Sentenza del 23/05/2018 n. 2141 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Revocazione - Errori di valutazione - Inammissibilità -Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. L'errore denunciato non è stato qualificato come errore di fatto revocatorio, ma come preteso errore di giudizio nella valutazione delle risultanze processuali. La revocazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o per sindacare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza avesse valutato erroneamente un elemento o una prova risultante dagli atti processuali. La Corte ha chiarito che l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediata e oggettiva del contenuto degli atti, riconducibile a una svista materiale su un fatto decisivo, e non può riguardare l'apprezzamento o la valutazione giuridica delle prove.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La norma consente la revocazione solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione materiale di un fatto decisivo, emergente direttamente dagli atti e rilevabile senza attività valutativa. Sono esclusi gli errori di interpretazione, di qualificazione giuridica e di valutazione delle prove.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa soltanto in presenza di una svista percettiva oggettiva e immediatamente verificabile, come l'affermazione dell'inesistenza di un documento che invece è agli atti.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio il dissenso sulla credibilità delle prove, sulla loro efficacia dimostrativa o sulla ricostruzione giuridica operata dal giudice.
- Quando la censura richiede una nuova ponderazione degli elementi processuali o una diversa interpretazione delle norme, si tratta di un errore di giudizio e il ricorso per revocazione è inammissibile.
- Nel proporre revocazione occorre indicare con precisione il fatto materialmente travisato, dimostrare che emerge direttamente dagli atti e chiarire che la decisione non contiene una valutazione consapevole di quel fatto.
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