Sentenza del 11/11/2015 n. 9111 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Introduzione del giudizio - Identico ricorso proposto dinanzi a Sezioni diverse - Litispendenza - Cancellazione dal ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha dichiarato la litispendenza e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 39, primo comma, c.p.c., applicabile al processo tributario in forza del richiamo generale contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. La decisione non riguarda il merito della pretesa tributaria, ma soltanto la duplicazione del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stato proposto un ricorso introduttivo identico, relativo ai medesimi anni d'imposta e alla stessa controversia, dinanzi a un'altra Sezione della medesima Commissione tributaria. La duplicazione dei giudizi determina una situazione di litispendenza, poiché la stessa causa risulta contemporaneamente pendente davanti a più articolazioni dello stesso organo giudicante.
Norme richiamate
Art. 39, primo comma, codice di procedura civile
Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, pronuncia con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo e, se del caso, rimette gli atti a quello adito per primo.
La norma impone di eliminare il giudizio duplicato quando la stessa causa è pendente contemporaneamente davanti a giudici diversi; nel caso esaminato, la regola è stata applicata a due Sezioni della stessa Commissione tributaria.
Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Per quanto non disposto dal presente decreto, si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
Il richiamo generale consente di applicare al processo tributario la disciplina della litispendenza prevista dal codice di procedura civile, purché compatibile con la struttura del giudizio tributario.
Massime di principio
- La proposizione di ricorsi identici davanti a Sezioni diverse dello stesso organo giudicante non consente la trattazione parallela: si configura litispendenza.
- Quando esistono due giudizi identici, il procedimento successivamente instaurato è normalmente cancellato dal ruolo, mentre prosegue quello introdotto per primo.
- La cancellazione per litispendenza è una decisione processuale e non implica una valutazione sulla fondatezza della domanda o sulla legittimità della pretesa tributaria.
- Per evitare conseguenze processuali, occorre verificare prima del deposito che non sia già pendente un ricorso identico e, in caso di duplicazione, informare tempestivamente l'organo giudicante.
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