Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37649/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21/03/2023 per plurimi vizi di motivazione e di diritto: in particolare si contestava la sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis c.p., ex art.12-quinquies L.356/92) e la relativa aggravante di agevolazione della consorteria camorristica (art.416-bis, co.1 e co.6 c.p. / art.7 L.203/1991), nonché la mancata e non motivata riduzione della pena dopo l'esclusione di una circostanza aggravante (art.416-bis, sesto comma) disposta dalla precedente sentenza di cassazione. È stato altresì dedotto vizio motivazionale sulla confisca disposta nei precedenti gradi. I ricorrenti hanno inoltre lamentato che la Corte d'appello non ha dato adeguata risposta alle questioni sollevate in ordine alla finalità reale delle intestazioni societarie (se elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale o diretta a mantenere l'attività) e non ha specificamente dimostrato il dolo richiesto dalla fattispecie di trasferimento fraudolento di valori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi. Ha ritenuto fondati i motivi relativi all'insufficiente motivazione sulla sussistenza del dolo specifico del reato di trasferimento fraudolento di valori e sull'applicazione dell'aggravante "mafiosa" (art.416-bis e art.416-bis 1), annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame limitatamente alla ridefinizione del trattamento sanzionatorio di Salvatore Esposito e per gli effetti civili relativi al capo 4 nei confronti di Di Paola Maria Carmela, Esposito Maria Luisa e Sparavigna Antonio. Ha altresì disposto l'annullamento per omessa deduzione della riduzione di pena conseguente all'esclusione dell'aggravante prevista dal sesto comma dell'art.416-bis e ha rinviato la rivalutazione secondo i criteri già indicati dalla precedente pronuncia di questa Corte (sent. n.33751/2021). Ha dichiarato inammissibile e rigettato il terzo motivo relativo alla confisca (già esaminata e confermata nella pronuncia n.33751/2021) e ha reso irrevocabile la dichiarazione di responsabilità penale di Salvatore Esposito nei capi 1, 2 e 5 (associazione mafiosa, illecita concorrenza e tentata estorsione), confermando la condanna su quei punti. In sintesi: annullamento con rinvio su alcuni profili (capo 4 e ridefinizione sanzionatoria per capo 1), conferma e irrevocabilità su altri (capi 1,2,5 nei termini indicati).

Norme richiamate

  • art.416-bis c.p.

    La Corte sottolinea la natura soggettiva dell'aggravante collegata all'agevolazione della consorteria; non è sufficiente l'appartenenza al clan o l'esercizio di attività economiche dominanti: occorre dimostrare il concreto fine di favorire il clan con riferimento alla conservazione e al valore funzionale del cespite.

  • art.416-bis, sesto comma, c.p.

    L'esclusione di questa circostanza aggravante comporta la necessità che il giudice riesamini e adegui il trattamento sanzionatorio; la mancata motivazione sulla decurtazione della pena giustifica l'annullamento per quel profilo.

  • art.512-bis c.p. (ex art.12-quinquies L.356/1992)

    Per il reato di trasferimento fraudolento di valori la Corte richiede la prova del dolo specifico finalizzato all'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale. Non è sufficiente dedurre il dolo da elementi meramente assertivi o da un generico esercizio imprenditoriale legato all'associazione: serve una motivazione logica e basata su risultati probatori che spieghi perché trasferimenti o intestazioni a familiari siano diretti all'elusione.

  • art.513-bis c.p.

    Il riconoscimento dell'illicea concorrenza e della posizione dominante nel settore può concorrere nella valutazione complessiva, ma non sostituisce la necessità di prova specifica degli elementi soggettivi richiesti per l'aggravante "mafiosa" o per il dolo del trasferimento fraudolento.

  • art.56 e 629 c.p.

    La tentata estorsione contestata (capo 5) è stata ritenuta provata e la condanna in relazione a tale capo è divenuta irrevocabile.

  • art.7 legge 203/1991 (ora art.416-bis, co.1 c.p.)

    Analogo principio: la circostanza aggravante richiede elemento soggettivo consistente nell'intento di agevolare la consorteria; la Corte ha richiamato il necessario accertamento puntuale del fine perseguito e della cointeressenza nella conservazione del cespite.

Massime di principio

  • Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis) la procura deve provare il dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale; trasferimenti o intestazioni a familiari non sono di per sè prova sufficiente senza elementi probatori che colleghino la condotta all'intento elusivo.
  • L'aggravante "mafiosa" (art.416-bis e connesse norme) ha natura soggettiva: non può essere dedotta automaticamente dall'appartenenza all'associazione o dalla posizione economica dominante; occorre dimostrare il concreto fine di favorire la consorteria e la modalità della cointeressenza patrimoniale.
  • Se la Corte di legittimità esclude un'aggravante, il giudice di rinvio è obbligato a ricalcolare la pena e motivare la nuova determinazione; la mancata riduzione della pena comporta annullamento.
  • Le decisioni della Cassazione che hanno già affrontato e deciso specifiche questioni (es. confisca) vincolano i successivi giudici e rendono inammissibili censure ripetute prive di nuovi argomenti.
  • In giudizio di rinvio il giudice deve fornire motivazioni specifiche, basate su risultanze probatorie, evitando valutazioni apodittiche o sociologiche: occorre spiegare logicamente il nesso tra fatti concreti e gli elementi normativi invocati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.