetico e ambientale nella decisione di acquisto.

Nel secondo caso, ciò può avvenire:

  • inserendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione, se la procedura è aperta;
  • trasformandoli in valore monetario secondo la metodologia dell’articolo 6.

Ne deriva che la direttiva non impone un unico modello di gara, ma impone che il fattore ambientale ed energetico sia effettivamente considerato, secondo almeno una delle modalità indicate.

Metodologia di calcolo dei costi di esercizio nel ciclo di vita

L’articolo 6 disciplina la trasformazione economica degli impatti ambientali ai fini della decisione di acquisto. I costi di esercizio nel ciclo di vita relativi a:

  • consumo energetico;
  • emissioni di CO2;
  • emissioni di NOx, NMHC e particolato, sono monetizzati secondo i criteri dell’allegato.

In sintesi:

  • il consumo energetico per km è espresso in unità di energia anche per i veicoli elettrici;
  • il valore monetario per unità di energia corrisponde al costo, ante imposte, di benzina o diesel usati come carburante per trasporto, prendendo il valore più basso;
  • i costi complessivi sono ottenuti moltiplicando il chilometraggio dell’intera vita utile, il consumo o le emissioni per km e il relativo costo unitario;
  • per le emissioni inquinanti, i costi di NOx, NMHC e particolato sono sommati.

La direttiva consente ai soggetti appaltanti di applicare valori più elevati, ma entro un tetto: non oltre i pertinenti valori dell’allegato moltiplicati per 2.

Le fonti di dato sono graduate:

  • prima scelta: procedure di prova standardizzate UE, ove esistenti;
  • in mancanza: procedure ampiamente riconosciute o prove effettuate per l’amministrazione;
  • in ultima istanza: informazioni del costruttore.

Dati dell’allegato: contenuti energetici, costi e percorrenze

L’allegato fornisce i dati numerici per il calcolo dei costi di esercizio nel ciclo di vita.

Contenuto energetico dei carburanti, tra gli altri:

  • diesel: 36 MJ/litro;
  • benzina: 32 MJ/litro;
  • gas naturale/biogas: 33-38 MJ/Nm3;
  • GPL: 24 MJ/litro;
  • etanolo: 21 MJ/litro;
  • biodiesel: 33 MJ/litro;
  • emulsioni: 32 MJ/litro;
  • idrogeno: 11 MJ/Nm3.

Costi per le emissioni nel trasporto su strada, prezzi 2007:

  • CO2: 0,03-0,04 EUR/kg;
  • NOx: 0,0044 EUR/g;
  • NMHC: 0,001 EUR/g;
  • particolato: 0,087 EUR/g.

Chilometraggio nell’intero arco di vita:

  • autovetture (M1): 200.000 km;
  • veicoli commerciali leggeri (N1): 250.000 km;
  • veicoli commerciali pesanti (N2, N3): 1.000.000 km;
  • autobus (M2, M3): 800.000 km.

Ruolo della Commissione e aggiornamenti

L’articolo 7 attribuisce alla Commissione il compito di adeguare all’inflazione e al progresso tecnico i dati dell’allegato relativi al calcolo dei costi di esercizio nel ciclo di vita. Tali misure, incidendo su elementi non essenziali, sono adottate con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

L’articolo 9 disciplina la comitologia e rinvia alla decisione 1999/468/CE.

Scambio di migliori prassi e monitoraggio

L’articolo 8 impone alla Commissione di facilitare e strutturare lo scambio di conoscenze e migliori prassi tra Stati membri.

L’articolo 10 prevede un sistema di relazione biennale, a decorrere dal 4 dicembre 2010, sull’applicazione della direttiva e sulle azioni nazionali di promozione. La Commissione deve valutare gli effetti delle opzioni dell’articolo 5, paragrafo 3, e la necessità di ulteriori misure; entro la prima relazione deve anche riesaminare le opzioni applicative, valutare la metodologia dell’articolo 6 e proporre eventuali adeguamenti.

Recepimento, entrata in vigore e obblighi formali

L’articolo 11 stabilisce che gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 4 dicembre 2010 e informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

L’articolo 12 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 13 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Profili pratici per professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante in particolare per:

  • la progettazione e verifica delle procedure di acquisto di veicoli da parte di enti pubblici e soggetti tenuti a servizi pubblici di trasporto;
  • la costruzione dei criteri di gara o delle specifiche tecniche, con possibilità di internalizzare i costi di ciclo di vita;
  • la scelta dei parametri economici e tecnici da inserire nella documentazione di gara;
  • la verifica della corretta trasposizione nazionale entro il 4 dicembre 2010 e delle eventuali deroghe/esenzioni previste dal legislatore interno.

La direttiva lascia agli Stati membri un apprezzabile margine nella scelta della tecnica di recepimento e nella gestione di esenzioni e soglie, ma impone un obbligo di risultato chiaro: fare in modo che gli acquisti di veicoli considerino effettivamente il costo energetico e ambientale dell’intero ciclo di vita.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce che, al momento dell’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, i soggetti obbligati devono tener conto dell’impatto energetico e ambientale durante l’intero ciclo di vita, compresi consumo energetico, emissioni di CO2 e di alcune sostanze inquinanti, al fine di promuovere il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e rafforzare il contributo del trasporto alle politiche UE su ambiente, clima ed energia.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’articolo 3 include gli acquisti di veicoli effettuati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori soggetti alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché dagli operatori che assolvono obblighi di servizio pubblico in base a un contratto di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, purché l’acquisto superi una soglia definita dagli Stati membri entro i limiti delle soglie UE.

Deroghe ed esenzioni

L’articolo 2 consente agli Stati membri di esentare dall’applicazione della direttiva i contratti di acquisto di veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE, che non sono soggetti a omologazione-tipo o a omologazione individuale sul territorio nazionale. Dai considerando emerge anche la possibilità di escludere acquisti di modesta entità per evitare oneri amministrativi e di prevedere esenzioni per veicoli progettati e fabbricati per usi speciali.

Definizioni rilevanti

L’articolo 4 definisce le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori rinviando alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; definisce inoltre il "veicolo adibito al trasporto su strada" come un veicolo appartenente a una delle categorie indicate nella tabella 3 dell’allegato.

Obblighi di risultato dal 4 dicembre 2010

L’articolo 5, paragrafo 1, impone agli Stati membri di assicurare che, dal 4 dicembre 2010, i soggetti di cui all’articolo 3 tengano conto dell’impatto energetico e ambientale imputabile all’esercizio sull’intero ciclo di vita e applichino almeno una delle opzioni previste. I parametri minimi da considerare sono consumo energetico, emissioni di CO2 ed emissioni di NOx, NMHC e particolato; possono essere considerati anche altri impatti ambientali.

Opzioni di conformità

L’articolo 5, paragrafo 3, consente due modalità alternative: (i) fissare specifiche tecniche di prestazioni energetiche e ambientali nella documentazione d’acquisto; oppure (ii) integrare tali impatti nella decisione di acquisto, inserendoli tra i criteri di aggiudicazione oppure trasformandoli in valore monetario secondo la metodologia dell’articolo 6.

Metodologia di calcolo dei costi di esercizio nel ciclo di vita

L’articolo 6 disciplina il calcolo monetizzato dei costi di esercizio legati a consumo energetico, emissioni di CO2 e sostanze inquinanti (NOx, NMHC, particolato). Il calcolo si basa sul chilometraggio dell’intero arco di vita, sui consumi/emissioni per km e sui valori monetari indicati nell’allegato; per i costi energetici si usa un unico valore monetario per unità di energia pari al costo, ante imposte, di benzina o diesel, scegliendo il valore più basso. Per i costi delle emissioni inquinanti, i soggetti possono applicare costi più elevati purché non superino i valori dell’allegato moltiplicati per 2.

Dati tecnici e fonti di prova

Sempre l’articolo 6 prevede che consumi ed emissioni per km siano basati su procedure di prova standardizzate UE, ove esistenti; in mancanza, si usino procedure ampiamente riconosciute, risultati di prove dell’amministrazione o, in ultima istanza, dati del costruttore. Il chilometraggio di vita utile è desunto dalla tabella 3 dell’allegato.

Aggiornamento dei parametri

L’articolo 7 attribuisce alla Commissione il potere di adeguare all’inflazione e al progresso tecnico i dati dell’allegato per il calcolo dei costi di esercizio nel ciclo di vita. Si tratta di misure di esecuzione che modificano elementi non essenziali e sono adottate con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

Scambio di migliori prassi

L’articolo 8 impone alla Commissione di agevolare e strutturare lo scambio di conoscenze e migliori prassi tra Stati membri per promuovere l’acquisto di veicoli puliti e a basso consumo energetico da parte dei soggetti di cui all’articolo 3.

Comitologia

L’articolo 9 prevede l’assistenza di un comitato alla Commissione; nei casi richiamati si applica la decisione 1999/468/CE, articolo 5 bis, paragrafi 1-4, e articolo 7, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione.

Relazioni e riesame

L’articolo 10 impone alla Commissione, a decorrere dal 4 dicembre 2010, di presentare ogni due anni una relazione sull’applicazione della direttiva e sulle azioni degli Stati membri. La relazione valuta gli effetti delle opzioni dell’articolo 5, paragrafo 3, la necessità di ulteriori azioni e può includere proposte; entro la data della prima relazione, la Commissione deve esaminare le opzioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, valutare la metodologia dell’articolo 6 e proporre eventuali adeguamenti.

Recepimento

L’articolo 11 impone agli Stati membri di adottare entro il 4 dicembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 12 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 13 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

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