Cassazione Penale, Sentenza n. 20576/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro. Il Procuratore generale deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) c.p.p., chiedendo che fosse riformata la decisione assolutoria sostenendo che dagli atti (in particolare dalla deposizione del verbalizzante Pistoia) risultava che Maropito conviveva stabilmente con Marieta Rosoga nell'immobile perquisito e che l'occultamento dell'arma era recente e quindi l'arma e le munizioni erano nella materiale e stabile disponibilità dell'imputato, idonee a fondare la responsabilità per detenzione di arma e relative munizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza: ha confermato l'assoluzione di Maropito per non aver commesso il fatto, ritenendo che la valutazione del giudice di merito (Corte d'appello) sia logica e aderente alle emergenze istruttorie. La Cassazione ha rilevato l'assenza di prova adeguata e specifica della convivenza stabile e quindi della riconducibilità dell'arma a Maropito, sicché persiste il ragionevole dubbio. In motivazione la Corte ha anche accertato che, eccetto il reato previsto dall'art. 648 c.p. (ricettazione), tutti gli altri reati contestati erano già interamente prescritti al tempo della sentenza d'appello (con dettagli sul computo dei termini e riferimenti alla recidiva e ai giorni di sospensione per COVID-19). La Cassazione ha rigettato il ricorso senza pronunciare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (essendo parte pubblica).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma richiamata come presidio per i motivi di cassazione relativi alla valutazione della prova e agli errori di diritto nella motivazione; la Corte ha precisato che in sede di legittimità non è consentita la rivalutazione in fatto della prova, ma solo il controllo logico-giuridico della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà).
art. 648 cod. pen.
Norma relativa al reato di ricettazione; la Cassazione ha rilevato che per tale reato i termini prescrizionali massimi non si erano ancora completamente esauriti (termine utile fino al 28 agosto 2026, tenuto conto degli aumenti dovuti alla recidiva e dei giorni di sospensione).
art. 697 cod. pen.
Norma menzionata nel capo di imputazione di primo grado (reati per i quali era stato condannato in primo grado); la sentenza di Cassazione non ha riformato l'accertamento di prescrizione relativo a talune contravvenzioni collegate.
artt. 2 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norme citate nell'imputazione originaria riguardanti il detenzione/porto di armi; la Cassazione considera le relative fattispecie assorbite o valutate alla luce della normativa speciale di liceità/illiceità delle armi, ma ha sottolineato l'insufficienza di prove specifiche per la riconducibilità dell'arma all'imputato.
art. 23, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma speciale sulle armi clandestine; la Corte richiama il principio di specialità secondo cui le ipotesi previste dall'art. 23 costituiscono fattispecie speciali rispetto alle norme della legge n. 895/1967 e assorbono talune fattispecie, con riflessi anche sulla ricostruzione dei reati e sui termini prescrizionali.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Norma sulla recidiva che incide sulla determinazione dei termini prescrizionali: la Corte ha dato atto del riconoscimento della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale per Maropito, con conseguente allungamento dei termini prescrizionali (es. termini portati a dieci anni per alcuni delitti).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per giustificare la mancata condanna alle spese processuali del Procuratore generale (parte pubblica), per la quale non è stata disposta condanna alle spese.
Massime di principio
- In casi di detenzione illecita di armi, la mera presenza ripetuta di una persona presso l'abitazione in cui è rinvenuta l'arma (es. frequentazione, presenza dell'auto occasionalmente parcheggiata) non è di per sé prova sufficiente della sua stabile convivenza e della sua disponibilità esclusiva o diretta sull'arma; è necessaria prova specifica e affidabile della effettiva disponibilità o del possesso.
- La responsabilità per armi va fondata su elementi probatori concreti che colleghino l'arma all'imputato (es. ritrovamenti in effetti personali, dichiarazioni dirette, prove tecniche o indizi precisi e convergenti). Valutazioni basate su indizi vaghi o logici non corroborati rischiano di non superare la soglia del ragionevole dubbio.
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione in fatto della prova: il sindacato della Corte suprema riguarda la correttezza logico-giuridica della motivazione e la verifica di vizi quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; per ottenere la riforma occorre che il motivo evidenzi uno di tali vizi essenziali.
- Occorre attenzione al calcolo dei termini di prescrizione: l'applicazione di norme sopravvenute (es. modifiche legislative) e il riconoscimento di circostanze come la recidiva possono allungare i termini; analogamente, periodi di sospensione (es. provvedimenti per pandemia) incidono sul computo e possono determinare la decadenza o la conservazione dell'azione penale.
- Quando la parte pubblica impugna una decisione e perde, la prassi e la normativa possono escludere la condanna del pubblico ministero al pagamento delle spese processuali; tuttavia, ogni prassi va valutata rispetto alla disciplina applicabile e alle specifiche decisioni del giudice.
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