Ordinanza n. 808/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1023/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 98/2024, pubblicata in data 26.03.2024, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dalla ricorrente, così disponendo: “[…] a) dichiara il diritto di FALCO ELENA ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” per l’anno scolastico indicato in ricorso; b) condanna, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, all’attribuzione in favore della parte ricorrente della “Carta Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (una annualità pari ad euro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”. nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell''esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per un'annualità del valore di 500 euro, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta del docente per l'annualità spettante, oltre interessi o rivalutazione. Dopo l'accoglimento del ricorso per ottemperanza con precedente sentenza del TAR, e decorso inutilmente il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accertato il perdurante inadempimento del Ministero e ha accolto l'istanza di nomina del commissario ad acta. È stato nominato il Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Il commissario dovrà provvedere in luogo dell'Amministrazione inadempiente entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Le spese dell'ulteriore fase del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 250 euro in favore del difensore antistatario. Il testo non dà conto di una specifica statuizione sulla richiesta di fissazione di una somma per ogni ritardo o violazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento della richiesta di fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, con efficacia di titolo esecutivo.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nella sentenza civile posta in esecuzione per disciplinare la decorrenza di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione del beneficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il perdurante inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato consente al giudice amministrativo di nominare un commissario ad acta, affinché provveda in luogo dell'amministrazione inadempiente.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione competente, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, e deve operare entro il termine stabilito dal giudice decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
- Le spese della fase ulteriore del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione rimasta inadempiente.
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