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Sentenza

Sentenza n. 74/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento di revoca dell’autorizzazione ad operare come depositario autorizzato per trasformazioni “vino tranquillo, bevande spiritose, alcole etilico, alcoli”, TR -OMISSIS-, del-OMISSIS-; per il risarcimento (nei soli confronti di ADM) del danno subito per effetto dell’illegittimo provvedimento che ha determinato la cessazione dell’attività.

Giustizia amministrativa202400138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'autorizzazione a operare come depositario autorizzato per la trasformazione e detenzione in regime di deposito fiscale di vino, bevande spiritose e alcole etilico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la revoca della licenza adottata dall'ADM dopo una verifica amministrativo-tributaria conclusa con l'accertamento di varie violazioni della disciplina delle accise: deficienze di prodotti alcolici, eccedenza dei cali naturali e tecnici, irregolare tenuta dei registri di carico e scarico, immissione in consumo di prodotto non dichiarato, ritardato pagamento dei diritti di licenza e produzione di igienizzanti con alcole neutro in assenza di licenza. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990 e dell'art. 23 d.lgs. 504/1995, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e sviamento, sostenendo l'insussistenza delle violazioni e richiamando alcune pronunce favorevoli della giustizia tributaria di primo grado, nonché l'inapplicabilità dell'art. 23, comma 10, T.U.A. al proprio impianto e, comunque, la mancata valutazione della gravità delle violazioni e dell'assenza delle sanzioni richieste dalla norma. In secondo luogo, ha dedotto violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, degli artt. 38 e 64 T.U.A. e sviamento, contestando che l'ADM avesse richiesto la reintegrazione della cauzione nei modi previsti dalla legge e sostenendo che l'escussione della garanzia fosse imputabile all'Amministrazione, anche in ragione della pendenza del contenzioso tributario. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno, quantificato in via stimata in 250.000 euro, derivante dalla cessazione dell'attività, dal mancato introito e dalla perdita di mercati, soprattutto esteri.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilevando che il provvedimento e la domanda risarcitoria riguardavano esclusivamente l'ADM, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Nel merito ha esaminato congiuntamente i due motivi e ha qualificato la revoca come provvedimento a motivazione plurima, fondato sia sulle gravi e ripetute violazioni della disciplina delle accise e degli altri tributi richiamate dall'art. 23, commi 6 e 10, T.U.A., sia sulla mancata reintegrazione della cauzione. Il giudice ha ritenuto sufficiente l'esistenza di una sola ragione autonoma legittima per sostenere l'atto, con conseguente carenza di interesse all'esame delle ulteriori censure. In particolare, ha ritenuto legittima la revoca per mancata reintegrazione della garanzia: l'obbligo di prestare la cauzione deriva dagli artt. 5 e 28 T.U.A.; l'art. 64 T.U.A. prevede che, ove occorra integrarla, il soggetto obbligato debba provvedervi entro trenta giorni dal termine assegnato dall'Amministrazione e che, in caso di inosservanza, la licenza sia revocata. Dopo l'escussione integrale della fideiussione, l'ADM aveva assegnato alla società un termine di trenta giorni per reintegrare la cauzione, termine inutilmente decorso. L'avviso di pagamento era efficace ed esecutivo, non essendo stata chiesta la sospensione cautelare ed essendo decorso il periodo di sospensione della riscossione previsto dall'art. 17-bis d.lgs. 546/1992. La mancata reintegrazione costituiva quindi autonoma e sufficiente ragione di revoca. Ne è conseguito il rigetto della domanda di annullamento e, per conseguenza, della domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 504/1995

    La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale; il depositario è tenuto, tra l'altro, a prestare cauzione e a tenere la contabilità dei prodotti detenuti e movimentati.

    L'obbligo di prestare e mantenere la cauzione costituisce un obbligo del depositario; l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo comporta la revoca della licenza.

  • art. 23, commi 6 e 10, d.lgs. 504/1995

    La licenza di esercizio può essere revocata nei confronti di soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.

    La norma è stata richiamata dall'ADM quale autonoma ragione della revoca per le violazioni tributarie contestate alla società; il TAR non ha ritenuto necessario definire le contestazioni relative a tale specifico motivo, essendo sufficiente l'altra autonoma ragione fondata sulla cauzione.

  • art. 28 d.lgs. 504/1995

    La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono effettuate o consentite in regime di deposito fiscale, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio; la cauzione è determinata secondo i parametri richiamati dall'articolo 5, comma 3.

    La disciplina speciale dei depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche conferma la necessità della licenza e della cauzione.

  • art. 64 d.lgs. 504/1995

    Qualora occorre integrare la cauzione, il soggetto obbligato deve provvedervi entro trenta giorni dal termine stabilito dall’amministrazione finanziaria; in caso di inosservanza di tale termine la licenza è revocata. Non occorre integrazione se l’aumento della cauzione è inferiore al 10 per cento dell’importo della cauzione prestata.

    La revoca non consegue automaticamente alla mera insufficienza della garanzia: è necessario che l'Amministrazione richieda l'integrazione assegnando il termine previsto e che il soggetto obbligato persista nell'inadempimento. Nel caso concreto tali condizioni erano presenti.

  • art. 17-bis d.lgs. 546/1992

    L'avviso di pagamento, non sospeso cautelarmente, era efficace ed esecutivo; inoltre era decorso il termine di sospensione della riscossione previsto dalla disposizione.

  • artt. 61 e 63 d.lgs. 300/1999

    Le disposizioni sono state richiamate per affermare la personalità giuridica di diritto pubblico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la conseguente esclusiva riferibilità all'ADM del provvedimento impugnato e della domanda risarcitoria.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivi autonomi, la legittimità anche di uno solo di essi è sufficiente a sostenerne l'efficacia; le censure rivolte contro le ulteriori ragioni diventano irrilevanti per carenza di interesse, se non sono idonee a determinare l'annullamento dell'atto.
  • Nel regime dei depositi fiscali di prodotti alcolici, l'obbligo di prestare e mantenere una cauzione discende dal combinato disposto degli artt. 5 e 28 d.lgs. 504/1995; la mancata reintegrazione della garanzia può costituire autonoma ragione di revoca della licenza.
  • La revoca della licenza per mancata reintegrazione della cauzione presuppone una richiesta dell'Amministrazione finanziaria e l'assegnazione del termine previsto dall'art. 64 d.lgs. 504/1995; la revoca diviene legittima quando il soggetto obbligato lascia inutilmente decorrere tale termine.
  • L'escussione della fideiussione prestata a garanzia dell'accisa fa sorgere in capo al depositario l'obbligo di ricomporre la garanzia necessaria per proseguire l'attività, anche quando l'atto impositivo posto a fondamento dell'escussione sia stato impugnato senza ottenere la sospensione cautelare della sua efficacia.
  • La domanda risarcitoria proposta contro l'Amministrazione non può essere accolta quando il provvedimento lesivo risulta legittimo per la sussistenza di un'autonoma e sufficiente ragione giustificativa.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieAutotutelaDanno da provvedimento illegittimo
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiEccesso di potereAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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