Sentenza n. 10071/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale e Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14/12/2022, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” e dei relativi allegati; - della nota della Regione prot. n. 239210 del 14 novembre 2022, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015. Avvio del procedimento”; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”; - del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: i) l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”; la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5 agosto 2022; tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella delibera di ripiano adottata dalla Regione con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (decreto del Commissario Straordinario n. 634/2019 dell'ASUITS; decreto del Commissario Straordinario n. 696/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste; decreto n. 692/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine; nota prot. n. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine; Decreto del Commissario Straordinario n. 441 del 19 agosto 2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Fiuliana – Isontina”; decreto n. 187/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3; decreto n. 145/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5; deliberazione D.G. n. 376 del 13 agosto 2019 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); decreto n. 149/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; decreto n. 130/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; decreto n. 101/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; nota dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) prot. n. SPSGEN- 2019-16508-A del 21 agosto 2019; nota dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) prot. n. SPSGEN-2019-17827-A del. 13 settembre 2019), nonché ove occorrer possa, le note prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P dd. 2 dicembre 2022 e prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P dd. 12 dicembre 2022, con i relativi prospetti e la nota prot. 280946/P dd. 30 novembre 2022 richiamate nella delibera di ripiano, la nota della Regione prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17 settembre 2019, la nota della Regione prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre 2019 e la nota recante “Avviso PagoPa” trasmessa alla ricorrente il 19 dicembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di certificazione, determinazione e addebito del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi il decreto regionale di ripiano, gli atti ministeriali presupposti e gli atti istruttori e ricognitivi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato tutti gli atti indicati in epigrafe con diciassette motivi, deducendo vizi propri dei provvedimenti e l'illegittimità della normativa primaria posta a fondamento del sistema del payback nel settore dei dispositivi medici. Nel corso del giudizio, l'impresa ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione delle controversie relativo alle annualità 2015-2018 previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, pagando il 25 per cento degli importi originariamente addebitati e chiedendo la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025 prevede che il pagamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingua l'obbligazione dell'impresa per gli anni 2015-2018 e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento. Sebbene non fosse possibile dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere secondo il meccanismo specificamente previsto dalla norma, in assenza del deposito da parte della Regione della documentazione richiesta, la documentazione prodotta dall'impresa è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito. Il giudice ha precisato che il meccanismo definitorio attribuisce un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito: non l'eliminazione dei provvedimenti impugnati senza pagamento, ma l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione dell'impresa e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento; il pagamento può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso, anche quando non ricorrono le condizioni documentali per la formale cessazione della materia del contendere prevista dalla disposizione.
art. 7, comma 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
La disposizione è richiamata nel contesto del meccanismo di definizione delle controversie sul payback e della relativa cessazione della materia del contendere.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È indicato quale fondamento degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale base dei provvedimenti regionali e provinciali contenenti gli importi dovuti dalle aziende fornitrici e rispetto ai quali opera il meccanismo definitorio.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 tra le disposizioni relative agli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Massime di principio
- Il pagamento integrale della quota ridotta prevista da una disciplina transattiva o definitoria estingue l'obbligazione sostanziale oggetto del provvedimento impugnato e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligazione.
- Quando, a seguito dell'adesione a un meccanismo legislativo di definizione agevolata, il ricorrente consegue l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso originariamente diretto all'annullamento degli atti impositivi, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando il bene conseguito dal ricorrente attraverso la definizione legislativa è diverso da quello perseguito con il ricorso, purché renda non più utile una pronuncia sul merito della domanda originaria.
- La formale cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale richiede l'adempimento degli specifici oneri documentali stabiliti dalla legge; in mancanza, il giudice può qualificare l'esito processuale come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ove tale carenza risulti comunque dagli atti.
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