Sentenza n. 3443/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 13/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 13/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta docente per quattro annualità di servizio a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 13/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico annuo di € 500,00, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo e in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 gennaio 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 19 dicembre 2024, ed era quindi passata in giudicato. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha domandato l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione del relativo compenso, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, valorizzando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato, fermo l'onere della parte di attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il giudice ha ritenuto inutilmente decorso il termine previsto dalla disposizione, quale presupposto per procedere all'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato anche in relazione al servizio a tempo determinato.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la liquidazione del compenso del commissario ad acta, le ulteriori spese di adempimento e il termine di decadenza per la presentazione della parcella.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione a una prestazione pecuniaria non viene spontaneamente eseguita, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza, ordinare l'adempimento entro un termine e adottare le ulteriori misure esecutive previste dall'art. 114 c.p.a.
- La mancata impugnazione della sentenza, comprovata dalla certificazione della cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni costituiscono presupposti sufficienti per l'esercizio dei poteri di ottemperanza.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
- L'incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo le regole del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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