Cassazione Penale, Sentenza n. 22887/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che il reato di truffa è estinto per prescrizione (prescrizione maturata il 5/02/2022).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione denunciava, come unico motivo rilevante, l'intervenuta prescrizione del reato di truffa. Il fatto contestato è stato commesso il 5/08/2014 e, secondo il calcolo fatto dalla Corte, il reato si è estinto per prescrizione il 5/02/2022, data precedente alla pronuncia della Corte di appello. La Corte di Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nei reati uniti dalla continuazione, l'annullamento della sentenza rispetto al capo ritenuto più grave e alla pena per esso determinata incide anche sulle maggiorazioni applicate ai reati satellite, mantenendo aperto il rapporto processuale in punto di pena; ciò consente di rilevare la prescrizione dei reati satellite intervenuta nelle more dell'impugnazione.
Norme richiamate
Giurisprudenza: Cassazione, Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023 (Sili, Rv. 284524)
"in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane 'aperto' in punto pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione."
Si è interpretato che, quando la sentenza viene impugnata con riguardo al capo più grave e la sua annullabilità incide sulla determinazione della pena complessiva, la prescrizione sopravvenuta per reati collegati va comunque rilevata e dichiarata anche se non specificamente dedotta in appello.
Massime di principio
- Se il reato si prescrive prima della pronuncia di una sentenza di appello, la Cassazione può dichiararne l'estinzione e annullare la condanna per quel reato.
- Nei reati uniti dalla continuazione, l'annullamento relativo al capo più grave può mantenere "aperto" il rapporto processuale in ordine alla pena anche per i reati satellite, permettendo la rilevazione della prescrizione sopravvenuta di detti reati in sede di legittimità.
- Non è necessario che il ricorrente abbia specificamente impugnato in appello il singolo capo andato in prescrizione perché la Cassazione possa rilevare e dichiarare l'estinzione quando la situazione processuale lo consente.
- In casi simili è fondamentale documentare la data di commissione del reato e calcolare con precisione il termine di prescrizione rispetto alle date delle pronunce di grado successivo.
- Quando si contestano più reati in continuazione, le conseguenze dell'annullamento di un capo vanno valutate anche in termini di modifiche della pena complessiva e dell'eventuale apertura alla rilevazione della prescrizione per altri capi.
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