Direttiva 2001/111
Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva sostituisce la direttiva 73/437/CEE e aggiorna le regole comuni per alcuni tipi di zucchero destinati al consumo umano. Fissa definizioni di prodotto, requisiti di composizione e norme di denominazione ed etichettatura, rinviando in via generale alla direttiva 2000/13/CE per l'etichettatura alimentare, con alcune deroghe specifiche. Impone agli Stati membri di recepire le disposizioni entro il 12 luglio 2003 e di consentire la commercializzazione dei prodotti conformi da tale data, prevedendo un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte non conformi fino ad esaurimento.
Definizione e disciplina di determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana, con regole comuni di denominazione, composizione ed etichettatura e abrogazione della precedente direttiva 73/437/CEE.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti definiti nella parte A dell'allegato, ossia a specifici tipi di zucchero e sciroppi destinati all'alimentazione umana (tra cui zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero raffinato, zucchero liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di glucosio, sciroppo di glucosio disidratato, destrosio monoidrato, destrosio anidro e fruttosio). È esclusa espressamente l'applicazione ai prodotti definiti nella parte A dell'allegato qualora si tratti di zucchero impalpabile, zucchero candito e zucchero in pani. La direttiva vincola gli Stati membri e si applica nell'ambito del mercato interno, con recepimento nazionale entro il termine previsto all'articolo 7.
Direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana
La direttiva sostituisce la disciplina verticale precedente in materia di alcuni zuccheri e sciroppi, nell'ottica di semplificare le regole di mercato interno e allinearle alla normativa generale sui prodotti alimentari. L'intervento si concentra su definizioni di prodotto, denominazioni riservate, requisiti di etichettatura e parametri tecnici minimi, con l'obiettivo di garantire libera circolazione, chiarezza per il consumatore e uniformità applicativa tra gli Stati membri.
Finalità e contesto normativo
La direttiva muove dall'esigenza di superare le disparità nazionali che potevano alterare la concorrenza e ingannare il consumatore, già affrontate dalla direttiva 73/437/CEE. Il legislatore unionale richiama inoltre la necessità di coordinare la disciplina settoriale con la normativa orizzontale in materia di etichettatura, coloranti, additivi, solventi di estrazione e metodi di analisi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Ambito di applicazione
L'articolo 1 delimita l'ambito ai prodotti elencati nella parte A dell'allegato, ossia determinate tipologie di zucchero e sciroppi destinati all'alimentazione umana. Restano fuori dall'applicazione, anche se rientranti nelle categorie dell'allegato, lo zucchero impalpabile, lo zucchero candito e lo zucchero in pani.
Definizioni e requisiti tecnici dei prodotti
L'allegato contiene la parte più tecnica della direttiva e definisce le categorie di prodotto mediante criteri di composizione e processo produttivo. Tra i prodotti disciplinati figurano:
- zucchero di fabbrica, zucchero bianco e zucchero raffinato, tutti basati su saccarosio depurato e cristallizzato;
- zucchero liquido e zucchero liquido invertito, intesi come soluzioni acquose di saccarosio con specifiche caratteristiche;
- sciroppo di zucchero invertito, con tenore di zucchero invertito superiore al 50% in peso rispetto alla sostanza secca;
- sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato, ottenuti da amido/fecola e/o inulina;
- destrosio monoidrato, destrosio anidro e fruttosio.
La parte B dell'allegato disciplina i metodi di determinazione del tipo di colore, del contenuto di ceneri conduttimetriche e della colorazione della soluzione per zucchero bianco e zucchero raffinato, richiamando i metodi ICUMSA e specifici valori di riferimento. Sono inoltre previste note tecniche sull'uso dell'aggettivo "bianco" per taluni prodotti liquidi, invertiti e sciroppi di zucchero invertito.
Etichettatura e denominazioni di vendita
L'articolo 2 stabilisce che la direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti interessati, salvo le condizioni e deroghe specifiche previste. Le denominazioni dell'allegato sono riservate ai prodotti definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli; alcune denominazioni possono essere usate anche per altri prodotti solo entro i limiti dell'uso comune e purché non inducano in errore il consumatore.
Sono previste regole speciali:
- per i prodotti preimballati di peso inferiore a 20 g non è necessaria l'indicazione del peso netto;
- per zucchero liquido, zucchero liquido invertito e sciroppo di zucchero invertito occorre indicare i contenuti di sostanza secca e di zucchero invertito;
- per lo sciroppo di zucchero invertito che contenga cristalli nella soluzione deve figurare l'aggettivo "cristallizzato";
- per i prodotti ai punti 7 e 8 dell'allegato, quando il fruttosio supera il 5% della sostanza secca, la denominazione deve diventare, a seconda del componente prevalente, "sciroppo di glucosio-fruttosio" o "sciroppo di fruttosio-glucosio", ovvero "sciroppo disidratato di glucosio-fruttosio" o "sciroppo disidratato di fruttosio-glucosio".
Divieto di norme nazionali aggiuntive
L'articolo 3 impone agli Stati membri di non introdurre disposizioni nazionali ulteriori o diverse da quelle previste dalla direttiva per i prodotti disciplinati. Si tratta di un vincolo importante per evitare la frammentazione del mercato e nuovi ostacoli alla libera circolazione.
Recepimento, applicazione e regime transitorio
La direttiva, quale atto vincolante quanto al risultato, richiede recepimento nazionale. L'articolo 7 fissa il termine entro il 12 luglio 2003 per l'adozione delle misure legislative, regolamentari e amministrative di conformità e impone l'informazione immediata alla Commissione.
Le misure nazionali devono essere organizzate in modo da:
- consentire l'immissione in commercio dei prodotti conformi dal 12 luglio 2003;
- vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi dal 12 luglio 2004.
È tuttavia previsto un regime transitorio: i prodotti non conformi ma etichettati entro il 12 luglio 2004 in conformità alla direttiva 73/437/CEE possono restare in commercio fino ad esaurimento delle scorte. Le norme di recepimento devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Abrogazione della disciplina previgente e atti di esecuzione
L'articolo 6 abroga la direttiva 73/437/CEE a decorrere dal 12 luglio 2003 e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva. L'articolo 4 rinvia alla procedura di regolamentazione per gli adeguamenti alla disciplina alimentare generale e per gli aggiornamenti tecnici, mentre l'articolo 5 disciplina il ruolo del comitato permanente per i prodotti alimentari e il relativo procedimento comitologico, con termine di tre mesi ai sensi della decisione 1999/468/CE.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 8 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 9 individua gli Stati membri come destinatari della direttiva.
Disposizioni principali
Definizione dell'ambito e dei prodotti interessati
L'articolo 1 circoscrive l'applicazione della direttiva ai prodotti elencati nella parte A dell'allegato e ne esclude espressamente zucchero impalpabile, zucchero candito e zucchero in pani. L'allegato definisce in modo puntuale le categorie di prodotto e le relative caratteristiche merceologiche e di composizione.
Regole di etichettatura e denominazioni di vendita
L'articolo 2 stabilisce che la direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti disciplinati, ma con condizioni e deroghe specifiche. Le denominazioni dell'allegato sono riservate ai prodotti definiti, possono essere integrate con specificazioni abituali nazionali e usate in denominazioni elaborate, purché non ingannino il consumatore. Per i preimballati sotto 20 g non è richiesto il peso netto; per taluni prodotti liquidi devono essere indicati sostanza secca e zucchero invertito; per lo sciroppo di zucchero invertito cristallizzato va usato l'aggettivo "cristallizzato". Per i prodotti ai punti 7 e 8 dell'allegato, se il fruttosio supera il 5% della sostanza secca, sono previste denominazioni specifiche come "sciroppo di glucosio-fruttosio" o "sciroppo di fruttosio-glucosio".
Divieto di discipline nazionali ulteriori
L'articolo 3 vieta agli Stati membri di adottare, per i prodotti disciplinati, disposizioni nazionali non previste dalla direttiva, al fine di evitare ostacoli alla libera circolazione e garantire l'armonizzazione minima richiesta.
Aggiornamenti tecnici e allineamento alla normativa alimentare generale
L'articolo 4 demanda alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli adeguamenti della direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentari e gli adeguamenti al progresso tecnico.
Comitato permanente e procedura comitologica
L'articolo 5 prevede l'assistenza della Commissione da parte del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito dalla decisione 69/414/CEE. Nei casi richiamati si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE; il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato in tre mesi. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Abrogazione della direttiva precedente
L'articolo 6 abroga la direttiva 73/437/CEE a decorrere dal 12 luglio 2003 e dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva.
Recepimento, applicazione e periodo transitorio
L'articolo 7 impone agli Stati membri di adottare entro il 12 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Tali disposizioni devono autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti conformi dal 12 luglio 2003 e vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi dal 12 luglio 2004. È tuttavia consentita la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti non conformi ma etichettati entro il 12 luglio 2004 in conformità della direttiva 73/437/CEE. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 8 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 9 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.
Definizioni e parametri tecnici dell'allegato
L'allegato stabilisce le definizioni tecniche dei prodotti: saccarosio depurato e cristallizzato per zucchero di fabbrica, zucchero bianco e zucchero raffinato; soluzioni acquose per zucchero liquido e zuccheri invertiti; sciroppi di glucosio ottenuti da amido/fecola e/o inulina; destrosio monoidrato e anidro; fruttosio. La parte B definisce i metodi di determinazione del tipo di colore, del contenuto di ceneri conduttimetriche e della colorazione della soluzione per zucchero bianco e raffinato, con rinvio ai metodi ICUMSA e a specifici parametri quantitativi.
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