Sentenza n. 968/2026 - Genova, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento della Deliberazione di Giunta del Comune di Santa Margherita Ligure 21/12/2022 n. 291, trasmessa a mezzo PEC il 27/12/2022, avente ad oggetto "At-to di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime del Comune di Santa Margherita Ligure"; nonché per l'annullamento di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto tra i quali, segnatamente ed ove occorra, l'atto del Comune di Santa Margherita Ligure 27/12/2022, recante “trasmissione della deliberazione GC del 21/12/2022”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lega Navale Italiana – Sezione Santa Margherita Ligure il 20/11/2023: per l'annullamento A) di atti conseguenti e connessi con il ricorso R.G.R. n. 154/2023, vale a dire: la Deliberazione di Giunta del Comune di Santa Margherita Ligure 12/9/2023 n. 182, riferita ai "criteri per l'assentimento di concessioni demaniali marittime e per l'esercizio di attività nel settore nautico e per ormeggio natanti"; nonché per l'annullamento di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto, all'occorrenza in parte qua; tra i quali, segnatamente: - la nota di "chiarimenti", non datata, successivamente pubblicata sul sito internet del Comune di Santa Margherita Ligure in merito all'interpretazione della DGC 12/09/2023 n. 182; - ove occorra, se del caso in parte qua, la D.G.C. 12/9/2023 n. 183 (riferita ai "criteri per l'assentimento di concessioni demaniali marittime per l'esercizio di attività di pesca") e la DGC 12/9/2023 n. 184 (riferita ai "criteri per l'assentimento di concessioni demaniali marittime per l'esercizio di attività di rifornimento carburante in ambito portuale"); e per l'annullamento B) degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, vale a dire: la Deliberazione di Giunta del Comune di Santa Margherita Ligure 21/12/2022 n. 291, trasmessa a mezzo PEC il 27/12/2022, avente ad oggetto "Atto di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime del Comune di Santa Margherita Ligure"; nonché per l'annullamento di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto tra i quali, segnatamente ed ove occorra, l'atto del Comune di San-ta Margherita Ligure 27/12/2022, recante “trasmissione della deliberazione GC del 21/12/2022”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lega Navale Italiana – Sezione Santa Margherita Ligure il 6/3/2024: per l'annullamento in parte qua, in relazione a quanto infra dedotto, di atti conseguenti e connessi con il ricorso R.G.R. n. 154/2023, vale a dire: - l'atto del Comune di Santa Margherita Ligure avente ad oggetto "Trasmissione deliberazione G.C. n. 255 dell'1/12/2023 e proroga tecnica concessioni in essere al 31/12/2024", ricevuto da Lega Navale Italiana a mezzo PEC il 18.12.23; -la Deliberazione di Giunta Comunale 01/12/2023 n. 255, trasmessa a LNI in allegato all'atto ricevuto a mezzo PEC il 18.12.23, avente ad oggetto "riordino delle concessioni demaniali marittime nel Comune di Santa Margherita Ligure - atto di indirizzo a seguito del parere motivato della Commissione UE del 16/11/2023 – proroga tecnica al 31/12/2024 delle concessioni in essere, anche ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022, e per l'espletamento delle procedure attivate ed attivande"; nonché per l'annullamento di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto, all'occorrenza in parte qua; tra i quali, in particolare, ogni atto che abbia in qualche modo "definito" / individuato i "criteri specifici da applicarsi nel rilascio delle concessioni demaniali marittime… per l'esercizio di attività sportive da parte di associazioni sportive dilettantistiche ed attività ad esse assimilabili", che la DGC n. n. 255/2023 afferma doversi ancora "sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale". Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE SANTA MARGHERITA LIGURE il 3\3\2025 : per l'annullamento in parte qua, in relazione a quanto infra dedotto, di atti conseguenti e connessi con il ricorso R.G.R. n. 154/2023, vale a dire: - se del caso in parte qua, l'atto del Comune di Santa Margherita Ligure 22/1/2025 prot. n. 2704/2025, pervenuto a LNI a mezzo PEC, avente ad oggetto "Procedimenti ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure. Indicazioni in merito alla presentazione di istanza di concessione ai sensi dell’art. 36 cod. nav., in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 19 dicembre 2024"; - se del caso in parte qua, la Deliberazione di Giunta comunale di Santa Margherita Ligure 19/12/2024, trasmessa a LNI in allegato all'atto comunale 22/1/2025 prot. n. 2704/2025, avente ad oggetto "concessioni demaniali marittime per l’esercizio di attività sportive/dilettantistiche ed altre attività ad esse assimilabili nell’ambito del comune di Santa Margherita Ligure. criteri per l’assentimento delle nuove concessioni e proroga tecnica al 31/12/2025 delle concessioni in essere"; - ove occorra e in parte qua, l'atto del Comune di Santa Margherita Ligure 24/12/2024, avente ad oggetto "Comunicazione in ordine a Concessioni Demaniali Marittime V_005_0; V_017_0; V_050_0;V_114_0;G_001_0; G_011_0; G_017_0; G_112_0. Proroga Tecnica al 31/12/2025", ricevuto da Lega Navale Italiana a mezzo PEC; - ove occorra e in parte qua, la determinazione dirigenziale del Comune di Santa Margherita Ligure 24/12/2024 n. 1509, ricevuta in allegato alla PEC 24/12/2024, recante "CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME V_005_0; V_017_0; V_050_0; V_114_0; G_001_0 ; G_011_0; G_017_0; G_112_0. PROROGA TECNICA AL 31/12/2025"; nonché per l'annullamento di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto, all'occorrenza in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di indirizzo, definizione dei criteri e proroga tecnica relativi al riordino e all’assentimento di concessioni demaniali marittime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, una serie di deliberazioni, comunicazioni e determinazioni del Comune concernenti il riordino delle concessioni demaniali marittime, la definizione dei criteri per il rilascio di nuove concessioni nei settori nautico, dell’ormeggio, della pesca, del rifornimento carburante e delle attività sportive dilettantistiche, nonché le proroghe tecniche delle concessioni in essere sino al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto due volte il rinvio dell’udienza, rappresentando la prossima conclusione del procedimento di assegnazione della concessione, al quale risultava unica partecipante. In subordine, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha respinto le istanze di rinvio, ritenendo non ricorrenti le ipotesi eccezionali richieste dall’art. 71, comma 1-bis, c.p.a. Ha invece accolto la richiesta subordinata della ricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della prossima conclusione del procedimento di assegnazione della concessione che vedeva la ricorrente unica partecipante. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 71, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell’udienza può essere disposto solo in presenza delle ipotesi eccezionali previste dalla norma; la mera pendenza o prossima conclusione di un procedimento amministrativo connesso alla controversia non è stata ritenuta sufficiente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La prossima conclusione di un procedimento amministrativo connesso alla controversia non integra, di per sé, un’ipotesi eccezionale idonea a giustificare il rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 71, comma 1-bis, c.p.a.
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, sopravviene una situazione che elimina l’interesse concreto e attuale alla decisione — quale la prossima definizione del procedimento amministrativo sostitutivo o satisfattivo della posizione controversa — il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata sulla base dell’istanza subordinata formulata dalla stessa parte ricorrente, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
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