Direttiva 2001/110
Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/110/CE rifonde la precedente disciplina sul miele, fissando definizioni comuni, requisiti di composizione e regole armonizzate di etichettatura per garantire la libera circolazione nel mercato interno e una corretta informazione del consumatore. Vengono disciplinate le denominazioni riservate, l’indicazione del paese d’origine, i casi di miele filtrato e di miele per uso industriale, nonché la documentazione per le vendite alla rinfusa. La direttiva prevede inoltre la possibilità per la Commissione di adottare metodi di analisi e stabilisce il termine di recepimento al 1º agosto 2003, con divieto di commercializzazione dei prodotti non conformi dal 1º agosto 2004, salve le scorte etichettate prima di tale data.
Disciplina armonizzata del miele sul mercato UE: definizioni, caratteristiche di composizione, denominazioni di vendita ed etichettatura, con regole per il miele filtrato e per uso industriale.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti definiti nell’allegato I della direttiva, ossia alle diverse tipologie di miele commercializzate nell’Unione, e richiede che tali prodotti soddisfino le caratteristiche di composizione dell’allegato II. Le regole incidono su produzione, presentazione, etichettatura, vendita alla rinfusa e documentazione commerciale; rilevano in particolare per miele filtrato, miele di favo, miele con pezzi di favo, miele per uso industriale e miscele di mieli di diversa origine. Restano esclusi dall’ambito della direttiva i prodotti diversi da quelli definiti nell’allegato I; gli Stati membri non possono introdurre disposizioni nazionali ulteriori non previste dalla direttiva per tali prodotti.
Direttiva 2001/110/CE concernente il miele
La direttiva rifonde e sostituisce la disciplina precedente sul miele, con l’obiettivo di semplificare la normativa settoriale, armonizzare definizioni e regole di composizione ed etichettatura, e garantire la libera circolazione del prodotto nel mercato interno. I considerando evidenziano anche l’esigenza di evitare pratiche ingannevoli per il consumatore, soprattutto con riferimento all’origine e alla qualità del miele, e di coordinare la disciplina speciale con la normativa generale in materia di alimenti.
Finalità e impostazione della direttiva
La direttiva si colloca nel quadro delle direttive verticali sui prodotti alimentari e si limita ai requisiti essenziali necessari per la circolazione del miele. In linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, impone agli Stati membri un risultato di armonizzazione minima/necessaria, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento, ma vietando l’introduzione di disposizioni nazionali ulteriori non previste dal testo europeo per i prodotti disciplinati.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 stabilisce che la disciplina si applica ai prodotti definiti nell’allegato I, i quali devono rispettare le caratteristiche di composizione dell’allegato II. La direttiva copre quindi il miele in quanto tale e le principali varianti commerciali riconosciute: miele di fiori o di nettare, miele di melata, miele di favo, miele con pezzi di favo, miele scolato, centrifugato, torchiato, filtrato e miele per uso industriale.
Definizioni dei prodotti
L’allegato I definisce il miele come la sostanza dolce naturale prodotta dalle api (Apis mellifera) a partire dal nettare, dalle secrezioni vegetali o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori presenti sulle piante, trasformata, disidratata, immagazzinata e maturata nei favi. Sono inoltre definite le principali varietà secondo l’origine e il metodo di produzione/estrazione.
In particolare:
- il miele di fiori o di nettare deriva dal nettare di piante;
- il miele di melata deriva principalmente dalle secrezioni di insetti succhiatori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;
- il miele di favo, quello con pezzi di favo, lo scolato, il centrifugato, il torchiato e il filtrato sono individuati sulla base del metodo di estrazione o della presenza del favo;
- il miele per uso industriale è destinato all’uso industriale o come ingrediente di altri prodotti alimentari da sottoporre a lavorazione e può presentare gusto od odore anomali, fermentazione o effervescenza, oppure essere stato surriscaldato.
Requisiti di composizione e qualità
L’allegato II stabilisce che il miele è composto essenzialmente da zuccheri, in particolare fruttosio e glucosio, oltre ad altre sostanze naturali come acidi organici, enzimi e particelle solide derivanti dalla raccolta. Il colore, la consistenza, il sapore e l’aroma possono variare, ma devono restare coerenti con l’origine botanica.
La direttiva vieta, in linea generale, l’aggiunta di ingredienti alimentari, additivi o altre sostanze diverse dal miele stesso. È inoltre vietato estrarre polline o componenti specifiche, salvo il caso in cui ciò sia inevitabile per rimuovere sostanze estranee organiche o inorganiche. Restano poi fissati limiti di composizione per zuccheri, acqua, sostanze insolubili, conduttività elettrica, acidità libera, indice diastasico e HMF, con valori quantitativi riportati nelle tabelle dell’allegato II.
Denominazioni di vendita e indicazioni obbligatorie
L’articolo 2 riserva la denominazione "miele" al prodotto definito nell’allegato I, punto 1. Le denominazioni corrispondenti alle varianti di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato I sono anch’esse riservate ai rispettivi prodotti, e possono essere sostituite dalla sola denominazione "miele" con alcune eccezioni, tra cui il miele filtrato, il miele di favo, il miele con pezzi di favo e il miele per uso industriale.
Per il miele per uso industriale è obbligatoria l’indicazione "unicamente ad uso culinario" in prossimità della denominazione. Le denominazioni possono essere completate da riferimenti:
- all’origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;
- all’origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall’origine indicata;
- a criteri di qualità specifici.
Origine geografica e trasparenza informativa
La direttiva rafforza l’obbligo di informazione sull’origine del miele: deve essere indicato in ეტichetta il paese o i paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto. Se il miele proviene da più Stati membri o da paesi terzi, l’indicazione può essere sostituita da formule standardizzate, tra cui:
- "miscela di mieli originari della CE";
- "miscela di mieli non originari della CE";
- "miscela di mieli originari e non originari della CE".
Tali dettagli sono considerati indicazioni ai sensi della direttiva 2000/13/CE, con conseguente applicazione delle relative regole generali sull’etichettatura.
Miele filtrato e miele per uso industriale
Per il miele filtrato e per il miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto. La norma mira a evitare ambiguità commerciali soprattutto nelle transazioni all’ingrosso e a garantire la tracciabilità delle diverse categorie di prodotto.
Regole sui controlli e sui metodi di analisi
L’articolo 4 attribuisce alla Commissione il potere di adottare metodi per verificare la conformità del miele alla direttiva. Tali metodi sono approvati tramite la procedura di comitato prevista dall’articolo 7, paragrafo 2. In attesa dell’adozione dei metodi europei, gli Stati membri devono utilizzare, ove possibile, metodi internazionalmente convalidati e riconosciuti, in particolare quelli del Codex Alimentarius.
Limiti alla legislazione nazionale e adeguamenti futuri
L’articolo 5 vieta agli Stati membri di introdurre per i prodotti dell’allegato I disposizioni nazionali non previste dalla direttiva. L’articolo 6 prevede inoltre che gli adeguamenti alla legislazione alimentare generale dell’Unione e gli aggiornamenti tecnici siano adottati con la stessa procedura di comitato, assicurando un’evoluzione armonizzata della disciplina.
Comitologia
La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari. Quando la direttiva rinvia all’articolo 7, paragrafo 2, trovano applicazione gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE; il periodo previsto dall’articolo 5, paragrafo 6, è fissato a tre mesi. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Recepimento, abrogazione e regime transitorio
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro il 1º agosto 2003 e informarne la Commissione. Dal 1º agosto 2003 deve essere autorizzata la commercializzazione dei prodotti conformi alla nuova disciplina; dal 1º agosto 2004 deve essere vietata l’immissione in commercio dei prodotti non conformi.
È però previsto un periodo transitorio per i prodotti non conformi etichettati prima del 1º agosto 2004 in conformità alla direttiva 74/409/CEE: tali prodotti possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento scorte. La direttiva 74/409/CEE è abrogata dal 1º agosto 2003 e i relativi riferimenti devono intendersi fatti alla nuova direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e requisiti armonizzati
La direttiva si applica ai prodotti definiti nell’allegato I e richiede il rispetto delle caratteristiche di composizione dell’allegato II (articolo 1).
Denominazioni di vendita e disciplina dell’etichettatura
Il termine "miele" è riservato al prodotto definito nell’allegato I, punto 1; le denominazioni delle varietà di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato I sono riservate ai prodotti ivi definiti (articolo 2, punti 1 e 2). Per il miele per uso industriale è obbligatoria la menzione "unicamente ad uso culinario" vicino alla denominazione; le denominazioni possono essere integrate da riferimenti all’origine floreale/vegetale, regionale/territoriale/topografica o a criteri di qualità specifici, con condizioni precise (articolo 2, punto 2, lettere a) e b)).
Ingredienti di prodotti composti e indicazione dell’origine
Se il miele per uso industriale è ingrediente di un prodotto alimentare composto, nella denominazione di vendita del composto può essere usato il termine "miele", ma l’elenco ingredienti deve riportare la denominazione completa dell’allegato I, punto 3 (articolo 2, punto 3). Sull’etichetta va indicato il paese o i paesi d’origine del miele; per miscele di mieli originari/non originari della CE sono ammesse diciture standardizzate (articolo 2, punto 4).
Miele filtrato e miele per uso industriale: vendita alla rinfusa
Per il miele filtrato e per il miele per uso industriale, contenitori per merce alla rinfusa, imballaggi e documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto (articolo 3).
Metodi di analisi e controlli
La Commissione può adottare metodi per verificare la conformità del miele alla direttiva; tali metodi sono adottati secondo la procedura di comitato dell’articolo 7, paragrafo 2. Fino all’adozione, gli Stati membri devono utilizzare, ove possibile, metodi internazionalmente convalidati e riconosciuti, come quelli del Codex Alimentarius (articolo 4).
Divieto di norme nazionali ulteriori
Per i prodotti definiti nell’allegato I, gli Stati membri non possono adottare disposizioni nazionali non previste dalla direttiva (articolo 5).
Adeguamenti tecnici e al diritto alimentare generale
Le misure di attuazione relative all’adeguamento della direttiva alla legislazione comunitaria generale in materia di prodotti alimentari e agli adeguamenti al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2 (articolo 6).
Comitato e procedura di comitologia
La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari; nei casi previsti si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il parere di cui all’articolo 5, paragrafo 6 (articolo 7).
Abrogazione della direttiva 74/409/CEE
La direttiva 74/409/CEE è abrogata dal 1º agosto 2003; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva (articolo 8).
Termine di recepimento e regime transitorio
Gli Stati membri devono adottare entro il 1º agosto 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono consentire la commercializzazione dei prodotti conformi dal 1º agosto 2003 e vietare l’immissione in commercio dei prodotti non conformi dal 1º agosto 2004; resta però consentita fino a esaurimento scorte la vendita dei prodotti non conformi etichettati prima del 1º agosto 2004 in conformità della direttiva 74/409/CEE (articolo 9).
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri (articoli 10 e 11).
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