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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11378/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 giugno 2024 deducendo quattro motivi. Dal testo emerge che i primi due motivi riguardavano la ricostruzione della vicenda relativa a un veicolo, sostenendo una tesi di momentanea messa in circolazione del bene, mentre la sentenza di merito aveva escluso tale ipotesi per la definitiva dispersione del veicolo. Il terzo motivo contestava la ricostruzione fattuale e la valutazione della prova, nonché la tardività dell'integrazione probatoria. Il quarto motivo invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure non consentite in sede di legittimità perché manifestamente infondate o dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero, da un lato, manifestamente infondati e, dall'altro, volti a sollecitare una rivalutazione delle prove e una diversa lettura dei fatti, attività estranee al giudizio di legittimità. Ha inoltre richiamato la motivazione della sentenza impugnata sia sulla definitiva dispersione del veicolo, incompatibile con la tesi difensiva, sia sulla tardività dell'integrazione probatoria, sia sull'esclusione della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte di merito e la Cassazione ha ritenuto corretta tale esclusione, non ravvisando vizi sindacabili in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura delle fonti di prova già esaminate dal giudice di merito.
  • Il travisamento della prova non può essere utilizzato per introdurre una rivalutazione alternativa dei fatti quando la sentenza impugnata abbia già affrontato in modo coerente e logico i profili dedotti.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso manifestamente infondati, specie quando si limitino a contestare apprezzamenti di merito adeguatamente motivati.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa ricostruzione fattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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