Direttiva 2001/112
Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rifonde e sostituisce la precedente disciplina sui succhi di frutta e prodotti analoghi, fissando definizioni comuni, regole di composizione, denominazione di vendita ed etichettatura. L'obiettivo è garantire chiarezza per i consumatori, uniformità normativa tra gli Stati membri e libera circolazione dei prodotti nel mercato interno. La direttiva lascia agli Stati membri un margine limitato, ad esempio sulla possibile autorizzazione dell'aggiunta di vitamine e minerali, ma vieta l'introduzione di regole nazionali ulteriori non previste dal testo europeo.
Disciplina comune per la composizione, denominazione, etichettatura e fabbricazione dei succhi di frutta e dei prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti definiti nell'allegato I della direttiva, in particolare succhi di frutta, succhi di frutta da concentrato, succhi di frutta concentrati, succhi in polvere/disidratati e nettari di frutta, nonché alle materie prime, ai trattamenti e alle sostanze autorizzati per la loro produzione. Incide sugli Stati membri quanto alla disciplina nazionale di immissione in commercio, etichettatura e requisiti di composizione, con obbligo di recepimento entro il 12 luglio 2003; dal 12 luglio 2004 è vietata la commercializzazione dei prodotti non conformi, salvo smaltimento delle scorte etichettate prima di tale data secondo la direttiva 93/77/CEE. Restano salve la direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura, la direttiva 90/496/CEE sull'etichettatura nutrizionale, la direttiva 89/107/CEE sugli additivi e la direttiva 95/2/CE per alcuni additivi richiamati.
Direttiva 2001/112/CE sui succhi di frutta e prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana
La direttiva rifonde la disciplina precedente sui succhi di frutta e sui nettari, sostituendo la direttiva 93/77/CEE. La ratio, richiamata nei considerando, è duplice: da un lato assicurare regole comuni per composizione, denominazioni ed etichettatura; dall'altro favorire la libera circolazione nel mercato interno evitando divergenze normative tra Stati membri.
Finalità e impostazione generale
La direttiva si colloca nel filone delle direttive verticali sui prodotti alimentari, volte a fissare requisiti essenziali comuni. I considerando evidenziano che la disciplina mira anche ad allinearsi alla normativa generale dell'Unione su etichettatura, coloranti, edulcoranti e additivi autorizzati. È inoltre richiamato il principio di sussidiarietà: l'obiettivo di armonizzazione non sarebbe raggiungibile in modo adeguato dai soli Stati membri.
Ambito di applicazione
L'articolo 1 limita l'applicazione ai prodotti definiti nell'allegato I. Il perimetro comprende:
- succo di frutta;
- succo di frutta ottenuto da succo concentrato;
- succo di frutta concentrato;
- succo disidratato/in polvere;
- nettare di frutta.
La direttiva disciplina anche materie prime, ingredienti, trattamenti e sostanze ammessi nella fabbricazione, nonché le regole specifiche per i nettari di frutta. Rimangono salve, per profili specifici, la direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, la direttiva 90/496/CEE sull'etichettatura nutrizionale, la direttiva 89/107/CEE sugli additivi e la direttiva 95/2/CE per taluni additivi richiamati.
Definizioni dei prodotti e delle materie prime
L'allegato I definisce in modo puntuale i prodotti interessati.
Per il succo di frutta, il prodotto deve essere fermentescibile ma non fermentato, ottenuto da frutta sana e matura, fresca o conservata al freddo, e conservare colore, aroma e gusto caratteristici. Per gli agrumi, il succo proviene dall'endocarpo; per la limetta è ammesso, secondo buone prassi, l'uso del frutto intero con riduzione al minimo dei costituenti delle parti esterne.
Il succo di frutta ottenuto da un succo concentrato è quello ricostituito reinserendo l'acqua estratta in concentrazione e ripristinando aromi, polpa e cellule perduti. Il prodotto finito deve presentare caratteristiche organolettiche e analitiche almeno equivalenti a quelle di un succo medio della stessa specie.
Il succo concentrato è ottenuto mediante eliminazione fisica di una parte dell'acqua; se destinato al consumo diretto, tale eliminazione deve essere almeno del 50%.
Il succo disidratato/in polvere deriva dalla rimozione fisica della quasi totalità dell'acqua.
Il nettare di frutta è ottenuto con aggiunta di acqua e di zuccheri e/o miele ai prodotti di base, oppure alla purea di frutta o a loro miscugli, nel rispetto dell'allegato IV. In via generale l'aggiunta di zuccheri e/o miele non può superare il 20% in peso sul prodotto finito. Per i nettari senza zuccheri aggiunti o a debole apporto energetico, gli zuccheri possono essere sostituiti in tutto o in parte da edulcoranti conformemente alla direttiva 94/35/CE. In deroga, alcuni frutti elencati nell'allegato IV e le albicocche possono essere base per nettari senza aggiunta di zuccheri, miele e/o edulcoranti.
L'allegato II definisce inoltre frutto, purea di frutta, purea concentrata di frutta, zuccheri, miele e polpa o cellule. Si segnala che, ai fini della direttiva, il pomodoro non è considerato frutto.
Regole di composizione e ingredienti autorizzati
L'articolo 6 e l'allegato I, parte II, fissano un regime di tipicità dei prodotti: per la fabbricazione si possono impiegare esclusivamente i trattamenti e le sostanze espressamente autorizzati, nonché materie prime conformi.
Tra gli ingredienti autorizzati rientrano, tra l'altro:
- vitamine e minerali, se autorizzati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2 e nel rispetto della direttiva 90/496/CEE;
- aromi, polpa e cellule restituiti al succo dopo separazione nella lavorazione;
- per i succhi d'uva, la restituzione dei sali di acido tartarico;
- zuccheri, con limiti diversi a seconda della finalità: fino a 15 g/l per correggere il gusto acido e fino a 150 g/l per dolcificare, con limite complessivo di 150 g/l;
- succo di limone e/o succo concentrato di limone per correggere l'acidità, fino a 3 g/l espressi come anidride di acido citrico;
- biossido di carbonio.
È espressamente vietata la combinazione, sul medesimo succo di frutta, di zuccheri e di succo di limone, concentrato o no, o di sostanze acidificanti consentite dalla direttiva 95/2/CE.
Tra i trattamenti autorizzati figurano processi meccanici di estrazione, vari processi fisici, enzimi pectolitici, proteolitici e amilolitici, gelatina alimentare, tannino, bentonite, gel di silice, carboni e diversi coadiuvanti di filtrazione o assorbimento chimicamente inerti. Per il succo d'uva è ammessa la desolfitazione fisica, a condizione che il tenore totale di SO2 nel prodotto finito non superi 10 mg/l.
Etichettatura e denominazioni di vendita
L'articolo 3 è centrale per il professionista, perché disciplina in modo molto dettagliato le informazioni al consumatore.
Le denominazioni di vendita dell'allegato I sono riservate ai prodotti definiti e devono essere usate nel commercio. In alternativa, l'allegato III contiene denominazioni specifiche utilizzabili in alcune lingue e a condizioni determinate, come:
- "Vruchtendrank" per i nettari;
- "Süßmost" in casi specifici e solo congiuntamente a "Fruchtsaft" o "Fruchtnektar";
- "Succo e polpa" o "Sumo e polpa" per taluni nettari;
- "Æblemost" e "Äpplemust" per succhi di mela senza zuccheri aggiunti;
- "Mosto" come sinonimo di succo d'uva.
Per i prodotti monovarietali la specie di frutta sostituisce il termine "frutta". Nei prodotti con due o più specie, la denominazione deve indicare la frutta utilizzata in ordine decrescente di volume; per prodotti con tre o più specie è ammessa la formula "più specie di frutta" o equivalente.
Se al succo sono aggiunti zuccheri per conferire gusto zuccherato, l'etichetta deve riportare "zuccherato" o "con aggiunta di zuccheri" e indicare il tenore massimo degli zuccheri aggiunti, in grammi per litro e calcolato in sostanza secca.
La ricomposizione del prodotto mediante sostanze strettamente necessarie non obbliga a indicare gli ingredienti di tale operazione. Se invece sono aggiunte polpa e cellule, ciò deve essere indicato in etichetta.
Per i miscugli di succo e succo da concentrato, e per i nettari ottenuti interamente o parzialmente da concentrato, l'etichetta deve contenere la dicitura "a base di succo/succhi concentrato/i" oppure "parzialmente a base di succo/succhi concentrato/i", immediatamente accanto alla denominazione di vendita e ben visibile.
Per i nettari di frutta deve infine essere indicato il contenuto minimo di succo, purea o miscuglio di tali ingredienti, con la dicitura "frutta ... % minimo", nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
Indicazioni specifiche per il succo concentrato non destinato al consumatore finale
L'articolo 4 impone un obbligo informativo specifico per il succo di frutta concentrato non destinato al consumatore finale. L'etichettatura deve indicare la presenza e la quantità di zuccheri aggiunti, succo di limone o sostanze acidificanti consentite dalla direttiva 95/2/CE. La menzione può comparire sull'imballaggio, su un'etichetta apposta sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento.
Poteri degli Stati membri e limiti alla discrezionalità nazionale
La direttiva lascia agli Stati membri un margine limitato, soprattutto sull'eventuale autorizzazione dell'aggiunta di vitamine e minerali ai prodotti interessati. Tuttavia tale margine non consente di compromettere l'armonizzazione del mercato interno.
L'articolo 5 è netto nel vietare l'adozione di disposizioni nazionali non previste dalla direttiva per i prodotti dell'allegato I. Questo divieto è funzionale a prevenire nuovi ostacoli alla libera circolazione.
Attuazione, comitologia e aggiornamenti tecnici
L'articolo 7 prevede che gli adeguamenti della direttiva alla normativa generale sui prodotti alimentari e al progresso tecnico siano adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
L'articolo 8 istituisce il coinvolgimento del comitato permanente per i prodotti alimentari e richiama la decisione 1999/468/CE; il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato in tre mesi. La disciplina, quindi, attribuisce alla Commissione il potere di aggiornare la direttiva nei limiti indicati, con controllo comitologico.
Recepimento, decorrenze e regime transitorio
L'articolo 10 stabilisce il termine di recepimento: gli Stati membri devono adottare le misure nazionali necessarie entro il 12 luglio 2003 e informarne immediatamente la Commissione.
Le decorrenze operative sono due:
- dal 12 luglio 2003 devono essere autorizzati alla commercializzazione i prodotti conformi alla nuova direttiva;
- dal 12 luglio 2004 deve essere vietata la commercializzazione dei prodotti non conformi.
È previsto un regime transitorio per i prodotti non conformi ma etichettati prima del 12 luglio 2004 conformemente alla direttiva 93/77/CEE: tali prodotti possono restare in commercio fino a esaurimento delle scorte.
Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è rimessa agli Stati membri.
Abrogazione e entrata in vigore
La direttiva 93/77/CEE è abrogata con effetto dal 12 luglio 2003, e i riferimenti ad essa si intendono fatti alla presente direttiva. La nuova direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito e oggetto della disciplina
L'articolo 1 limita l'applicazione ai prodotti definiti nell'allegato I. La direttiva mira a fissare criteri comuni per composizione, produzione, denominazione ed etichettatura dei succhi di frutta e dei prodotti analoghi.
Vitamine e minerali
L'articolo 2 consente agli Stati membri, fatta salva la direttiva 90/496/CEE, di autorizzare l'aggiunta di vitamine e minerali ai prodotti definiti nell'allegato I, parte I. La scelta di autorizzare o vietare tali aggiunte resta quindi rimessa alla disciplina nazionale, entro il quadro della libera circolazione delle merci.
Denominazioni di vendita ed etichettatura
L'articolo 3 stabilisce che le denominazioni di vendita dell'allegato I sono riservate ai prodotti definiti e che, in alternativa, possono essere usate le denominazioni specifiche dell'allegato III alle condizioni ivi previste. Sono previsti obblighi di indicazione della specie di frutta quando il prodotto è monovarietale, dell'ordine decrescente delle specie utilizzate nei prodotti plurivarietali e, per i succhi con zuccheri aggiunti, della dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di zuccheri" con il tenore massimo di zuccheri aggiunti in g/l. Nei miscugli di succo e succo da concentrato, e nei nettari ottenuti interamente o parzialmente da concentrato, l'etichetta deve riportare "a base di succo/succhi concentrato/i" o "parzialmente a base di succo/succhi concentrato/i". Per i nettari va inoltre indicato il contenuto minimo di frutta con la formula "frutta ... % minimo". È previsto che la ricostituzione del succo non imponga l'elenco degli ingredienti di tale operazione; l'aggiunta di polpa e cellule deve invece essere indicata.
Indicazioni specifiche per il succo concentrato non destinato al consumatore finale
L'articolo 4 impone che l'etichettatura del succo di frutta concentrato non destinato al consumatore finale indichi la presenza e la quantità di zuccheri aggiunti, succo di limone o sostanze acidificanti consentite dalla direttiva 95/2/CE. L'indicazione deve figurare sull'imballaggio, su un'etichetta apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento.
Divieto di norme nazionali ulteriori
L'articolo 5 vieta agli Stati membri di adottare per i prodotti dell'allegato I disposizioni nazionali non previste dalla direttiva, al fine di evitare ostacoli alla libera circolazione.
Materie prime, trattamenti e sostanze autorizzati
L'articolo 6 dispone che, salvo quanto previsto dalla direttiva 89/107/CEE, per la fabbricazione dei prodotti dell'allegato I, parte I, si possono usare esclusivamente i trattamenti e le sostanze della parte II dell'allegato I e le materie prime conformi all'allegato II; i nettari devono inoltre rispettare l'allegato IV.
Attuazione e comitologia
L'articolo 7 prevede che gli adeguamenti della direttiva alla normativa comunitaria generale sui prodotti alimentari e al progresso tecnico siano adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2. L'articolo 8 attribuisce alla Commissione l'assistenza del comitato permanente per i prodotti alimentari e richiama gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il parere di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.
Abrogazione della direttiva 93/77/CEE
L'articolo 9 abroga la direttiva 93/77/CEE con decorrenza 12 luglio 2003 e precisa che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Termine di recepimento e regime transitorio
L'articolo 10 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 12 luglio 2003 e di informarne la Commissione. Dal 12 luglio 2003 deve essere autorizzata l'immissione in commercio dei prodotti conformi; dal 12 luglio 2004 deve essere vietata l'immissione in commercio dei prodotti non conformi. È però consentita fino a esaurimento scorte la vendita dei prodotti non conformi ma etichettati prima del 12 luglio 2004 in conformità alla direttiva 93/77/CEE. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 11 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 12 indica gli Stati membri come destinatari.
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