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Sentenza

Sentenza n. 807/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 25/2023 del Tribunale di Mantova-Sezione Lavoro, in materia di c.d. Carta del docente.

Giustizia amministrativa202500781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di € 3.000,00 sulla Carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova n. 25/2023, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, per complessivi € 3.000,00, e il Ministero era stato condannato ad accreditare tale importo mediante la Carta elettronica. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che Sogei S.p.A. aveva accreditato l'importo nel borsellino elettronico della ricorrente in data 3 dicembre 2025. A seguito di chiarimenti istruttori disposti dal TAR, entrambe le parti hanno confermato l'integrale adempimento e la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, l'Amministrazione aveva dato piena esecuzione al giudicato mediante l'accredito integrale di € 3.000,00 sulla Carta elettronica della ricorrente. Non è stata quindi adottata alcuna ulteriore misura di ottemperanza né è stato nominato il commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove pagato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il ricorso è stato dichiarato cessato perché l'Amministrazione ha adempiuto integralmente durante il processo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; la ricorrente ha dedotto che tale termine era decorso prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dà integrale esecuzione al giudicato nel corso del processo, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, nonostante l'inadempimento originario.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese se l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso; la regolazione delle spese può avvenire secondo il principio della soccombenza virtuale.
  • La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto presuppone la verifica dell'integrale corrispondenza tra quanto imposto dal giudicato e quanto eseguito dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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