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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26550/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Due creditrici avevano promosso esecuzione forzata immobiliare sulla base di distinti atti di precetto nei confronti della debitrice. Quest'ultima aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per far dichiarare la nullità del pignoramento e, subordinatamente, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto di procedere esecutivamente e gli importi precettati, chiedendo anche la compensazione con un proprio controcredito. Il tribunale aveva accolto la sola opposizione agli atti esecutivi, qualificando la domanda principale come opposizione ex art. 617 c.p.c., e aveva dichiarato assorbita l'opposizione all'esecuzione. Le creditrici avevano proposto appello, poi dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello. La ricorrente per cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme sull'impugnazione sostenendo che, essendo state proposte sia opposizione ex art. 617 sia ex art. 615 c.p.c., l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile assumendo che la decisione fosse solo sull'opposizione agli atti esecutivi; 2) vizio motivazionale e violazione dell'art. 132 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non poteva esaminare l'interesse a impugnare sull'opposizione all'esecuzione dopo avere dichiarato inammissibile l'appello sulla prima opposizione; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c., deducendo che sussisteva interesse ad impugnare anche sulla parte relativa all'opposizione all'esecuzione; 4) violazione delle norme processuali per omesso esame del fatto relativo alla tempestiva instaurazione del giudizio di merito da parte dell'opponente. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati, chiarendo che la decisione di primo grado riguardava l'opposizione agli atti esecutivi, impugnabile solo con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mentre l'opposizione all'esecuzione era stata proposta solo in via subordinata e correttamente dichiarata assorbita; perciò mancava interesse ad impugnare su tale punto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dai giudici di merito: la domanda principale era opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., accolta dal tribunale, e quindi la relativa pronuncia era impugnabile soltanto nei modi previsti per tale rimedio; l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. era stata formulata solo in via subordinata ed è rimasta assorbita, con conseguente difetto di interesse all'impugnazione su quel capo. Tutti e quattro i motivi sono stati giudicati manifestamente infondati. Il ricorso è stato integralmente rigettato. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; inoltre è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi, dedotta per la nullità del pignoramento, era il rimedio principale e la relativa pronuncia di accoglimento non era appellabile, ma soggetta al diverso mezzo previsto dall'art. 111 Cost.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione, proposta solo in via subordinata, è rimasta assorbita dall'accoglimento della prima opposizione; perciò non vi era interesse a impugnare sul punto.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare manca quando la domanda subordinata non è stata esaminata perché assorbita e la parte non ha una concreta utilità dall'impugnazione del relativo capo.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza sul vizio motivazionale è stata respinta perché la Corte d'appello non aveva omesso motivazione, ma aveva distinto correttamente i capi della decisione e le rispettive regole d'impugnazione.

  • art. 111 Cost.

    La pronuncia che accoglie l'opposizione agli atti esecutivi è stata indicata come impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 615, 616, e 618 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla qualificazione del gravame e sui mezzi di impugnazione, ma senza che la Corte ravvisasse violazioni.

  • artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio per la ritenuta manifesta inammissibilità e/o infondatezza del ricorso.

  • art. 93 c.p.c.

    È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore che aveva reso la dichiarazione di antistatarietà.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado accoglie un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la relativa pronuncia segue il regime impugnatorio proprio di tale rimedio e non quello dell'appello ordinario.
  • Se una domanda è proposta solo in via subordinata e la domanda principale viene accolta, il capo subordinato resta assorbito e la parte soccombente sul punto non ha interesse a impugnarlo.
  • L'interesse ad impugnare va valutato in concreto: manca quando il gravame non può apportare alcuna utilità effettiva alla parte, perché la questione è stata assorbita o non è stata decisa.
  • La censura che contesta la qualificazione del gravame è infondata se la sentenza di merito ha correttamente distinto tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione, applicando per ciascuna il relativo mezzo di impugnazione.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia, in realtà, reso una decisione coerente con l'assorbimento delle domande subordinate e con il difetto di interesse alla loro coltivazione in impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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