Sentenza n. 4755/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 979 della Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto a una supplenza annuale di 18 ore settimanali per la classe di concorso A021 e condannato al pagamento delle retribuzioni omesse, dei ratei di tredicesima e del T.F.R., nonché al riconoscimento dell'anzianità di servizio e di 12 punti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 979 della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 1° dicembre 2025 e notificata il 2 dicembre 2025. Il giudicato, attestato il 16 aprile 2026, riconosceva il diritto della docente a un incarico annuale di supplenza di 18 ore settimanali per la classe A021 presso una delle istituzioni scolastiche indicate nella domanda, con condanna al risarcimento delle retribuzioni omesse, comprensive di tredicesima e T.F.R., per la durata dell'incarico e al riconoscimento dell'anzianità e di 12 punti. La ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del titolo e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre rappresentato che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa risultava adeguatamente documentata e che il Ministero non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli 60 giorni successivi alla comunicazione dell'inadempimento a cura della ricorrente; il commissario potrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture indicate in motivazione, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza n.979, pubblicata in data 01 dicembre 2025, della Corte d’Appello di Milano, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro il termine assegnato e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
Per l'esecuzione di un titolo esecutivo che comporta il pagamento di somme da parte di un'amministrazione statale, il ricorso è stato proposto dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica.
art. 93 c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Le spese liquidate a carico della parte soccombente possono essere distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Il giudice regola le spese del giudizio secondo la soccombenza e dispone la distrazione in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002)
La condanna alle spese comprende l'onere del contributo unificato soltanto se dovuto per il giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo e il suo mancato adempimento risultano documentati e l'amministrazione non contesta l'inadempimento, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale entro un termine determinato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, indicando il termine per l'intervento sostitutivo e gli atti necessari all'attuazione del titolo.
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